Trasparenza atti amministrativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241
(Gazz. Uff., 18 agosto 1990, n. 192)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Capo I
Principi
Articolo 1
Principi generali dellâattivitĂ amministrativa
1. LâattivitĂ amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicitĂ , di efficacia, di imparzialitĂ , di pubblicitĂ e di trasparenza secondo le modalitĂ previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonchĂŠ dai principi dellâordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nellâadozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti allâesercizio di attivitĂ amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dellâistruttoria.
Articolo 2
Conclusione del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad unâistanza, ovvero debba essere iniziato dâufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante lâadozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilitĂ , inammissibilitĂ , improcedibilitĂ o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni..
3. Con uno o piĂš decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dellâ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e lâinnovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilitĂ dei tempi sotto il profilo dellâorganizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessitĂ del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e lâinnovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti lâimmigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autoritĂ di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformitĂ ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dallâinizio del procedimento dâufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per lâacquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualitĂ non attestati in documenti giĂ in possesso dellâamministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dellâamministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dellâamministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento [nei termini] costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonchĂŠ di responsabilitĂ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. Lâorgano di governo individua, nellâambito delle figure apicali dellâamministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nellâipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto allâufficio o in mancanza al funzionario di piĂš elevato livello presente nellâamministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dellâamministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, lâindicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui lâinteressato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dellâavvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilitĂ oltre a quella propria .
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchÊ, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica allâorgano di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono allâattuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti [di cui allâ articolo 2 ] e quello effettivamente impiegato .
Articolo 2 bis
Conseguenze per il ritardo dellâamministrazione nella conclusione del procedimento
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui allâarticolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dellâinosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste lâobbligo di pronunziarsi, lâistante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalitĂ stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dellâ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
[2. Le controversie relative allâapplicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.]
Articolo 3
Motivazione del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lâorganizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dellâamministrazione, in relazione alle risultanze dellâistruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dellâamministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di questâultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche lâatto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e lâautoritĂ cui è possibile ricorrere.
Articolo 3 bis
Uso della telematica
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivitĂ , le amministrazioni pubbliche incentivano lâuso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
Capo II
Responsabile Del Procedimento
Articolo 4
UnitĂ organizzativa responsabile del procedimento
1. Ove non sia giĂ direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza lâunitĂ organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchĂŠ dellâadozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Articolo 5
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unitĂ organizzativa provvede ad assegnare a sĂŠ o ad altro dipendente addetto allâunitĂ la responsabilitĂ della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonchĂŠ, eventualmente, dellâadozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata lâassegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unitĂ organizzativa determinata a norma del comma 1 dellâarticolo 4.
3. LâunitĂ organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui allâarticolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Articolo 6
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilitĂ , i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per lâemanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti allâuopo necessari, e adotta ogni misura per lâadeguato e sollecito svolgimento dellâistruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone lâindizione o, avendone la competenza, indĂŹce le conferenze di servizi di cui allâarticolo 14;
d ) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti allâorgano competente per lâadozione. Lâorgano competente per lâadozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dellâistruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Articolo 6 bis
(Conflitto di interessi)
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenzialeÂť.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo 7
Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeritĂ del procedimento, lâavvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalitĂ previste dallâarticolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, lâamministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalitĂ , notizia dellâinizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltĂ dellâamministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari .
Articolo 8
ModalitĂ e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
1. Lâamministrazione provvede a dare notizia dellâavvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) lâamministrazione competente;
b) lâoggetto del procedimento promosso;
c) lâufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dallâ articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dellâamministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza ;
d) lâufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lâamministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicitĂ idonee di volta in volta stabilite dallâamministrazione medesima.
4. Lâomissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Articolo 9
Intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchĂŠ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltĂ di intervenire nel procedimento.
Articolo 10
Diritti dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti di cui allâarticolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dellâarticolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dallâarticolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che lâamministrazione ha lâobbligo di valutare ove siano pertinenti allâoggetto del procedimento.
Articolo 10 bis
Comunicazione dei motivi ostativi allâaccoglimento dellâistanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o lâautoritĂ competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano allâaccoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dellâeventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano allâaccoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili allâamministrazione .
Articolo 11
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dellâart. 10, lâamministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero [, nei casi previsti dalla legge,] in sostituzione di questo.
1- bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullitĂ , per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princĂŹpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dellâarticolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse lâamministrazione recede unilateralmente dallâaccordo, salvo lâobbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dellâimparzialitĂ e del buon andamento dellâazione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dellâaccordo è preceduta da una determinazione dellâorgano che sarebbe competente per lâadozione del provvedimento.
