Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2024, n.36045
Non sussiste lâinteresse della parte civile ad impugnare una sentenza che ha escluso unâaggravante o a contrastare lâappello avvero la sentenza che lâabbia riconosciuta.
Non sussiste lâinteresse della parte civile ad impugnare una sentenza che abbia escluso per lâimputato unâaggravante ovvero a resistere allâimpugnazione proposta dallâimputato avverso sentenza che lâabbia riconosciuta, poichĂŠ la circostanza aggravante, pur potendo determinare una piĂš grave sanzione, non influisce sullâentitĂ della pretesa risarcitoria in sede civile, che può dar luogo ad unâadeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dallâentitĂ della pena inflitta.
Tale principio, invero, si rivela aderente al tenore della disposizione di cui allâart. 651, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui âLa sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto allâaccertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceitĂ penale e allâaffermazione che lâimputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penaleâ.
Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2024, n.36045






