Cassazione penale, sez. I, 27 settembre 2023, n. 45341

Gelosia e omicidio: quando non sussiste l’aggravante dei motivi abietti e futili

La Cassazione chiarisce che la gelosia, pur costituendo movente dell’omicidio, non integra automaticamente l’aggravante dei motivi abietti e futili ex art. 61 c.p. È necessario dimostrare una reificazione della vittima e uno spirito punitivo

Riferimenti normativi: Art. 61 comma 1 n. 1 c.p. (motivi abietti e futili), Art. 90 c.p. (stati emotivi e passionali), Art. 575 c.p. (omicidio), Art. 577 c.p. (circostanze aggravanti dell’omicidio)
Pronuncia: Cassazione penale, Sez. I, 27 settembre 2023, n. 45341
Massima: La condizione emotivo-psicologica della gelosia rientra a pieno titolo nei c.d. stati emotivi e passionali che, ai sensi dell’art. 90 c.p., non escludono né diminuiscono l’imputabilità, quindi non è idonea ad integrare automaticamente l’aggravante ex art. 61, comma 1, n. 1 c.p..

1. Il caso esaminato dalla Suprema Corte

La vicenda giudiziaria analizzata dalla Cassazione riguarda un uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio della propria compagna, avvenuto in un contesto di forte tensione emotiva. I giudici di merito avevano ritenuto provato che l’imputato avesse ucciso la vittima nel corso di un litigio, soffocandola e strozzandola, mosso da un sentimento di gelosia nei suoi confronti.

Il movente passionale era emerso chiaramente dall’istruttoria: l’uomo temeva che la donna intendesse interrompere la relazione per tornare con il suo ex fidanzato. La gelosia dell’imputato era stata documentata attraverso molteplici elementi probatori, tra cui testimonianze sui suoi atteggiamenti possessivi e comportamenti che manifestavano il timore di perdere la compagna.

Contesto processuale: Sia la Corte di Assise di primo grado che quella di Appello avevano confermato la responsabilità dell’imputato, riconoscendo l’aggravante dei motivi futili o abietti collegata alla gelosia. La difesa aveva impugnato la sentenza sostenendo, tra l’altro, che la gelosia non fosse stata dimostrata e che, comunque, non potesse integrare automaticamente l’aggravante contestata.

2. Il quadro normativo di riferimento

2.1. Le aggravanti dei motivi abietti e futili

Art. 61 c.p., comma 1, n. 1: “Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l’avere agito per motivi abietti o futili”

Si tratta di due distinte fattispecie aggravanti, che possono ricorrere anche disgiuntamente. La giurisprudenza le distingue nel modo seguente:

  • Motivi futili: sussistono quando vi è sproporzione tra il reato realizzato e il motivo che lo ha determinato (profilo oggettivo) e tale sproporzione esprime un moto interiore assolutamente ingiustificato, configurando lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (profilo soggettivo).
  • Motivi abietti: ricorrono quando i motivi sono ignobili, rivelano un tale grado di perversitĂ  da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralitĂ , sono spregevoli o vili, provocano ripulsione e si palesano ingiustificabili per la loro abnormitĂ  di fronte al sentimento umano.

2.2. Gli stati emotivi e passionali

Art. 90 c.p.: “Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”

Questa disposizione del codice penale stabilisce un principio fondamentale: le emozioni e le passioni, per quanto intense, non possono essere invocate per escludere o ridurre la responsabilità penale. Si tratta di una norma che mira a evitare che stati d’animo soggettivi possano fungere da giustificazione per comportamenti criminosi.

La gelosia rientra pienamente nella categoria degli stati emotivi e passionali contemplati dall’art. 90 c.p., con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dell’imputabilità.

3. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte afferma con chiarezza che la gelosia, di per sé sola, non può integrare automaticamente l’aggravante dei motivi abietti o futili. Pur potendo costituire il movente dell’omicidio, essa necessita di ulteriori elementi qualificanti per assumere rilevanza aggravante.

Come sottolineato dalla sentenza: “La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che le aggravanti in parola non possano essere integrate per il solo fatto che l’autore del delitto abbia agito in preda alla gelosia”.

3.1. La distinzione tra gelosia come movente e gelosia aggravante

La Cassazione opera una distinzione fondamentale tra diverse manifestazioni della gelosia nel contesto del delitto di omicidio:

  1. La “pura gelosia”: intesa come desiderio, sia pur abnorme, di vita in comune con la vittima. Questa forma di gelosia, per quanto patologica, non costituisce di per sé motivo abietto o futile.
  2. La gelosia come spirito punitivo: si configura quando l’omicidio non è espressione del desiderio di mantenere la relazione, ma manifesta uno spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale non può tollerarsi l’insubordinazione.