[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ]
Articolo 12
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (A)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lâattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione [ed alla pubblicazione] da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalitĂ cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. Lâeffettiva osservanza dei criteri e delle modalitĂ di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Articolo 13
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dellâattivitĂ della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresĂŹ ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonchĂŠ ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
Capo IV
Semplificazione dellâazione amministrativa
Articolo 14
Conferenze di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dallâamministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piĂš procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivitĂ o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalitĂ previste dallâarticolo 14-bis o con modalitĂ diverse, definite dallâamministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dallâamministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata allâacquisizione di piĂš pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando lâattivitĂ del privato sia subordinata a piĂš atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dellâinteressato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessitĂ e di insediamenti produttivi di beni e servizi lâamministrazione procedente, su motivata richiesta dellâinteressato, corredata da uno studio di fattibilitĂ , può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. Lâamministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dellâarticolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metĂ . Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dallâinteressato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, lâamministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, lâamministrazione procedente, ricevuta lâistanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalitĂ di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilitĂ tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e allâesercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nellâambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalitĂ sincrona ai sensi dellâarticolo 14-ter, secondo quanto previsto dallâarticolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. .
5. Lâindizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui allâarticolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dellâarticolo 9.
Articolo 14 bis
Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui allâarticolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalitĂ asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalitĂ previste dallâarticolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dallâamministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dallâinizio del procedimento dâufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine lâamministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) lâoggetto della determinazione da assumere, lâistanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per lâaccesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dellâistruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dellâarticolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualitĂ non attestati in documenti giĂ in possesso dellâamministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando lâobbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui allâarticolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalitĂ sincrona di cui allâarticolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando lâobbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dellâassenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dellâassenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dellâinteresse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dellâUnione europea richiedono lâadozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilitĂ dellâamministrazione, nonchĂŠ quelle dei singoli dipendenti nei confronti dellâamministrazione, per lâassenso reso, ancorchè implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), lâamministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui allâarticolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dellâassenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessitĂ di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piĂš atti di dissenso che non ritenga superabili, lâamministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce lâeffetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui allâarticolo 10-bis. Lâamministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dellâeventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nellâulteriore determinazione di conclusione della conferenza.6. Fuori dei casi di cui al comma 5, lâamministrazione procedente, ai fini dellâesame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalitĂ sincrona, ai sensi dellâarticolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessitĂ della determinazione da assumere, lâamministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalitĂ sincrona, ai sensi dellâarticolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. Lâamministrazione procedente può altresĂŹ procedere in forma simultanea e in modalitĂ sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.
Articolo 14 ter
Conferenza simultanea
1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalitĂ sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dellâarticolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dellâarticolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui allâarticolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo lâobbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dellâamministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dellâassenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando lâattribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui allâarticolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalitĂ di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonchĂŠ lâeventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. Allâesito dellâultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, lâamministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui allâarticolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito lâassenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Articolo 14 quater
Decisione della conferenza di servizi
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dallâamministrazione procedente allâesito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione lâamministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dellâarticolo 21-nonies. Possono altresĂŹ sollecitarla, purchĂŠ abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dellâarticolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dellâarticolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, lâefficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dellâarticolo 14-quinquies e per il periodo utile allâesperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nellâambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Articolo 14 quinquies
Rimedi per le amministrazioni dissenzienti
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumitĂ dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali lâopposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresĂŹ proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dellâopposizione sospende lâefficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dellâopposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per lâindividuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e lâintesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalitĂ e allo stesso fine.
6. Qualora allâesito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta unâintesa tra le amministrazioni partecipanti, lâamministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora allâesito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, lâintesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, allâordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere lâintesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga lâopposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente lâopposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 15
Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dallâarticolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivitĂ di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallâarticolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dellâ articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullitĂ degli stessi.Âť. Dallâattuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Allâattuazione della medesima si provvede nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Articolo 16
AttivitĂ consultiva
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui allâart. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarĂ reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che lâorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltĂ dellâamministrazione richiedente di procedere indipendentemente dallâespressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che lâorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, lâamministrazione richiedente procede indipendentemente dallâespressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui lâorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per lâadozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dallâ articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Articolo 17
Valutazioni tecniche
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per lâadozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dellâamministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dellâamministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacitĂ tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui lâente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie allâamministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dellâarticolo 16.
Articolo 17 bis
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
1. Nei casi in cui è prevista lâacquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per lâadozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dellâamministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora lâamministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, lâassenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato lâassenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista lâacquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per lâadozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui allâarticolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dellâamministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato lâassenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dellâUnione europea richiedano lâadozione di provvedimenti espressi.
Articolo 18
Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire lâapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [ Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui allâarticolo 27. ]
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualitĂ e stati soggettivi, necessari per lâistruttoria del procedimento, sono acquisiti dâufficio quando sono in possesso dellâamministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. Lâamministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati dâufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualitĂ che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Articolo 18 bis
Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
1. Dellâavvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta lâavvenuta presentazione dellâistanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali lâamministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dellâamministrazione equivale ad accoglimento dellâistanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui allâarticolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellâarticolo 7. La data di protocollazione dellâistanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilitĂ del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dellâistanza, segnalazione o della comunicazione da parte dellâufficio competente.
