Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2024, n.36045

Non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare una sentenza che ha escluso un’aggravante o a contrastare l’appello avvero la sentenza che l’abbia riconosciuta.

Non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare una sentenza che abbia escluso per l’imputato un’aggravante ovvero a resistere all’impugnazione proposta dall’imputato avverso sentenza che l’abbia riconosciuta, poiché la circostanza aggravante, pur potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sull’entità della pretesa risarcitoria in sede civile, che può dar luogo ad un’adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall’entità della pena inflitta.
Tale principio, invero, si rivela aderente al tenore della disposizione di cui all’art. 651, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.

Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2024, n.36045