Dichiarazione ex art. 137, comma 7 c.p.c.
Dichiarazione ex art. 137, comma 7,c.p.c.
(come modificato dal D. Lgs. 149/2022)
Il sottoscritto Avv._____________________________________ quale procuratore di _______________________________ chiede all’Unep presso il Tribunale di __________ di procedere alla notifica del sopra esteso atto e a tal fine dichiara che:
□ la notifica riguarda un procedimento pendente al 28 febbraio 2023;
□ il destinatario (i) non è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici registri e (ii) non si è avvalso della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 6 quater del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
□ il destinatario ha un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, ovvero la notifica con le predette modalità ha avuto esito negativo, per causa non imputabile al destinatario;
□ il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’art. 6-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero la notifica con le predette modalità ha avuto esito negativo, per causa imputabile al destinatario, e non si è potuto procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in quanto non ancora attiva;
□ il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6- quater del codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 6 quater del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ma la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario.
(luogo e data)
Avv. _______________
RELATA DI NOTIFICA
Richiesto come in atti, vista e ricevuta la dichiarazione resa dal difensore ai sensi dell’art. 137, comma 7, c.p.c., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di____________________ ho notificato il sopra esteso atto a:
Art. 137 codice di procedura civile
Notificazioni
[I] Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti , sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
[II] L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
[III] Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
[IV] Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
[V] Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 .
[VI] L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge (6) .
[VII] L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.