Articolo 19
Segnalazione certificata di inizio attivitĂ â Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per lâesercizio di attivitĂ imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dallâaccertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dellâinteressato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, allâimmigrazione, allâasilo, alla cittadinanza, allâamministrazione della giustizia, allâamministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchĂŠ di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dellâatto di notorietĂ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualitĂ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchĂŠ, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformitĂ da parte dellâAgenzia delle imprese di cui allâ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dellâamministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede lâacquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero lâesecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchĂŠ dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto lâutilizzo esclusivo della modalitĂ telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dellâamministrazione.
2. LâattivitĂ oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui allâarticolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione allâamministrazione competente.
3. Lâamministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dellâattivitĂ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare lâattivitĂ intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, lâamministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, [disponendo la sospensione dellâattivitĂ intrapresa e] prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per lâadozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, lâattivitĂ si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dellâinteresse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, lâamministrazione dispone la sospensione dellâattivitĂ intrapresa. Lâatto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica lâadozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata .
4. Decorso il termine per lâadozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, lâamministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dallâarticolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[5. Il presente articolo non si applica alle attivitĂ economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa allâapplicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtĂš delle norme sul silenzio assenso previste dallâarticolo 20.]
6. Ove il fatto non costituisca piĂš grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivitĂ , dichiara o attesta falsamente lâesistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva lâapplicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresĂŹ ferme le disposizioni relative alla vigilanza sullâattivitĂ urbanistico-edilizia, alle responsabilitĂ e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivitĂ , la denuncia e la dichiarazione di inizio attivitĂ non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare lâesercizio delle verifiche spettanti allâamministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente lâazione di cui allâ art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .
Articolo 19 bis
Concentrazione dei regimi amministrativi
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dellâamministrazione ricevente. Possono essere istituite piĂš sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralitĂ dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di unâattivitĂ soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, lâinteressato presenta unâunica SCIA allo sportello di cui al comma 1. Lâamministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dellâattivitĂ e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui allâarticolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per lâadozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui lâattivitĂ oggetto di SCIA è condizionata allâacquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero allâesecuzione di verifiche preventive, lâinteressato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dellâarticolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui allâarticolo 14 decorre dalla data di presentazione dellâistanza e lâinizio dellâattivitĂ resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dĂ comunicazione allâinteressato.
Articolo 20
Silenzio assenso
1. Fatta salva lâapplicazione dellâ articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dellâamministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessitĂ di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica allâinteressato, nel termine di cui allâ articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
2. Lâamministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dellâistanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dellâamministrazione equivale ad accoglimento della domanda, lâamministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, lâambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, lâimmigrazione, lâasilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumitĂ , ai casi in cui la normativa comunitaria impone lâadozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dellâamministrazione come rigetto dellâistanza, nonchĂŠ agli atti e procedimenti individuati con uno o piĂš decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
Articolo 21
Disposizioni sanzionatorie
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 lâinteressato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dellâattivitĂ e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dallâarticolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato.
[ 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dellâattivitĂ in carenza dellâatto di assenso dellâamministrazione o in difformitĂ di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio allâattivitĂ ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. ]
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivitĂ soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio allâattivitĂ ai sensi degli articoli 19 e 20 .
2-ter. La decorrenza del termine previsto dallâarticolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dellâarticolo 20 non escludono la responsabilitĂ del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o lâistanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.
Capo IV-bis
Efficacia ed invaliditĂ del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
Articolo 21 bis
Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lâamministrazione provvede mediante forme di pubblicitĂ idonee di volta in volta stabilite dallâamministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Articolo 21 ter
EsecutorietĂ
1. Nei casi e con le modalitĂ stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente lâadempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalitĂ dellâesecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora lâinteressato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere allâesecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalitĂ previste dalla legge.
2. Ai fini dellâesecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per lâesecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Articolo 21 quater
Efficacia ed esecutivitĂ del provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. Lâefficacia ovvero lâesecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nellâatto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchĂŠ ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per lâesercizio del potere di annullamento di cui allâarticolo 21-nonies.
Articolo 21 quinquies
Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dellâadozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dellâinteresse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dellâorgano che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneitĂ del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, lâamministrazione ha lâobbligo di provvedere al loro indennizzo. [Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dellâindennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, lâindennizzo liquidato dallâamministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dellâeventuale conoscenza o conoscibilitĂ da parte dei contraenti della contrarietĂ dellâatto amministrativo oggetto di revoca allâinteresse pubblico, sia dellâeventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti allâerronea valutazione della compatibilitĂ di tale atto con lâinteresse pubblico.
