Cassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2020, n. 11185
Se il fallito ha altre risorse per il mantenimento proprio e dei familiari lo stipendio percepito può essere acquisito integralmente allâattivo fallimentare
Lâart. 46 comma 1, n. 2, della Legge Fallimentare consente di escludere dallâattivo fallimentare âgli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attivita, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famigliaâ.
Secondo il disposto normativo è sottratta allâattivo fallimentare soltanto la parte dello stipendio (o pensione, o salario, o provento dellâattivitĂ lavorativa del fallito) occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia ed il fallito ha un vero e proprio diritto a detta parte degli emolumenti. Tale diritto scaturisce dalla mera sussistenza del suo unico presupposto di fatto richiesto ovvero la necessitĂ per il mantenimento del fallito e della famiglia.
Il giudice delegato, nel determinare la quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e quella da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve considerare, da un lato, che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per lâattivitĂ produttiva e reddituale svolta, e dallâaltro, che tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettivitĂ di debitori concorrenti. (Cass. n. 17235 del 04/12/2002)
In ogni caso il decreto del giudice delegato ha dunque natura non giĂ costitutiva, ma puramente dichiarativa, agendo sul piano non del perfezionamento del diritto, bensĂŹ del suo accertamento e liquidazione (Cass. n. 20325 del 27/9/2007).
Può tuttavia accadere non sussista alcuna esigenza di mantenimento del fallito e della famiglia direttamente riconducibile alla percezione dello stipendio (o della pensione).
Nella fattispecie è emerso che il fallito e la sua famiglia disponessero di altre rilevanti disponibilitĂ economiche sottratte al fallimento in Italia ed allâestero che garantiva loro la conduzione di uno stile di vita non proporzionato alla mera percezione dello stipendio.
Per tale ragione è stata ritenuta possibile lâacquisizione integrale degli stipendi stessi allâattivo fallimentare con esclusione della ricorrenza del presupposto previsto dallâart. 46 L.F.
Laddove non ricorra affatto il presupposto richiesto per il riconoscimento dellâattribuzione di una quota parte della pensione o dello stipendio ânon vi è alcuno spazio per ragionare sulla sua quantificazione e sulla possibilitĂ di ragguagliarla ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per lâattivitĂ produttiva e reddituale svolta.
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Cassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2020, n. 11185






