Cassazione penale, sez. I, 27 settembre 2023, n. 45341
Gelosia e omicidio: quando non sussiste lâaggravante dei motivi abietti e futili
La Cassazione chiarisce che la gelosia, pur costituendo movente dellâomicidio, non integra automaticamente lâaggravante dei motivi abietti e futili ex art. 61 c.p. Ă necessario dimostrare una reificazione della vittima e uno spirito punitivo
Riferimenti normativi: Art. 61 comma 1 n. 1 c.p. (motivi abietti e futili), Art. 90 c.p. (stati emotivi e passionali), Art. 575 c.p. (omicidio), Art. 577 c.p. (circostanze aggravanti dellâomicidio)
Pronuncia: Cassazione penale, Sez. I, 27 settembre 2023, n. 45341
Massima: La condizione emotivo-psicologica della gelosia rientra a pieno titolo nei c.d. stati emotivi e passionali che, ai sensi dellâart. 90 c.p., non escludono nĂŠ diminuiscono lâimputabilitĂ , quindi non è idonea ad integrare automaticamente lâaggravante ex art. 61, comma 1, n. 1 c.p..
1. Il caso esaminato dalla Suprema Corte
La vicenda giudiziaria analizzata dalla Cassazione riguarda un uomo condannato allâergastolo per lâomicidio della propria compagna, avvenuto in un contesto di forte tensione emotiva. I giudici di merito avevano ritenuto provato che lâimputato avesse ucciso la vittima nel corso di un litigio, soffocandola e strozzandola, mosso da un sentimento di gelosia nei suoi confronti.
Il movente passionale era emerso chiaramente dallâistruttoria: lâuomo temeva che la donna intendesse interrompere la relazione per tornare con il suo ex fidanzato. La gelosia dellâimputato era stata documentata attraverso molteplici elementi probatori, tra cui testimonianze sui suoi atteggiamenti possessivi e comportamenti che manifestavano il timore di perdere la compagna.
Contesto processuale: Sia la Corte di Assise di primo grado che quella di Appello avevano confermato la responsabilitĂ dellâimputato, riconoscendo lâaggravante dei motivi futili o abietti collegata alla gelosia. La difesa aveva impugnato la sentenza sostenendo, tra lâaltro, che la gelosia non fosse stata dimostrata e che, comunque, non potesse integrare automaticamente lâaggravante contestata.
2. Il quadro normativo di riferimento
2.1. Le aggravanti dei motivi abietti e futili
Art. 61 c.p., comma 1, n. 1: âAggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1) lâavere agito per motivi abietti o futiliâ
Si tratta di due distinte fattispecie aggravanti, che possono ricorrere anche disgiuntamente. La giurisprudenza le distingue nel modo seguente:
- Motivi futili: sussistono quando vi è sproporzione tra il reato realizzato e il motivo che lo ha determinato (profilo oggettivo) e tale sproporzione esprime un moto interiore assolutamente ingiustificato, configurando lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (profilo soggettivo).
- Motivi abietti: ricorrono quando i motivi sono ignobili, rivelano un tale grado di perversitĂ da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralitĂ , sono spregevoli o vili, provocano ripulsione e si palesano ingiustificabili per la loro abnormitĂ di fronte al sentimento umano.
2.2. Gli stati emotivi e passionali
Art. 90 c.p.: âGli stati emotivi o passionali non escludono nĂŠ diminuiscono lâimputabilitĂ â
Questa disposizione del codice penale stabilisce un principio fondamentale: le emozioni e le passioni, per quanto intense, non possono essere invocate per escludere o ridurre la responsabilitĂ penale. Si tratta di una norma che mira a evitare che stati dâanimo soggettivi possano fungere da giustificazione per comportamenti criminosi.
La gelosia rientra pienamente nella categoria degli stati emotivi e passionali contemplati dallâart. 90 c.p., con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dellâimputabilitĂ .
3. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte afferma con chiarezza che la gelosia, di per sĂŠ sola, non può integrare automaticamente lâaggravante dei motivi abietti o futili. Pur potendo costituire il movente dellâomicidio, essa necessita di ulteriori elementi qualificanti per assumere rilevanza aggravante.
Come sottolineato dalla sentenza: âLa giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che le aggravanti in parola non possano essere integrate per il solo fatto che lâautore del delitto abbia agito in preda alla gelosiaâ.
3.1. La distinzione tra gelosia come movente e gelosia aggravante
La Cassazione opera una distinzione fondamentale tra diverse manifestazioni della gelosia nel contesto del delitto di omicidio:
- La âpura gelosiaâ: intesa come desiderio, sia pur abnorme, di vita in comune con la vittima. Questa forma di gelosia, per quanto patologica, non costituisce di per sĂŠ motivo abietto o futile.
