CEDU
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali
CEDU Convention europĂŠenne des droits de lâHomme
Roma, 4.XI. 1950
I Governi firmatari, membri del Consiglio dâEuropa,
Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dellâUomo, proclamata dallâAssemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e lâapplicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio dâEuropa è quello di realizzare unâunione piĂš stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertĂ fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dallâaltra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dellâuomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertĂ e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Obbligo di rispettare i diritti dellâuomo
Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertĂ enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.
Titolo I
diritti e libertĂ
Art. 2
Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire lâevasione di una persona regolarmente detenuta;
(e) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o unâinsurrezione.
Art. 3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura nÊ a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Art. 4
Proibizione della schiavitĂš e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitÚ o di servitÚ.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato lavoro forzato od obbligatorio ai sensi del presente articolo:
(a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dallâarticolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertĂ condizionale;
(b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove lâobiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
(e) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamitĂ che minacciano la vita o il benessere della comunitĂ ;
(d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.
Art. 5
Diritto alla libertĂ e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà , se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
(a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
(b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire lâesecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
(e) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi allâautoritĂ giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
(d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi allâautoritĂ competente;
(e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
(f) se si tratta dellâarresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento dâespulsione o dâestradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al piĂš presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dellâarresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 e del presente articolo, deve essere tradotta al piĂš presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertĂ durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dellâinteressato allâudienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinchÊ decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.
Art. 6
Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma lâaccesso alla sala dâudienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nellâinteresse della morale, dellâordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societĂ democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicitĂ possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(a) essere informato, nel piĂš breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dellâaccusa formulata a suo carico;
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(e) difendersi personalmente o avere lâassistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato dâufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e lâesame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
Art. 7
Nulla poena sine lege
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena piÚ grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Art. 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autoritĂ pubblica nellâesercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societĂ democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dellâordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertĂ altrui.
Art. 9
LibertĂ di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertĂ di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertĂ di cambiare religione o credo, cosĂŹ come la libertĂ di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, lâinsegnamento, le pratiche e lâosservanza dei riti.
2. La libertĂ di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societĂ democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dellâordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertĂ altrui.
Art. 10
LibertĂ di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertĂ dâespressione. Tale diritto include la libertĂ dâopinione e la libertĂ di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autoritĂ pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. Lâesercizio di queste libertĂ , poichĂŠ comporta doveri e responsabilitĂ , può essere sottoposto alle formalitĂ , condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societĂ democratica, alla sicurezza nazionale, allâintegritĂ territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dellâordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire lâautoritĂ e lâimparzialitĂ del potere giudiziario.
Art. 11
LibertĂ di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertĂ di riunione pacifica e alla libertĂ dâassociazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. Lâesercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societĂ democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dellâordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertĂ altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte allâesercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dellâamministrazione dello Stato.
Art. 12
Diritto al matrimonio
A partire dallâetĂ minima per contrarre matrimonio, lâuomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano lâesercizio di tale diritto.
Art. 13
Diritto a un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertĂ riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a unâistanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nellâesercizio delle loro funzioni ufficiali.
Art. 14
Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertĂ riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, lâorigine nazionale o sociale, lâappartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
Art. 15
Deroga in caso di stato dâurgenza
1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga allâarticolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.
3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo piĂš completo il Segretario generale del Consiglio dâEuropa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio dâEuropa della data in cui queste misure cessano dâessere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Art. 16
Restrizioni allâattivitĂ politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 1 1 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni allâattivitĂ politica degli stranieri.
Art. 17
Divieto dellâabuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare unâattivitĂ o compiere un
atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertĂ riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertĂ limitazioni piĂš ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.
Art. 18
Limite allâapplicazione delle restrizioni ai diritti
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertĂ possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.
Titolo II
Corte europea dei diritti dellâuomo
Art. 19
Istituzione della Corte
Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dellâUomo, di seguito denominata ÂŤla CorteÂť. Essa funziona in modo permanente.
Art. 20
Numero di giudici
La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.
Art. 21
Condizioni per lâesercizio delle funzioni
1. I giudici devono godere della piĂš alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per lâesercizio delle piĂš alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.
Art. 22
Elezione dei giudici
I giudici sono eletti dallâAssemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dallâAlta Parte contraente.
Art. 23
Durata del mandato e revoca
1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dellâetĂ di 70 anni.
3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono giĂ stati investiti.
4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa piÚ i requisiti richiesti.
Art. 24
Cancelleria e relatori
1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.
2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto lâautoritĂ del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.
Art. 25 Assemblea plenaria
La Corte riunita in Assemblea plenaria
(a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
(b) costituisce Camere per un periodo determinato;
(e) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
(d) adotta il regolamento della Corte;
(e) elegge il cancelliere e uno o piĂš vice-cancellieri;
(f) formula le richieste previste allâarticolo 26 § 2.
