Processo penale minorile
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
(Gazz. Uff., 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. Ord.)
Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Articolo Unico
1. Ă approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi generali del processo minorile.
1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalitĂ e alle esigenze educative del minorenne (1).
2. Il giudice illustra allâimputato il significato delle attivitĂ processuali che si svolgono in sua presenza nonchĂŠ il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio 2015, n. 1 (in Gazz. Uff., 28 gennaio, n. 4), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dallâimputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dellâorgano giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dallâart. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
Articolo 2
Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.
1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
c) il tribunale per i minorenni;
d) il procuratore generale presso la corte di appello;
e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.
Articolo 3
Competenza.
1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di etĂ .
Articolo 4
Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.
1. Al fine dellâeventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, lâautoritĂ giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dellâinizio e dellâesito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.
Articolo 5
Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.
1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
Articolo 6
Servizi minorili.
1. In ogni stato e grado del procedimento lâautoritĂ giudiziaria si avvale dei servizi minorili dellâamministrazione della giustizia. Si avvale altresĂŹ dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
Articolo 7
Notifiche allâesercente la potestĂ dei genitori.
1. Lâinformazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullitĂ , anche allâesercente la potestĂ dei genitori.
Articolo 8
Accertamento sullâetĂ del minorenne.
1. Quando vi è incertezza sulla minore etĂ dellâimputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età , questa è presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresĂŹ quando vi è ragione di ritenere che lâimputato sia minore degli anni quattordici.
Articolo 9
Accertamenti sulla personalitĂ del minorenne.
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne lâimputabilitĂ e il grado di responsabilitĂ , valutare la rilevanza sociale del fatto nonchĂŠ disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalitĂ .
Articolo 10
InammissibilitĂ dellâazione civile.
1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso lâesercizio dellâazione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.
Articolo 11
Difensore di ufficio dellâimputato minorenne.
1. Fermo quanto disposto dallâarticolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dellâordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
Articolo 12
Assistenza allâimputato minorenne.
1. Lâassistenza affettiva e psicologica allâimputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dallâautoritĂ giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata lâassistenza dei servizi indicati nellâarticolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nellâinteresse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
Articolo 13
Divieto di pubblicazione e di divulgazione (1).
1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire lâidentificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo lâinizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
(1) A norma dellâarticolo 50 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il divieto di cui al presente articolo si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Articolo 14
Casellario giudiziale per i minorenni (1).
[1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, lâufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista lâiscrizione da particolari disposizioni di legge, lâestratto dei provvedimenti indicati nellâart. 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.
2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati allâestero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nellâufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autoritĂ giudiziaria.] (2)
(1) Vedi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272; successivamente gli articoli 18 e 19 sono stati abrogati dallâarticolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dallâarticolo 55 del medesimo D.P.R. . Vedi ora lâarticolo 28 del D.P.R. 313/2002.
Articolo 15
Eliminazione delle iscrizioni (1).
[1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse allâufficio del casellario giudiziale previsto dallâart. 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.
2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di etĂ della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di etĂ .] (2)
(1) Vedi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272; successivamente gli articoli 18 e 19 sono stati abrogati dallâarticolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dallâarticolo 55 del medesimo D.P.R. . Vedi ora lâarticolo 28 del D.P.R. 313/2002.
CapoII
Provvedimenti in materia di libertĂ personale
Articolo 16
Arresto in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere allâarresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dellâarticolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
[ 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunitĂ pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo lâautoritĂ giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza.] (1)
3. Nellâavvalersi della facoltĂ prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravitĂ del fatto nonchĂŠ dellâetĂ e della personalitĂ del minorenne (2).
(1) Comma abrogato dallâarticolo 36 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(2) Comma modificato dallâarticolo 36 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Articolo 17
Fermo di minorenne indiziato di delitto (1).
1. Ă consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dellâarticolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 37 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Articolo 18
Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne (1).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito lâarresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonchĂŠ allâesercente la potestĂ dei genitori e allâeventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dellâamministrazione della giustizia.
