Cassazione penale, sez. VI, 7 novembre 2016, n. 46597
Esclusa la nullitĂ per lâomessa notifica del decreto di fissazione dellâudienza dâappello ai genitori del minore divenuto maggiorenne
Pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza con cui la Corte dâappello, sezione minorenni, aveva confermato la sentenza di condanna in primo grado di un soggetto minore allâepoca dei fatti, la Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva secondo cui il processo era nullo perchĂŠ il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato ai genitori ed ai Servizi sociali, la cui presenza è prevista in ogni stato e grado del procedimento.
Tali violazioni riferibili al giudizio di primo grado erano state dedotte solo con il ricorso per cassazione e quindi tardivamente, trattandosi di nullitĂ a regime intermedio. Peraltro sia il giudizio di primo grado che quello di appello sono stati celebrati allorchè lâimputato, minorenne al tempo della commissione del reato, aveva raggiunto la maggiore etĂ .
GiĂ in passato la Suprema Corte si è espressa affermando che âNon vi è obbligo di notifica del decreto di fissazione dellâudienza dâappello allâesercente la potestĂ genitoriale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 7), allorchè lâimputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio dâappello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore etĂ , egli acquisisce la piena capacitĂ di agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, lâomissione della citazione dei genitori non determina alcuna conseguenza in ordine alla validitĂ del processoâ (Sez. 6, n. 6986/2010, Cass. Sez. 2, n. 4582/2003; Cass. 30/11/2000 rv. 219088).
Stesse considerazioni vanno ratte, quanto allâomessa comunicazione della celebrazione del giudizio dâappello ai Servizi minorili prevista dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 12 e D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 17, omissione questâultima dalla quale - peraltro - non consegue alcuna nullitĂ (cfr. Cass. Sez. 2, 19/1/2004 n. 9571; Sez. 2, 15/5/2008 n. 23662).
In ogni caso âlâomessa notifica del decreto di fissazione dellâudienza dâappello ai genitori esercenti la potestĂ sul minore e lâomesso avviso ai responsabili dei servizi sociali non danno luogo a nullitĂ assolute ed insanabili, bensĂŹ a nullitĂ di ordine generale a regime intermedio non piĂš deducibili o rilevabili dopo la sentenza di primo gradoâ (Sez. 2, 13 gennaio 2011, n. 6472).
Cassazione penale, sez. VI, 7 novembre 2016, n. 46597






