Cassazione penale, sez. I, 6 luglio 2018, n. 49129

Il movente della gelosia  non configura di per sé  una motivazione idonea ad integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili.

Ai fini dell’aggravante prevista dall’art. 61, comma 1, n.1, c.p., non costituisce automaticamente motivo abietto o futile la spinta criminosa derivante da gelosia: occorre che l’evento nasca da ragioni così banali, gratuite e sproporzionate da rappresentare mero pretesto per uno sfogo di crudeltà o di violenza.
La gelosia — anche se determinante nella condotta — non configura di per sé, come principio assoluto, una motivazione idonea ad integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili: l’accertamento deve svolgersi caso per caso, valutando la consistenza oggettiva e soggettiva del movente rispetto all’atto criminale.
La sola manifestazione per quanto parossistica e ingiustificabile di gelosia, che, collegata ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, non è espressione di per sè di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l’insubordinazione (Sez. 5, n. 35368 del 22/09/2006 - dep. 23/10/2006, P.M. in proc. Abate, Rv. 23500801; e nello stesso senso: Sez. 1, n. 9590 del 22/09/1997, Scarola, e Sez. 1, n. 1574 del 01/12/1969, Portelli).

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Cassazione penale, sez. I, 6 luglio 2018, n. 49129