Cassazione civile, sez. II, 14 gennaio 2026, n. 803
Il credito dell’avvocato per prestazioni professionali è credito di valuta e non è dovuta la rivalutazione monetaria
Il credito dell’avvocato per il pagamento delle prestazioni professionali costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico, che non si trasforma in credito di valore per effetto dell’inadempimento del cliente. La rivalutazione monetaria di detto credito non è quindi automaticamente dovuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell’art. 429 c.p.c.
Dalla mora conseguente all’inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l’avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del codice civile, il quale, può, tra l’altro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. II, 14 gennaio 2026, n. 803