2. Quando riceve la notizia dellâarresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunitĂ pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalitĂ del fatto, dellâetĂ e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso lâabitazione familiare perchĂŠ vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre nei casi previsti dallâarticolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertĂ quando ritiene di non dovere richiedere lâapplicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sÊ.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 38 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Articolo 18 bis
Accompagnamento a seguito di flagranza (1)
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dellâergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna allâesercente la potestĂ dei genitori o allâaffidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto allâaccompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dellâamministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare lâesercente la potestĂ dei genitori e lâeventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
3. Lâesercente la potestĂ dei genitori, lâeventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dellâobbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
4. Quando non è possibile provvedere allâinvito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere lâobbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria nĂŠ dĂ immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunitĂ pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degliarticoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 39 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Articolo 19
Misure cautelari per i minorenni.
1. Nei confronti dellâimputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nellâarticolo 275 del codice di procedura penale, dellâesigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dellâarticolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale (1).
3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida lâimputato ai servizi minorili dellâamministrazione della giustizia, i quali svolgono attivitĂ di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dellâergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (2).
5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nellâarticolo 278, della diminuente della minore etĂ , salvo che per i delitti di cui allâarticolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (3).
(1) Comma modificato dallâarticolo 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma modificato dallâarticolo 40 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(3) Comma modificato dallâarticolo 2, comma 1-ter, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Articolo 20
Prescrizioni.
1. Se, in relazione a quanto disposto dallâarticolo 19comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito lâesercente la potestĂ dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attivitĂ di studio o di lavoro ovvero ad altre attivitĂ utili per la sua educazione. Si applica lâarticolo 19 comma 3.
2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non piÚ di una volta, delle prescrizioni imposte.
3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.
Articolo 21
Permanenza in casa.
1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso lâabitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltĂ del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dallâabitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attivitĂ di studio o di lavoro ovvero ad altre attivitĂ utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dallâarticolo 6 nonchĂŠ gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dellâarresto, del fermo o dellâaccompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dellâarticolo 657 del codice di procedura penale (1).
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità .
(1) Comma sostituito dallâarticolo 41 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Articolo 22
Collocamento in comunitĂ (1).
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunitĂ il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunitĂ pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attivitĂ di studio o di lavoro ovvero ad altre attivitĂ utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunitĂ collabora con i servizi previsti dallâarticolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità , il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
(1) Vedi lâarticolo 10 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272.
Articolo 23
Custodia cautelare (1).
1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dellâergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dallâarticolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonchĂŠ, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.
2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:
a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per lâacquisizione o la genuinitĂ della prova;
b) se lâimputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga (2);
c) se, per specifiche modalitĂ e circostanze del fatto e per la personalitĂ dellâimputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro lâordine costituzionale ovvero delitti di criminalitĂ organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.
3. I termini previsti dallâarticolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metĂ per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dellâarresto, del fermo o dellâaccompagnamento.
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 42 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2000, n. 359, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale della presente lettera.
Articolo 24
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.
1. Quando lâimputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dallâarticolo 20.
Capo III
Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento
Articolo 25
Procedimenti speciali.
1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.
2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dallâarticolo 9 e assicurare al minorenne lâassistenza prevista dallâarticolo 12.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dellâarticolo 18-bis (1).
2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore (2).
(1) Comma aggiunto dallâarticolo 43 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(2) Comma aggiunto dallâ articolo 12-quater del D.L. 23 maggio 2008 n.92 .
Articolo 26
Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilitĂ .
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che lâimputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Articolo 27
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (1) (2).
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuitĂ del fatto e lâoccasionalitĂ del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando lâulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e lâesercente la potestĂ dei genitori, nonchĂŠ la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dallâarticolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
4. Nellâudienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 (3) .
(1) Articolo sostituito dallâarticolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 123. A norma dellâarticolo 3 della medesima legge 123/1992 nei procedimenti pendenti al 20 febbraio 1992 la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dal presente articolo, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno 1991, n. 250, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio 2003, n. 149, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nellâudienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.
Articolo 28
Sospensione del processo e messa alla prova.
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalitĂ del minorenne allâesito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dellâergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione (1).
2. Con lâordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dellâamministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivitĂ di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
3. Contro lâordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, lâimputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se lâimputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (2).
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
(1) Comma modificato dallâarticolo 44 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 125, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, sia nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se lâimputato chiede il giudizio abbreviato, sia nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se lâimputato chiede il giudizio immediato.
Articolo 29
Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova.
