Cassazione penale, sez I, 12 dicembre 2023, n. 49347
Il giudice di appello ha il potere-dovere di stabilire il corretto ambito della rinnovazione istruttoria chiesta dall’imputato già contumace, rimesso in termini per l’impugnazione
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente l’imputato, rimesso in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2 (previgente), ha il diritto ad una integrale rinnovazione istruttoria, non limitata dalla valutazione del giudice di appello circa la sua necessità.
È evidente, infatti, che solo in tale modo è assicurato il diritto dell’imputato al pieno contraddittorio, e ad un confronto diretto con i soggetti che lo accusano, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Recentemente la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per non avere assicurato un processo equo ad un imputato già contumace, e rimesso in termini per appellare la sentenza di condanna in applicazione dell’art. 175 c.p.p. perché non gli è stata consentita la riapertura del processo, con assunzione di prove, e la sua personale audizione (sent. Shala c. Italia, del 31 agosto 2023).
La restituzione in termini attribuisce all’imputato il diritto alla rinnovazione delle prove già assunte a suo carico, non potendo altrimenti essere ritenuto “equo” il nuovo processo svolto in sua presenza.
Quanto ai poteri del giudice di appello, se e per quali motivi egli possa limitare la rinnovazione istruttoria chiesta dall’imputato appellante dopo la rimessione in termini, deve darsi atto che le differenze sopra evidenziate, tra le pronunce che ammettono un intervento regolatore del giudice e quelle che escludono la sua possibilità di valutare la rinnovabilità delle prove già assunte, devono essere, in realtà, ridimensionate.
Anche l’orientamento più rigoroso in tema di diritti dell’imputato afferma, infatti, che il suo diritto “di esaminare o far esaminare i testimoni a carico... deve essere ripristinato nella sua interezza, sempre che la prova, della quale si chiede la rinnovazione, sia stata decisiva per la condanna” (Sez. 3, n. 29821 del 05/04/2023).
Si deve quindi affermare che il giudice di appello mantiene il potere-dovere di stabilire il corretto ambito della rinnovazione istruttoria chiesta dall’imputato già contumace, rimesso in termini per l’impugnazione, potere-dovere che deve, però, essere esercitato in modo da consentire allo stesso l’esercizio dei diritti che egli avrebbe potuto esercitare se avesse partecipato al giudizio di primo grado.
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Cassazione penale, sez I, 12 dicembre 2023, n. 49347






