Cassazione penale, sez. V, 20 settembre 2019, n. 38900
Furto di oggetti in auto: sussiste la circostanza aggravante di esposizione alla pubblica fede
Riguardo al furto di oggetti in auto parcheggiate sulla strada e sulla questione della configurabilitĂ dellâaggravante di esposizione alla pubblica fede, nella giurisprudenza di legittimitĂ si sono registrati diversi orientamenti nel corso degli anni, talora nel senso della sussistenza dellâaggravante talaltra nel senso della sua negazione.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 38900 depositata il 20 settembre 2019, n.38900 ha ritenuto di aderire allâorientamento favorevole al riconoscimento dellâaggravante specifica di cui allâart. 625, 1° comma n. 7 Codice Penale, ritenendo che sussiste la circostanza aggravante dellâesposizione alla pubblica fede, anche nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dellâauto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo allâazione furtiva. Tale circostanza si è ritenuto ricorra non solo in relazione allâazione furtiva avente per oggetto lâautomobile ma anche in relazione al furto riguardante gli oggetti custoditi nella vattura, che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo lâuso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sĂŠ dal detentore nel momento in cui si allontana dallâautovettura.
PoichĂŠ per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietĂ altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 7/11/2007, Demma, Rv. 238742), tale speciale valutazione di gravitĂ deve essere estes a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali lâoffeso è chiamato a far fronte; bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalitĂ con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella societĂ attuale.
In tale prospettiva, la rapiditĂ degli spostamenti, la freneticitĂ dei ritmi e lâutilizzo sempre maggiore della propria autovettura come âbaseâ per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessitĂ e consuetudine siano ricomprese anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonchĂŠ eventuali oggetti e documenti che lâoffeso detenga allâinterno dellâautovettura e che per necessitĂ e comoditĂ di custodia abbia lasciato ivi.
Rientrano, pertanto, in tale nozione tutti gli effetti personali â documenti, monili dâoro, occhiali â lasciati allâinterno di autovetture regolarmente chiuse (il presupposto della chiusura del veicolo è necessario alla configurabilitĂ dellâaggravante tranne rari casi eccezionali, simili a quello individuato dalla sentenza Sez. 2, n. 33557 del 22/6/2016, Felleti, citata); le buste contenenti spese di generi alimentari e non; oggetti vari che lâoffeso detenga allâinterno dellâautovettura, lasciati nel veicolo per necessitĂ e comoditĂ di custodia.
Cassazione penale, sez. V, 20 settembre 2019, n. 38900