Orientamento giurisprudenziale consolidato: Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, alla luce del comune sentire che, nell’attuale momento storico, attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, l’aggravante dei motivi abietti si configura quando l’omicidio è espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza.

3.2. Il processo di “reificazione” della vittima

Il concetto chiave elaborato dalla giurisprudenza è quello della reificazione della vittima. L’aggravante sussiste quando:

  • La vittima è considerata, nell’ambito di un processo di sostanziale reificazione, come una sorta di appartenenza dell’agente;
  • L’azione omicidiaria costituisce una reazione punitiva a quella che è ritenuta una forma di insubordinazione al volere dell’autore del delitto;
  • Si manifesta una abnormitĂ  dello stimolo possessivo verso la vittima;
  • Emerge una ingiustificata espressione di supremazia e possesso sulla persona della vittima.

“L’aggravante deve essere ritenuta configurabile quando la vittima sia considerata, nell’ambito di un processo di sostanziale reificazione, come una sorta di appartenenza dell’agente, tanto da determinare una reazione punitiva a quella che è ritenuta come una forma di insubordinazione al volere dell’altro”

4. L’applicazione del principio al caso concreto

Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante e rinviando per un nuovo esame alla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria.

4.1. Le carenze motivazionali riscontrate

La Suprema Corte ha individuato specifiche lacune nella motivazione della sentenza impugnata:

CriticitĂ  evidenziate:

  • Mancanza di una puntuale esplicazione del profilo della reificazione o dell’esercizio di supremazia;
  • Assenza di chiarimento su un punto cruciale: se la gelosia abbia rappresentato il movente diretto dell’omicidio o sia stata semplicemente lo sfondo emotivo su cui si è innestato un litigio sfociato in un’azione d’impeto;
  • Motivazione generica che non distingue adeguatamente tra le due diverse aggravanti (motivi abietti e motivi futili), ciascuna delle quali necessita di specifica argomentazione.

Come sottolineato dalla sentenza: “Affinché l’aggravante sia configurabile, nei termini sopra indicati, non è sufficiente riscontrare che l’omicidio si sia inserito su uno sfondo caratterizzato dalla gelosia morbosa dell’autore del delitto, ma è anche necessario riscontrare che essa abbia assunto una forza tale da costituire espressione di quel connotato di reificazione o di esercizio di supremazia che deve avere rappresentato la causa diretta dell’azione omicidiaria”.

4.2. Gli elementi probatori acquisiti

Nel corso del processo erano emersi diversi elementi indicativi della gelosia dell’imputato:

  • Il timore che la vittima intendesse interrompere il rapporto sentimentale;
  • La circostanza che la donna continuasse a vedere il suo ex fidanzato;
  • Atteggiamenti possessivi manifestati dall’imputato;
  • Un litigio telefonico violento avvenuto il giorno prima dell’omicidio;
  • La frustrazione per il fallimento della relazione sentimentale.

Tuttavia, la Corte d’Appello si era limitata ad affermare genericamente che per l’imputato la situazione “era diventato intollerabile” e che “la gelosia che I. nutriva nei suoi confronti le è costata la vita”, senza però specificare il carattere qualificante di tale gelosia in termini di reificazione o spirito punitivo.

5. Le implicazioni pratiche della decisione

5.1. Per i giudici di merito

La sentenza impone ai giudici di merito un onere motivazionale specifico quando devono valutare la sussistenza dell’aggravante dei motivi abietti o futili in presenza di un movente passionale:

  1. Verifica preliminare: accertare se effettivamente la gelosia abbia costituito il movente dell’omicidio;
  2. Qualificazione del movente: determinare se tale gelosia sia rimasta nei limiti della “pura gelosia” (desiderio di mantenere la relazione) o abbia assunto le caratteristiche della gelosia aggravante;
  3. Analisi del processo di reificazione: verificare se la vittima fosse considerata come un oggetto di proprietà, un’appartenenza dell’agente;
  4. Individuazione dello spirito punitivo: accertare se l’azione omicidiaria costituisse una reazione punitiva all’insubordinazione percepita;
  5. Specificazione dell’aggravante: distinguere chiaramente se si tratti di motivi abietti, motivi futili, o entrambi, fornendo adeguata motivazione per ciascuna fattispecie.

5.2. Per la difesa degli imputati

La pronuncia offre importanti strumenti difensivi nei procedimenti per omicidio con movente passionale:

Strategie difensive:

  • Contestare l’automatismo tra gelosia e aggravante;
  • Evidenziare l’assenza di elementi probatori del processo di reificazione;
  • Sottolineare la mancanza di spirito punitivo o di supremazia;
  • Distinguere tra gelosia come contesto emotivo e gelosia come causa diretta dell’azione;
  • Richiedere specifica motivazione su ciascun elemento costitutivo dell’aggravante.