Art. 26
Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera
1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di di-ciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Su richiesta dellâAssemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro lâAlta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto in relazione a unâAlta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualitĂ di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.
5. Fanno altresĂŹ parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformitĂ al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dellâarticolo43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione allâAlta Parte contraente in causa.
Art. 27
Competenza dei giudici unici
1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dellâarticolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per lâulteriore esame.
Art. 28
Competenza dei comitati
1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai
sensi dellâarticolo 34 può, con voto unanime:
(a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o
(b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa allâinterpretazione o allâapplicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli allâorigine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione allâAlta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, questâultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa lâeventualitĂ che tale Parte abbia contestato lâapplicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.
Art. 29
Decisioni delle Camere sulla ricevibilitĂ e il merito
1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dellâarticolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilitĂ e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dellâarticolo 34. La decisione sulla ricevibilitĂ può essere adottata separatamente.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilitĂ e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtĂš dellâarticolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.
Art. 30
Rimessione alla Grande Camera
Se la questione oggetto del ricorso allâesame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.
Art. 31 Competenze della Grande Camera
La Grande Camera
(a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dellâarticolo 33 o dellâarticolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dellâarticolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dellâarticolo 43;
(b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dellâarticolo 46 § 4; e
(e) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dellâarticolo 47.
Art. 32
Competenza della Corte
1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti lâinterpretazione e lâapplicazione della Convenzione
e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.
Art. 33
Ricorsi interstatali
Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a unâaltra Alta Parte contraente.
Art. 34
Ricorsi individuali
La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, unâorganizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga dâessere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura lâesercizio effettivo di tale diritto.
Art. 35
Condizioni di ricevibilitĂ
1. La Corte non può essere adita se non dopo lâesaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dellâarticolo 34, se:
(a) è anonimo; oppure
(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o giĂ sottoposto a unâaltra istanza internazionale dâinchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale
presentato ai sensi dellâarticolo 34 se ritiene che:
(a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
(b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dellâuomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in
applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal
modo in ogni stato del procedimento.
Art. 36
Intervento di terzi
1. Per qualsiasi questione allâesame di una Camera o della Grande Camera, unâAlta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2. Nellâinteresse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
3. Il Commissario per i diritti dellâuomo del Consiglio dâEuropa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause allâesame di una Camera o della Grande Camera.
Art. 37
Cancellazione
1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di
cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono
di concludere:
(a) che il ricorrrente non intende piĂš mantenerlo; oppure
(b) che la controversia è stata risolta; oppure
(e) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta lâesistenza, la prosecuzione dellâesame del ricorso non sia piĂš giustificata.
Tuttavia la Corte prosegue lâesame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dellâuomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un
ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.
Art. 38
Esame in contraddittorio della causa
La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a unâinchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.
Art. 39
Composizione amichevole
1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dellâuomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia lâesecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.
Art. 40
Udienza pubblica e accesso ai documenti
1. Lâudienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso lâufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.
Art. 41
Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dellâAlta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, unâequa soddisfazione alla parte lesa.
Art. 42
Sentenze delle Camere
Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dellâarticolo 44 § 2.
Art. 43
Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque unâimportante questione di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.
Art. 44
Sentenze definitive
1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
(a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
(b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
(e) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dellâarticolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.
Art. 45
Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte lâopinione unanime dei giudici, ogni giudice avrĂ diritto di allegarvi lâesposizione della sua opinione individuale.
Art. 46
Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla lâesecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dellâesecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltĂ di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinchĂŠ questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che unâAlta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dellâadempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinchĂŠ questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude lâesame.
Art. 47
Pareri consultivi
1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative allâinterpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertĂ definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, nĂŠ su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
Art. 48
Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dellâarticolo 47.
Art. 49
Motivazione dei pareri consultivi
1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte lâopinione unanime dei giudici, ogni giudice avrĂ diritto di allegarvi lâesposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.
Art. 50
Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio dâEuropa.
Art. 51
Privilegi e immunitĂ dei giudici
I giudici beneficiano, durante lâesercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunitĂ previsti dallâarticolo 40 dello Statuto del Consiglio dâEuropa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.
Titolo III
Disposizioni varie
Art. 52
Inchieste del Segretario generale
Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio dâEuropa, fornirĂ le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura lâeffettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 53
Salvaguardia dei diritti dellâuomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dellâuomo e le libertĂ fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Art. 54
Poteri del Comitato dei Ministri
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio dâEuropa.
Art. 55
Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie
Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dallâinterpretazione o dallâapplicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.
Art. 56
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, che la presente Convenzione si applicherĂ , con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherĂ sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio dâEuropa avrĂ ricevuto tale notifica.
3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessitĂ locali.
4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a piĂš territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dellâarticolo 34 della Convenzione.