- La gelosia come spirito punitivo: si configura quando lâomicidio non è espressione del desiderio di mantenere la relazione, ma manifesta uno spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale non può tollerarsi lâinsubordinazione.
Orientamento giurisprudenziale consolidato: Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimitĂ , alla luce del comune sentire che, nellâattuale momento storico, attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertĂ di autodeterminazione, lâaggravante dei motivi abietti si configura quando lâomicidio è espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza.
3.2. Il processo di âreificazioneâ della vittima
Il concetto chiave elaborato dalla giurisprudenza è quello della reificazione della vittima. Lâaggravante sussiste quando:
- La vittima è considerata, nellâambito di un processo di sostanziale reificazione, come una sorta di appartenenza dellâagente;
- Lâazione omicidiaria costituisce una reazione punitiva a quella che è ritenuta una forma di insubordinazione al volere dellâautore del delitto;
- Si manifesta una abnormitĂ dello stimolo possessivo verso la vittima;
- Emerge una ingiustificata espressione di supremazia e possesso sulla persona della vittima.
âLâaggravante deve essere ritenuta configurabile quando la vittima sia considerata, nellâambito di un processo di sostanziale reificazione, come una sorta di appartenenza dellâagente, tanto da determinare una reazione punitiva a quella che è ritenuta come una forma di insubordinazione al volere dellâaltroâ
4. Lâapplicazione del principio al caso concreto
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dellâimputato, annullando la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante e rinviando per un nuovo esame alla Corte dâAssise dâAppello di Reggio Calabria.
4.1. Le carenze motivazionali riscontrate
La Suprema Corte ha individuato specifiche lacune nella motivazione della sentenza impugnata:
CriticitĂ evidenziate:
- Mancanza di una puntuale esplicazione del profilo della reificazione o dellâesercizio di supremazia;
- Assenza di chiarimento su un punto cruciale: se la gelosia abbia rappresentato il movente diretto dellâomicidio o sia stata semplicemente lo sfondo emotivo su cui si è innestato un litigio sfociato in unâazione dâimpeto;
- Motivazione generica che non distingue adeguatamente tra le due diverse aggravanti (motivi abietti e motivi futili), ciascuna delle quali necessita di specifica argomentazione.
Come sottolineato dalla sentenza: âAffinchĂŠ lâaggravante sia configurabile, nei termini sopra indicati, non è sufficiente riscontrare che lâomicidio si sia inserito su uno sfondo caratterizzato dalla gelosia morbosa dellâautore del delitto, ma è anche necessario riscontrare che essa abbia assunto una forza tale da costituire espressione di quel connotato di reificazione o di esercizio di supremazia che deve avere rappresentato la causa diretta dellâazione omicidiariaâ.
4.2. Gli elementi probatori acquisiti
Nel corso del processo erano emersi diversi elementi indicativi della gelosia dellâimputato:
- Il timore che la vittima intendesse interrompere il rapporto sentimentale;
- La circostanza che la donna continuasse a vedere il suo ex fidanzato;
- Atteggiamenti possessivi manifestati dallâimputato;
- Un litigio telefonico violento avvenuto il giorno prima dellâomicidio;
- La frustrazione per il fallimento della relazione sentimentale.
Tuttavia, la Corte dâAppello si era limitata ad affermare genericamente che per lâimputato la situazione âera diventato intollerabileâ e che âla gelosia che I. nutriva nei suoi confronti le è costata la vitaâ, senza però specificare il carattere qualificante di tale gelosia in termini di reificazione o spirito punitivo.
5. Le implicazioni pratiche della decisione
5.1. Per i giudici di merito
La sentenza impone ai giudici di merito un onere motivazionale specifico quando devono valutare la sussistenza dellâaggravante dei motivi abietti o futili in presenza di un movente passionale:
- Verifica preliminare: accertare se effettivamente la gelosia abbia costituito il movente dellâomicidio;
- Qualificazione del movente: determinare se tale gelosia sia rimasta nei limiti della âpura gelosiaâ (desiderio di mantenere la relazione) o abbia assunto le caratteristiche della gelosia aggravante;
- Analisi del processo di reificazione: verificare se la vittima fosse considerata come un oggetto di proprietĂ , unâappartenenza dellâagente;
- Individuazione dello spirito punitivo: accertare se lâazione omicidiaria costituisse una reazione punitiva allâinsubordinazione percepita;
- Specificazione dellâaggravante: distinguere chiaramente se si tratti di motivi abietti, motivi futili, o entrambi, fornendo adeguata motivazione per ciascuna fattispecie.
