Cassazione civile, sez. lavoro, 14 settembre 2023, n. 26532

I termini di cui all’art. 6 della Legge 604/1966 non si applicano al dirigente che agisce in giudizio per ottenere l’indennità supplementare a causa dell’ingiustificatezza del licenziamento.

Il regime di decadenza per l’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 6 L. 604/1966 non si applica al dirigente che agisce in giudizio per ottenere l’indennità supplementare a causa dell’ingiustificatezza del licenziamento. In tema di licenziamento dei dirigenti la Suprema Corte ha affermato che i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione stabiliti dalla Legge n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla legge n. 183 del 2010, art. 32 (Collegato Lavoro), non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, a cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare.
La legge n. 604 del 1966, art. 6, nel testo antecedente alla novella ex L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, disponeva che il licenziamento dovesse essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione ma tale regime era pacificamente ritenuto inapplicabile ai dirigenti che agissero per la condanna datoriale al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, in quanto si trattava di categoria di prestatori (con esclusione dei c.d. pseudo dirigenti) sottratta alle norme limitative dei licenziamenti individuali.
La Legge n. 183/2010 all’ art. 32 ha introdotto un doppio termine di decadenza (impugnativa entro 60 giorni dall’intimazione del licenziamento e successivo ricorso giudiziale entro 180 giorni) ed ha espressamente previsto (al comma 2 dell’art. 32) che le disposizioni di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 citata si applicano “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.
La Suprema Corte con le sentenze nn. 148 e 395 del 2020 ha chiarito che il termine “invalidità” ha un significato preciso, che presuppone che l’atto sia inficiato nella sua validità per un vizio intrinseco derivante dal discostamento dal modello legale o per effetto di una previsione legale che colleghi alla mancanza di requisiti che devono caratterizzare l’atto la conseguenza della invalidità (come per il licenziamento: art. 2119 c.c.), in tal modo, la L. n. 183 del 2010 ha inteso ricomprendere, nell’ambito del regime caducatorio disciplinato ex novo, casi di nullità e, in generale, di invalidità esterni alla L. n. 604 del 1966.

Licenziamento dei dirigenti e regime di libera recedibilità dal rapporto di lavoro

Con riguardo alla categoria dei dirigenti, vige il regime di libera recedibilità quale criterio generale (con esclusione del divieto di licenziamento orale, discriminatorio e ritorsivo colpito da nullità: L. n. 604 cit., artt. 2 e L. n. 108 del 1990, 4, 3 e L. n. 300 del 1970, 18, comma 1, come novellato dalla L. n. 92 del 2012), salva la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre un regime di controllo delle ragioni del licenziamento individuale.
In tema di licenziamento dei dirigenti, come pure statuito dalla sentenza n. 148/2020, i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione stabiliti dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n.183 del 2010, non si applicano quindi alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare, secondo un’interpretazione doverosamente restrittiva - trattandosi di norme in materia di decadenza - del concetto di “invalidità” di cui all’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, da intendere quale vizio suscettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori, come previsto per le ipotesi sanzionate dall’art. 18, comma 1, st.lav. novellato dalla l. n. 92 del 2012.
La successiva sentenza della Sezione Lavoro n. 395/2020 ha chiarito che l’espressione “invalidità” deve essere intesa in senso restrittivo, avendo riguardo ai confini della categoria di tale vizio propriamente inteso, in relazione alla rilevata incapacità di un atto privato contrario ad una norma di produrre effetti conformi alla sua funzione economico-sociale: nel concetto di invalidità non può, pertanto, ricondursi l’ipotesi della “ingiustificatezza” di fonte convenzionale, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare .
Una volta che la legge n. 183/2010, art. 32, comma 2, ha previsto un onere di impugnativa a pena di decadenza per ogni recesso datoriale invalido è ragionevole ritenere che la norma regoli “anche” il caso del licenziamento vietato o nullo del dirigente, identico nella disciplina (sostanziale e sanzionatoria) al corrispondente licenziamento di un impiegato o di un operaio.
Tuttavia il Collegato Lavoro non ha previsto alcuna estensione ai dirigenti delle ipotesi di nullità del licenziamento esterne alla Legge n. 604 del 1966, essendo tale estensione avvenuta soltanto con la previsione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 42, ciò che consente di ritenere che solo con tale normativa l’espressione “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, riferita alla disciplina della decadenza, possa essere riempita di significato anche per la categoria dei dirigenti.
L’art. 32, comma 2, del Collegato Lavoro non poteva, dunque, riferirsi, quanto alla previsione di decadenze, ai dirigenti, se non per le ipotesi di nullità già previste per gli stessi dalla L. n. 604 del 1966 (artt. 2 e 4, quest’ultimo come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 3, che ne ha disposto espressamente l’applicabilità anche ai dirigenti) e solo con la L. n. 92 del 2012, che ha previsto ipotesi di nullità dei licenziamenti cui consegue di diritto la tutela reintegratoria anche per i dirigenti (testo novellato dell’art. 18, comma 1, St. Lav.), risultano per questi ultimi ipotizzabili fattispecie di invalidità esterne alla Legge n. 604 del 1966, con conseguente estensibilità anche ad essi del regime della decadenza di cui all’art. 32, comma 2 del Collegato Lavoro.
Ne consegue che la disciplina sulla decadenza del Collegato Lavoro non può, nelle intenzioni del legislatore del 2010, riferirsi anche alle ipotesi di mera ingiustificatezza del licenziamento dei dirigenti, prima della previsione per questi ultimi della tutela rafforzata propria di un regime di invalidità, riguardante casi esterni alla L. n. 604 del 1966, con conseguente applicazione del regime decadenziale introdotto, ispirato ad esigenze di certezza e di celerità nella stabilizzazione di conseguenze reintegratorie previste a carico del datore di lavoro.
Una estensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invalidità comporterebbe un’inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza.

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Cassazione civile, sez. lavoro, 14 settembre 2023, n. 26532