1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalitĂ , ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e33.
Articolo 30
Sanzioni sostitutive.
1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonchÊ delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per lâesecuzione trasmette lâestratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, lâesercente la potestĂ dei genitori, lâeventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
Articolo 31
Svolgimento dellâudienza preliminare.
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre lâaccompagnamento coattivo dellâimputato non comparso (1).
2. Il giudice, sentite le parti, può disporre lâallontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante lâassunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalitĂ .
3. Dellâudienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attivitĂ per il minorenne e allâesercente la potestĂ dei genitori.
4. Se lâesercente la potestĂ non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre lâallontanamento dellâesercente la potestĂ dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nellâarticolo 12 comma 3.
5. La persona offesa partecipa allâudienza preliminare ai fini di quanto previsto dallâarticolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nellâarticolo 9 (2).
(1) Comma modificato dallâarticolo 49 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Comma sostituito dallâarticolo 45 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Articolo 32
Provvedimenti.
1. Nellâudienza preliminare, prima dellâinizio della discussione, il giudice chiede allâimputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dallâarticolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto (1).
2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 lâimputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando lâimputato non è comparso, dalla notificazione dellâestratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare lâordinanza che la dichiara inammissibile (2) (3).
3-bis. Lâesecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piĂš minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente allâopposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile (4).
4. In caso di urgente necessità , il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.
(1) Comma, da ultimo, sostituito dallâarticolo 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 16 maggio 2002, n. 195, ha dichiarato lâillegittimitĂ del presente comma, nella parte in cui, in mancanza del consenso dellâimputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilitĂ .
(2) Comma cosĂŹ sostituito dallâarticolo 46 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 .
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1993, n. 77, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilitĂ dellâimputato.
(4) Comma aggiunto dallâarticolo 46 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Articolo 32 bis
Opposizione (1).
1. Con lâatto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.
2. Lâopposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. Lâinammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale lâopponente può proporre ricorso per cassazione.
3. Quando non deve dichiararne lâinammissibilitĂ , il giudice trasmette lâopposizione con il fascicolo formato a norma dellâarticolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.
4. Nel giudizio conseguente allâopposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e piÚ grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie lâimputato perchĂŠ il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni, revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 47 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dallâarticolo 56 del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Articolo 33
Udienza dibattimentale.
1. Lâudienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.
2. Lâimputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che lâudienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e lâopportunitĂ di procedere in udienza pubblica, nellâesclusivo interesse dellâimputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o piĂš coimputati non vi consente.
3. Lâesame dellâimputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere allâimputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.
Articolo 34
Impugnazione dellâesercente la potestĂ dei genitori.
1. Lâesercente la potestĂ dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre lâimpugnazione che spetta allâimputato minorenne.
2. Qualora sia lâimputato che lâesercente la potestĂ dei genitori abbiano proposto lâimpugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dellâimpugnazione proposta dallâimputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolaritĂ di una impugnazione sana lâirregolaritĂ dellâaltra anche in relazione ai motivi.
Articolo 35
Giudizio di appello.
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.
Capo IV
Procedimento per lâapplicazione delle misure di sicurezza
Articolo 36
Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni.
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dallâarticolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dellâarticolo 22.
Articolo 37
Applicazione provvisoria.
1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dallâarticolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalitĂ e circostanze del fatto e per la personalitĂ dellâimputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o lâordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalitĂ organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dallâarticolo 38.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.
Articolo 38
Procedimento davanti al tribunale per i minorenni.
1. Nei casi previsti dallâarticolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolositĂ nelle forme previste dallâarticolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, lâesercente la potestĂ dei genitori, lâeventuale affidatario e i servizi indicati nellâarticolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dellâarticolo 37comma 1 o applicarla in via provvisoria.
2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dallâarticolo 37 comma 2.
Articolo 39
Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento.
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre lâapplicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dallâarticolo 37 comma 2.
Articolo 40
Esecuzione delle misure di sicurezza.
1. La competenza per lâesecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalitĂ di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalitĂ , con il minorenne, lâesercente la potestĂ dei genitori, lâeventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dĂ comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per lâeventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.
Articolo 41
Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni.
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni lâimputato, lâesercente la potestĂ dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma lâappello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.






