Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n. 2555

Con 
riferimento alla disciplina del diritto di accesso agli atti 
amministrativi nell’ambito di un rapporto di lavoro e, più
 specificatamente, alla (dibattuta) tematica dei relativi casi di
esclusione di cui all’art. 24 della Legge n. 241/1990, la Sezione 
Sesta del Consiglio di Stato conferma – attraverso la recentissima 
sentenza in esame – il proprio revirement
giurisprudenziale 
sul punto (introdotto con il pronunciamento n. 3128 del 24 febbraio 2014).

I giudici di Palazzo Spada, 
infatti, hanno accolto il ricorso in appello ex art. 116 codice del processo amministrativo
 (d.lgs. 104/2010) proposto dalle amministrazioni soccombenti in primo grado avverso il
 riconoscimento – in capo ad una determinata società – del diritto di
 accesso agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di un
 procedimento (conclusosi nel 2012 con verbale unico di accertamento) 
relativo a violazioni di norme in materia di lavoro e legislazione 
sociale compiute dai dipendenti di alcune imprese operanti nel
 settore trasporto merci.
Operando,
 dunque, un bilanciamento fra il diritto alla cura e alla tutela degli 
interessi giuridici e quello alla riservatezza dei lavoratori e 
(soprattutto) delle dichiarazioni da loro rese in sede di 
procedimento ispettivo (diritti entrambi garantiti dalla
 Costituzione), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato –
 “capovolgendo”, sostanzialmente, quanto statuito dalla sentenza
 di primo grado n. 8888/2013 del T.A.R. Lazio – ha ritenuto che il diritto di difesa, per quanto “privilegiato” ai sensi dell’art. 
24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 (1), 
debba necessariamente essere considerato, in questo caso, “recessivo”
 rispetto al diritto alla riservatezza di cui sopra.
Una 
netta presa di posizione sul tema, dunque, da parte della 
giurisprudenza amministrativa, che manifesta l’assoluta necessità di
 tutelare le sopra citate dichiarazioni rese dai lavoratori in sede 
ispettiva, in quanto “contenenti
 dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare azioni
 discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei lavoratori, i
 quali devono essere posti in grado di collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie, nonché di presentare esposti e denunce
 senza temere possibili ritorsioni nell’ambiente di lavoro in cui
 vivono”. Ma
 qual è, effettivamente, la ratio posta 
alla base di tale analisi?
Ebbene, 
la risposta – come si evince dal testo della sentenza qui in
 discussione – è da rinvenirsi nella riservatezza che deve essere
 garantita a quei soggetti (i lavoratori) che risulterebbero 
ragionevolmente i più deboli nell’ambito del rapporto di lavoro; 
l’obiettivo dichiarato, in sostanza, è quello di prevenire
 “eventuali
 ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di
 lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime, per
 preservare in tal modo l’interesse generale ad un compiuto controllo 
della regolare gestione dei rapporti di lavoro”.
Ciò
 senza dimenticare, peraltro, che – anche in assenza dell’accesso alle 
dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi – la tutela degli 
interessi giuridici vantati dalle predette società risulterebbe 
comunque pienamente garantita dall’ordinamento, in quanto –
 riferiscono i giudici amministrativi –
 “la
 compiuta conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestate risulta, 
di norma, assicurata dal contenuto del verbale di accertamento
 relativo alle dichiarazioni dei lavoratori e visto che comunque vi è
 la possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede 
giudiziaria. Il che, peraltro, dimostra come la documentazione a cui
 si richiede di accedere e che contiene dati sensibili, non risulti strettamente indispensabile, come del resto previsto dallo stesso 
articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 per curare o difendere 
i propri interessi giuridici”.
E
, si badi bene, nonostante la società ricorrente in primo grado
 non fosse diretta datrice di lavoro dei dipendenti coinvolti, bensì
 semplice responsabile in solido per le sanzioni amministrative
 comminate alle imprese, il Collegio precisa che i ragionamenti svolti
conservano il loro valore “a
 prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro diretto tra soggetto che ha reso le dichiarazioni e società che chiede 
l’accesso, sia essa datrice di lavoro o chiamata in solido al
 pagamento delle sanzioni comminate”.
 Queste due posizioni, infatti, sono da collocarsi sullo stesso piano
”di garanzia” ai fini della questione giuridica trattata in
 questa sede, vale a dire nell’ottica del corretto (e non sempre 
agevole!) bilanciamento tra il diritto alla tutela degli interessi
 giuridici e il diritto alla riservatezza dei lavoratori.


(1) 
”Deve
 comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
 amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
 contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei
 limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
 dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
 caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
 sessuale”.

Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n. 2555