5.3. Riflessi sul trattamento sanzionatorio

L’esclusione dell’aggravante produce significativi effetti sulla pena:

  • Riduzione della pena base: l’assenza dell’aggravante comporta una diversa determinazione della sanzione;
  • Rivalutazione delle attenuanti generiche: come evidenziato dalla Cassazione, dall’esclusione dell’aggravante consegue la necessitĂ  di rivalutare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
  • Nuovo giudizio di bilanciamento: in caso di concorso tra circostanze, l’assenza dell’aggravante modifica il complessivo giudizio di bilanciamento.

6. Il contesto giuridico-sociale della decisione

6.1. L’evoluzione del comune sentire

La sentenza fa esplicito riferimento al mutato contesto sociale e culturale che informa l’interpretazione delle norme penali. Come evidenziato dalla Cassazione, nell’attuale momento storico si attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione della persona, in particolare nel contesto delle relazioni affettive.

Questo orientamento riflette una sensibilitĂ  crescente verso:

  • La tutela dell’autonomia decisionale nelle scelte sentimentali;
  • Il contrasto alla cultura del possesso nelle relazioni affettive;
  • La valorizzazione della dignitĂ  della persona nelle dinamiche di coppia;
  • Il riconoscimento della gravitĂ  della violenza di genere e dei femminicidi.

6.2. Il bilanciamento tra principi

La decisione opera un delicato bilanciamento tra diversi principi:

  1. Rigore nella valutazione probatoria: non ogni gelosia integra automaticamente l’aggravante;
  2. Tutela dell’autonomia della vittima: la reificazione e lo spirito punitivo sono considerati particolarmente riprovevoli;
  3. Garanzie dell’imputato: necessità di motivazione specifica e puntuale sull’esistenza dell’aggravante;
  4. Funzione special-preventiva della pena: la corretta qualificazione del fatto incide sul trattamento sanzionatorio.

7. Questioni aperte e prospettive future

7.1. La prova della reificazione

Rimane aperta la questione di quali elementi probatori possano concretamente dimostrare il processo di reificazione della vittima. La giurisprudenza dovrĂ  progressivamente chiarire:

  • Quali comportamenti dell’autore manifestino la considerazione della vittima come “appartenenza”;
  • Come distinguere tra manifestazioni di gelosia “normale” e atteggiamenti di supremazia;
  • Quale rilievo attribuire alle dichiarazioni dell’imputato sulla natura della relazione;
  • Come valutare il contesto relazionale pregresso tra vittima e autore.

7.2. Il rapporto con i delitti di genere

La decisione si inserisce nel piĂš ampio dibattito sulla violenza di genere e sui cosiddetti femminicidi. Rimangono da approfondire:

  • Il rapporto tra la categoria della reificazione e le dinamiche tipiche della violenza domestica;
  • La rilevanza di precedenti episodi di violenza o controllo nella relazione;
  • L’applicabilitĂ  dei medesimi principi anche ai casi di omicidio non legati a relazioni sentimentali;
  • La compatibilitĂ  di questo orientamento con l’esigenza di contrasto ai femminicidi.

Considerazioni conclusive

La sentenza della Cassazione n. 45341/2023 rappresenta un importante punto di equilibrio tra diverse esigenze:

  • Da un lato, ribadisce che la gelosia, in quanto stato emotivo, non può costituire automaticamente aggravante del delitto di omicidio;
  • Dall’altro, individua criteri precisi (reificazione, spirito punitivo, considerazione della vittima come appartenenza) che, quando presenti, giustificano il riconoscimento dell’aggravante;
  • Impone ai giudici un rigoroso onere motivazionale, evitando automatismi e generalizzazioni;
  • Tutela le garanzie dell’imputato senza sminuire la gravitĂ  della violenza nelle relazioni affettive.

Il principio affermato dalla Suprema Corte richiede una valutazione caso per caso, attenta alle specificità del contesto relazionale e ai concreti elementi di prova acquisiti. Non è sufficiente affermare genericamente che l’omicidio è stato mosso da gelosia: occorre dimostrare che tale gelosia si sia espressa attraverso un atteggiamento di possesso, di reificazione della vittima, di reazione punitiva all’esercizio della sua libertà di autodeterminazione.

Solo in presenza di questi elementi qualificanti, adeguatamente accertati e motivati, la gelosia può assurgere al rango di motivo abietto o futile ai sensi dell’art. 61 c.p., con le conseguenti ripercussioni sul trattamento sanzionatorio.

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Cassazione penale, sez. I, 27 settembre 2023, n. 45341