Cassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2020, n. 11185

Se il fallito ha altre risorse per il mantenimento proprio e dei familiari lo stipendio percepito può essere acquisito integralmente all’attivo fallimentare

L’art. 46 comma 1, n. 2, della Legge Fallimentare consente di escludere dall’attivo fallimentare “gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attivita, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia”.
Secondo il disposto normativo è sottratta all’attivo fallimentare soltanto la parte dello stipendio (o pensione, o salario, o provento dell’attività lavorativa del fallito) occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia ed il fallito ha un vero e proprio diritto a detta parte degli emolumenti. Tale diritto scaturisce dalla mera sussistenza del suo unico presupposto di fatto richiesto ovvero la necessità per il mantenimento del fallito e della famiglia.

Il giudice delegato, nel determinare la quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e quella da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve considerare, da un lato, che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l’attività produttiva e reddituale svolta, e dall’altro, che tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti. (Cass. n. 17235 del 04/12/2002)
In ogni caso il decreto del giudice delegato ha dunque natura non giĂ  costitutiva, ma puramente dichiarativa, agendo sul piano non del perfezionamento del diritto, bensĂŹ del suo accertamento e liquidazione (Cass. n. 20325 del 27/9/2007).

Può tuttavia accadere non sussista alcuna esigenza di mantenimento del fallito e della famiglia direttamente riconducibile alla percezione dello stipendio (o della pensione).
Nella fattispecie è emerso che il fallito e la sua famiglia disponessero di altre rilevanti disponibilità economiche sottratte al fallimento in Italia ed all’estero che garantiva loro la conduzione di uno stile di vita non proporzionato alla mera percezione dello stipendio.
Per tale ragione è stata ritenuta possibile l’acquisizione integrale degli stipendi stessi all’attivo fallimentare con esclusione della ricorrenza del presupposto previsto dall’art. 46 L.F.
Laddove non ricorra affatto il presupposto richiesto per il riconoscimento dell’attribuzione di una quota parte della pensione o dello stipendio “non vi è alcuno spazio per ragionare sulla sua quantificazione e sulla possibilità di ragguagliarla ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l’attività produttiva e reddituale svolta.

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Cassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2020, n. 11185