Art. 57
Riserve
1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformitĂ al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.
Art. 58
Denuncia
1. UnâAlta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, che ne informa le altre Parti contraenti.
2. Tale denuncia non può avere lâeffetto di svincolare lâAlta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.
3. Alla stessa condizione, cesserebbe dâesser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse piĂš membro del Consiglio dâEuropa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformitĂ alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base allâarticolo 56.
Art. 59
Firma e ratifica
1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio dâEuropa. Essa sarĂ ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
2. LâUnione europea può aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione entrerĂ in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
4. Per ogni firmatario che la ratificherĂ successivamente, la Convenzione entrerĂ in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
5. Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ a tutti i membri del Consiglio dâEuropa lâentrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che lâavranno ratificata, nonchĂŠ il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.
Protocollo addizionale
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali
Parigi, 20.III.1952
I Governi firmatari, membri del Consiglio dâEuropa, Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertĂ oltre quelli che giĂ figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1 950 (qui di seguito denominata ÂŤla ConvenzioneÂť),
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Protezione della proprietĂ
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa
di pubblica utilitĂ e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare lâuso dei beni in modo conforme allâinteresse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.
Art. 2
Diritto allâistruzione
Il diritto allâistruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nellâesercizio delle funzioni che assume nel campo dellâeducazione e dellâinsegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.
Art. 3
Diritto a libere elezioni
Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dellâopinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
Art. 4
Applicazione territoriale
Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio dâEuropa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.
Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtĂš del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine allâapplicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio
Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarĂ considerata come presentata in conformitĂ al paragrafo 1 dellâarticolo 56 della Convenzione.
Art. 5
Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Art. 6
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio dâEuropa, firmatari della Convenzione; esso sarĂ ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di questâultima. Esso entrerĂ in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherĂ successivamente, il Protocollo entrerĂ in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dâEuropa che notificherĂ a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.
Fatto a Parigi il 20 marzo 1 952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato presso gli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario generale ne trasmetterĂ copia autenticata a ognuno dei Governi firmatari.
Protocollo no 4
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali,
che riconosce alcuni diritti e libertĂ oltre quelli che giĂ figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione
Strasburgo, 16.IX.1963
I Governi firmatari, membri del Consiglio dâEuropa,
Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertĂ oltre quelli che giĂ figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle libertĂ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata ÂŤla ConvenzioneÂť) e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Divieto di imprigionamento per debiti
Nessuno può essere privato della sua libertĂ per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a unâobbligazione contrattuale.
Art. 2
LibertĂ di circolazione
1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. Lâesercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una societĂ democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dellâordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertĂ altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dallâinteresse pubblico in una societĂ democratica.
Art. 3
Divieto di espulsione dei cittadini
1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.
Art. 4 Divieto di espulsioni collettive di stranieri
Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.
Art. 5
Applicazione territoriale
1. Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio dâEuropa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
2. Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtĂš del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine allâapplicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarĂ considerata come presentata in conformitĂ al paragrafo 1 dellâarticolo 56 della Convenzione.
4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtĂš della ratifica o dellâaccettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtĂš di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e3.
5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformitĂ ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o piĂš dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dallâarticolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.
Art. 6
Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Art. 7
Firma e ratifica
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio dâEuropa, firmatari della Convenzione; esso sarĂ ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerĂ in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherĂ successivamente, il Protocollo entrerĂ in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa che notificherĂ a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato presso gli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario generale ne trasmetterĂ copia autenticata a ognuno degli Stati firmatari.
Protocollo no 6
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali, relativo allâabolizione della pena di morte
Strasburgo, 28.IV. 1983
Gli Stati membri del Consiglio dâEuropa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1 950 (qui di seguito denominata ÂŤla ConvenzioneÂť),
Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio dâEuropa indicano una tendenza generale a favore dellâabolizione della pena di morte,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena nÊ giustiziato.
Art. 2
Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarĂ applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherĂ al Segretario generale del Consiglio dâEuropa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.
Art. 3
Divieto di deroghe
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dellâarticolo 1 5 della Convenzione.
Art. 4
Divieto di riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dellâarticolo 57 della Convenzione.
Art. 5
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, dâaccettazione o dâapprovazione,
può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, può estendere lâapplicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerĂ in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtĂš dei due paragrafi precedenti potrĂ essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca avrĂ effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Art. 6
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Art. 7
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio dâEuropa, firmatari della Convenzione. Esso sarĂ sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio dâEuropa non potrĂ ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, dâaccettazione o dâapprovazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerĂ in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio dâEuropa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dellâarticolo 7.
2. Per ogni Stato membro che esprimerĂ ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerĂ in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, dâaccettazione o dâapprovazione.
Art. 9
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ agli Stati membri del Consiglio:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, dâaccettazione o dâapprovazione;
(e) ogni data dâentrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
(d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato presso gli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa ne trasmetterĂ copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio dâEuropa.