[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, lâindennizzo liquidato dallâamministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dellâeventuale conoscenza o conoscibilitĂ da parte dei contraenti della contrarietĂ dellâatto amministrativo oggetto di revoca allâinteresse pubblico, sia dellâeventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti allâerronea valutazione della compatibilitĂ di tale atto con lâinteresse pubblico.]
Articolo 21 sexies
Recesso dai contratti
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Articolo 21 septies
NullitĂ del provvedimento
1. à nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonchÊ negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
[2. Le questioni inerenti alla nullitĂ dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]
Articolo 21 octies
AnnullabilitĂ del provvedimento
1. Ă annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dellâavvio del procedimento qualora lâamministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Articolo 21 nonies
Annullamento dâufficio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dellâ articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato dâufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dellâadozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dellâarticolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dallâorgano che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilitĂ connesse allâadozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. Ă fatta salva la possibilitĂ di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dellâatto di notorietĂ false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dallâamministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva lâapplicazione delle sanzioni penali nonchĂŠ delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Capo V
Accesso ai documenti amministrativi
Articolo 22
Definizioni e principi in materia di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per âdiritto di accessoâ, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per âinteressatiâ, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto lâaccesso;
c) per âcontrointeressatiâ, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dallâesercizio dellâaccesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per âdocumento amministrativoâ, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivitĂ di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per âpubblica amministrazioneâ, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivitĂ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. Lâaccesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalitĂ di pubblico interesse, costituisce principio generale dellâattivitĂ amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne lâimparzialitĂ e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati allâarticolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. Lâacquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dellâ articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha lâobbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Articolo 23
Ambito di applicazione del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso di cui allâarticolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle AutoritĂ di garanzia e di vigilanza si esercita nellâambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dallâarticolo 24.
Articolo 24
Esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dellâattivitĂ della pubblica amministrazione diretta allâemanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilitĂ sottratti allâaccesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dellâoperato delle pubbliche amministrazioni.
4. Lâaccesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (A).
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nellâambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche lâeventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti allâaccesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dellâ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione allâaccesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dallâ articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, allâesercizio della sovranitĂ nazionale e alla continuitĂ e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando lâaccesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dellâordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalitĂ con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identitĂ delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, allâattivitĂ di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchĂŠ i relativi dati siano forniti allâamministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino lâattivitĂ in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi allâespletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti lâaccesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, lâaccesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dallâ articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Articolo 25
ModalitĂ di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. Lâesame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchĂŠ i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta allâamministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dellâaccesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dallâart. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dellâaccesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dellâ articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per lâambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per lâaccesso di cui allâarticolo 27 nonchĂŠ presso lâamministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per lâaccesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dellâistanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per lâaccesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano allâautoritĂ disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, lâaccesso è consentito. Qualora il richiedente lâaccesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dellâesito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se lâaccesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi lâaccesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per lâaccesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino allâacquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Le controversie relative allâaccesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza lâassistenza del difensore. Lâamministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchĂŠ in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dellâente.]
[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina lâesibizione dei documenti richiesti.]
Articolo 26
Obbligo di pubblicazione
[ 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalitĂ previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina lâinterpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per lâapplicazione di esse. ]
2. Sono altresĂŹ pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui allâarticolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicitĂ a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertĂ di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 sâintende realizzata.
Articolo 27
Commissione per lâaccesso ai documenti amministrativi
1. Ă istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per lâaccesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche [e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici]. Ă membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unitĂ , nominati ai sensi dellâ articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. Lâassenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
[ 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, a decorrere dallâanno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.]
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dallâarticolo 25, comma 4; vigila affinchĂŠ sia attuato il principio di piena conoscibilitĂ dellâattivitĂ della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dellâattivitĂ della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piĂš ampia garanzia del diritto di accesso di cui allâ articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
[ 7. In caso di prolungato inadempimento allâobbligo di cui al comma 1 dellâ articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. ]
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 28
Modifica dellâarticolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
1. Lâart. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
âArt. 15 ( Segreto dâufficio ). â 1. Lâimpiegato deve mantenere il segreto dâufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalitĂ previste dalle norme sul diritto di accesso. Nellâambito delle proprie attribuzioni, lâimpiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dallâordinamentoâ.
Articolo 29
Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresĂŹ, alle societĂ con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente allâesercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonchĂŠ quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nellâambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dellâazione amministrativa, cosĂŹ come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui allâarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dellâinteressato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare lâaccesso alla documentazione amministrativa, nonchĂŠ quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresĂŹ ai livelli essenziali delle prestazioni di cui allâarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attivitĂ e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilitĂ di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 30
Atti di notorieta
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. Ă fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessitĂ e di pubblica utilitĂ di esigere atti di notorietĂ in luogo della dichiarazione sostitutiva dellâatto di notorietĂ prevista dallâarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualitĂ personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dellâinteressato.
Articolo 31
[ 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui allâarticolo 24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarĂ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.]