5.2. Per la difesa degli imputati
La pronuncia offre importanti strumenti difensivi nei procedimenti per omicidio con movente passionale:
Strategie difensive:
- Contestare lâautomatismo tra gelosia e aggravante;
- Evidenziare lâassenza di elementi probatori del processo di reificazione;
- Sottolineare la mancanza di spirito punitivo o di supremazia;
- Distinguere tra gelosia come contesto emotivo e gelosia come causa diretta dellâazione;
- Richiedere specifica motivazione su ciascun elemento costitutivo dellâaggravante.
5.3. Riflessi sul trattamento sanzionatorio
Lâesclusione dellâaggravante produce significativi effetti sulla pena:
- Riduzione della pena base: lâassenza dellâaggravante comporta una diversa determinazione della sanzione;
- Rivalutazione delle attenuanti generiche: come evidenziato dalla Cassazione, dallâesclusione dellâaggravante consegue la necessitĂ di rivalutare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
- Nuovo giudizio di bilanciamento: in caso di concorso tra circostanze, lâassenza dellâaggravante modifica il complessivo giudizio di bilanciamento.
6.1. Lâevoluzione del comune sentire
La sentenza fa esplicito riferimento al mutato contesto sociale e culturale che informa lâinterpretazione delle norme penali. Come evidenziato dalla Cassazione, nellâattuale momento storico si attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertĂ di autodeterminazione della persona, in particolare nel contesto delle relazioni affettive.
Questo orientamento riflette una sensibilitĂ crescente verso:
- La tutela dellâautonomia decisionale nelle scelte sentimentali;
- Il contrasto alla cultura del possesso nelle relazioni affettive;
- La valorizzazione della dignitĂ della persona nelle dinamiche di coppia;
- Il riconoscimento della gravitĂ della violenza di genere e dei femminicidi.
6.2. Il bilanciamento tra principi
La decisione opera un delicato bilanciamento tra diversi principi:
- Rigore nella valutazione probatoria: non ogni gelosia integra automaticamente lâaggravante;
- Tutela dellâautonomia della vittima: la reificazione e lo spirito punitivo sono considerati particolarmente riprovevoli;
- Garanzie dellâimputato: necessitĂ di motivazione specifica e puntuale sullâesistenza dellâaggravante;
- Funzione special-preventiva della pena: la corretta qualificazione del fatto incide sul trattamento sanzionatorio.
7. Questioni aperte e prospettive future
7.1. La prova della reificazione
Rimane aperta la questione di quali elementi probatori possano concretamente dimostrare il processo di reificazione della vittima. La giurisprudenza dovrĂ progressivamente chiarire:
- Quali comportamenti dellâautore manifestino la considerazione della vittima come âappartenenzaâ;
- Come distinguere tra manifestazioni di gelosia ânormaleâ e atteggiamenti di supremazia;
- Quale rilievo attribuire alle dichiarazioni dellâimputato sulla natura della relazione;
- Come valutare il contesto relazionale pregresso tra vittima e autore.
7.2. Il rapporto con i delitti di genere
La decisione si inserisce nel piĂš ampio dibattito sulla violenza di genere e sui cosiddetti femminicidi. Rimangono da approfondire:
- Il rapporto tra la categoria della reificazione e le dinamiche tipiche della violenza domestica;
- La rilevanza di precedenti episodi di violenza o controllo nella relazione;
- LâapplicabilitĂ dei medesimi principi anche ai casi di omicidio non legati a relazioni sentimentali;
- La compatibilitĂ di questo orientamento con lâesigenza di contrasto ai femminicidi.
Considerazioni conclusive
La sentenza della Cassazione n. 45341/2023 rappresenta un importante punto di equilibrio tra diverse esigenze:
- Da un lato, ribadisce che la gelosia, in quanto stato emotivo, non può costituire automaticamente aggravante del delitto di omicidio;
- Dallâaltro, individua criteri precisi (reificazione, spirito punitivo, considerazione della vittima come appartenenza) che, quando presenti, giustificano il riconoscimento dellâaggravante;
- Impone ai giudici un rigoroso onere motivazionale, evitando automatismi e generalizzazioni;
- Tutela le garanzie dellâimputato senza sminuire la gravitĂ della violenza nelle relazioni affettive.
Il principio affermato dalla Suprema Corte richiede una valutazione caso per caso, attenta alle specificitĂ del contesto relazionale e ai concreti elementi di prova acquisiti. Non è sufficiente affermare genericamente che lâomicidio è stato mosso da gelosia: occorre dimostrare che tale gelosia si sia espressa attraverso un atteggiamento di possesso, di reificazione della vittima, di reazione punitiva allâesercizio della sua libertĂ di autodeterminazione.
Solo in presenza di questi elementi qualificanti, adeguatamente accertati e motivati, la gelosia può assurgere al rango di motivo abietto o futile ai sensi dellâart. 61 c.p., con le conseguenti ripercussioni sul trattamento sanzionatorio.
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Cassazione penale, sez. I, 27 settembre 2023, n. 45341






