Corte Costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 151
Divieto di prevalenza delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis: incostituzionale l’articolo 69, quarto comma del codice penale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 del 16 ottobre 2025, ha affrontato una questione di fondamentale importanza per l’ordinamento penale italiano: la legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all’articolo 62-bis del codice penale.
La questione è stata sollevata dalla Corte d’assise di Roma nell’ambito di un procedimento per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate, rapina aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il caso riguardava imputati recidivi reiterati, per i quali il giudice non poteva riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva, a causa del divieto previsto dall’articolo 69, quarto comma, del codice penale.
La Corte d’Assise nello specifico ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, «con riferimento al reato di cui all’art. 630 c.p., vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi 2 e 4, c.p.».
Secondo la Consulta il divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis del codice penale viola il principio di proporzionalità presidiato dagli articoli 3 e 27, terzo comma, perché la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non deve risultare eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto, anche per non tradire la finalità rieducativa della pena, che altrimenti sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato.
Risulta leso, inoltre, il principio di individualizzazione della pena, che ammette esclusivamente una risposta sanzionatoria il più possibile calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all'articolo 27, primo comma, della Costituzione.
È altrsì violato il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante della recidiva reiterata.
Il divieto contrasta anche col principio di offensività ex articolo 25, secondo comma, della Costituzione, per il quale la pena deve sempre costituire la risposta a un singolo “fatto” di reato, senza poter essere utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali.
La Corte ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all‘art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all‘art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all‘art. 99, quarto comma, cod. pen.
Art. 62 bis Codice penale
Circostanze attenuanti generiche
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, letteraa), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.
Art. 69 Codice penale Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti [1573], e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.
Art. 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 25 Costituzione
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 27 Costituzione
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
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Corte Costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 151






