Accesso ai dati della cartella clinica ai sensi dell’art. 15 del GDPR. Le FAQ del Garante Privacy.

Il Garante Privacy ha pubblicato le faq (frequenti asked questions) in materia di accesso ai dati personali della cartella clinica ovvero il documento che contiene l’insieme di informazioni sanitarie e anagrafiche sul singolo ricovero.
I chiarimenti dell’Autorità giungono a seguito di alcuni reclami di utenti che lamentavano il mancato rilascio gratuito da parte di strutture sanitarie della prima copia cartacea della propria cartella clinica. Diniego segnalato dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-307/22 del 26 ottobre 2023.
Nelle Faq l’Autorità chiarisce che la struttura sanitaria, titolare del trattamento, a seguito di una istanza presentata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, è tenuta a fornire al richiedente copia dei dati personali oggetto del trattamento. La prima copia di tali dati è rilasciata gratuitamente.
La struttura sanitaria valuta se fornire copia integrale di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica. La struttura è tenuta a fornire al richiedente, gratuitamente, copia integrale della propria documentazione sanitaria quando ciò sia necessario per consentirgli di verificare l’esattezza, la completezza e l’intelligibilità delle informazioni richieste, come stabilito dalla sentenza CGUE 307/22.
Il Garante ricorda, inoltre, ai titolari del trattamento (ospedali, aziende sanitarie, ecc.) che, in caso di ricezione di istanze generiche di accesso, le Linee guida della Commissione Europea sulla Protezione dei dati raccomandano di chiedere agli interessati di specificare l’oggetto della richiesta (dati personali o documentazione).

FAQ in materia di accesso ai dati della cartella clinica ai sensi dell'art. 15 del Regolamento
europeo sulla protezione dei dati (GDPR)

  1. Cosa si ottiene presentando istanza di accesso alla propria cartella clinica ai sensi dell'art. 15 del RGPD: copia dei dati personali o copia della documentazione?
    L'interessato può accedere, ai sensi dell'art. 15 del GDPR, alla propria cartella clinica (o alla cartella clinica del defunto, ai sensi dell'art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) ottenendo copia dei dati personali oggetto di trattamento (art. 15, par. 3 del GDPR).
    Nei casi in cui sia necessario garantire l'esattezza, la completezza e l'intelligibilità delle informazioni richieste il titolare fornisce all'interessato copia integrale dei documenti contenenti tali dati (sentenza CGUE 307-22 del 26 ottobre 2023).
  2. Con la richiesta di accesso alla cartella clinica, presentata ai sensi dell'art. 15 del GDPR, l'interessato può pretendere di ottenere a titolo gratuito copia di tutta la documentazione contenuta in tale cartella?
    No. Come evidenziato nella faq precedente, con la richiesta di accesso alla cartella clinica ai sensi del sopracitato art. 15 viene fornita a titolo gratuito copia dei dati personali e non necessariamente dei documenti contenuti in tale cartella.
    La prima copia di tali dati viene fornita gratuitamente (art. 12, par. 5 e art. 15, par. 3, del GDPR).
  3. Chi valuta la necessità di fornire copia integrale dei documenti contenuti nella cartella clinica a fronte di una richiesta di accesso ai dati di cui all'art. 15 del GDPR?
    Il titolare del trattamento. Nel fornire copia dei dati personali in risposta a una domanda di accesso presentata ai sensi dell'art. 15 del GDPR, il titolare valuta se occorre fornire copia integrale o meno di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica per garantire all'interessato di verificare l'esattezza, la completezza, nonché l'intelligibilità dei dati richiesti
  4. A fronte di una generica istanza di accesso alla cartella clinica, non presentata formalmente ai sensi dell'art. 15 del GDPR, come deve comportarsi il titolare del trattamento?
    Le Linee guida, sopracitate, fanno presente che il Regolamento non prevede requisiti formali per la presentazione di richieste di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del GDPR e consigliano ai titolari una certa indulgenza nei confronti dei richiedenti, spesso non a conoscenza delle complesse disposizioni del GDPR.