Protocollo no 7
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali
Strasburgo, 22.XI. 1984
Gli Stati membri del Consiglio dâEuropa, firmatari del presente Protocollo,
Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertĂ mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata ÂŤla ConvenzioneÂť),
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri
1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:
(a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
(b) far esaminare il suo caso; e
(e) farsi rappresentare a tali fini davanti allâautoritĂ competente o a una o piĂš persone designate da tale autoritĂ .
2. Uno straniero può essere espulso prima dellâesercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e e del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nellâinteresse dellâordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.
Art. 2
Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale
1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. Lâesercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.
2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando lâinteressato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione piĂš elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.
Art. 3
Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario
Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchÊ un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.
Art. 4
Diritto di non essere giudicato o punito due volte
1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti
0 nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura
antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai
sensi dellâarticolo 15 della Convenzione.
Art. 5
ParitĂ tra i coniugi
1 coniugi godono dellâuguaglianza di diritti e di responsabilitĂ di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nellâinteresse dei figli.
Art. 6
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, dâaccettazione o dâapprovazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherĂ il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, può estendere lâapplicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerĂ in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtĂš dei due paragrafi precedenti potrĂ essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca o la modifica avrĂ effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
4. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarĂ considerata come presentata in conformitĂ al paragrafo 1 dellâarticolo 56 della Convenzione.
5. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtĂš della ratifica, dellâaccettazione o dellâapprovazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtĂš di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui allâarticolo 1.
6. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o piĂš dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dallâarticolo 34 della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.
Art. 7
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
Art. 8
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio dâEuropa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarĂ sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio dâEuropa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, dâaccettazione o dâapprovazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio dâEuropa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dellâarticolo 8.
2. Per ogni Stato membro che esprimerĂ ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, dâaccettazione o dâapprovazione.
Art. 10
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ agli Stati membri del Consiglio dâEuropa:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, dâaccettazione o dâapprovazione;
(e) ogni data dâentrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
(d) ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato presso gli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa ne trasmetterĂ copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio dâEuropa.
Protocollo no 12
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali Roma,
4.XI.2000
Gli Stati membri del Consiglio dâEuropa, firmatari del presente Protocollo,
Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;
Risoluti ad adottare ulteriori misure per promuovere lâuguaglianza di tutte le persone mediante lâapplicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata ÂŤ la Convenzione Âť);
Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Divieto generale di discriminazione
1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, lâorigine nazionale o sociale, lâappartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
2. Nessuno potrĂ essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autoritĂ pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.
Art. 2
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può estendere lâapplicazione del presente Protocollo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtĂš dei due paragrafi precedenti potrĂ essere ritirata o modificata rispetto a ogni territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa. Il ritiro o la modifica avrĂ effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarĂ considerata presentata in conformitĂ al paragrafo 1 dellâarticolo 56 della Convenzione.
5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare relativamente a uno o a piĂš territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati conformemente allâarticolo 34 della Convenzione, in virtĂš dellâarticolo 1 del presente Protocollo.
Art. 3
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Art. 4
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio dâEuropa firmatari della Convenzione. Esso sarĂ sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio dâEuropa non potrĂ ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio dâEuropa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni dellâarticolo 4.
2. Per ogni Stato membro che esprimerĂ successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, esso entrerĂ in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 6
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ a tutti gli Stati membri del Consiglio dâEuropa:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
(e) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;
(d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato negli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa ne trasmetterĂ copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio dâEuropa.
Protocollo no 13
alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali, relativo allâabolizione della pena di morte in tutte le circostanze
Vilnius, 3.V.2002
Gli Stati membri del Consiglio dâEuropa, firmatari del presente Protocollo,
Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una societĂ democratica, e che lâabolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignitĂ inerente a tutti gli esseri umani;
Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata ÂŤ la Convenzione Âť);
Prendendo nota del fatto che il Protocollo no 6 alla Convenzione relativo allâabolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1 983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;
Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, nÊ può essere giustiziato.
Art. 2
Divieto di deroga
Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo in virtĂš dellâarticolo 15 della Convenzione.
Art. 3
Divieto di riserva
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtĂš dellâarticolo 57 della Convenzione.
Art. 4
Applicazione territoriale
1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, estendere lâapplicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerĂ in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtĂš dei due paragrafi precedenti potrĂ essere ritirata o modificata relativamente a qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrĂ effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Art. 5
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Art. 6
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio dâEuropa che hanno firmato la Convenzione. E soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio dâEuropa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere ratificato contemporaneamente o precedentemente la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio dâEuropa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.
2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerĂ successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entrerĂ in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 8
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ a tutti gli Stati membri del Consiglio dâEuropa:
(a) qualsiasi firma;
(b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
(e) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
(d) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrĂ depositato negli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa ne invierĂ una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio dâEuropa.
