Il Garante Privacy ammonisce un cittadino per aver installato telecamere di videosorveglianza privata che inquadravano la via pubblica.

Il confine tra sicurezza domestica e tutela della privacy altrui torna al centro dell’attenzione con il provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2024 del Garante per la protezione dei dati personali, che ha sanzionato un cittadino per aver installato telecamere di videosorveglianza orientate verso la strada pubblica.

Il caso: videocamere di sorveglianza puntate sulla strada pubblica

La vicenda ha origine da una querela presentata ai Carabinieri, corredata da riprese video acquisite dalle telecamere dell’abitazione del querelante. Le immagini mostravano non solo l’area privata, ma anche una porzione di strada comunale.
Insospettiti dalla potenziale irregolarità dell’impianto, i militari hanno inoltrato una segnalazione al Garante, che ha avviato gli accertamenti del caso.
La proprietaria dell’impianto aveva giustificato l’installazione invocando esigenze di sicurezza personale, essendo persona offesa in un procedimento penale per atti persecutori. Tuttavia, questa circostanza non è stata ritenuta sufficiente a legittimare la ripresa di spazi pubblici.
L’eccezione domestica e i suoi limiti.
L’Autorità ha ribadito un principio fondamentale: il trattamento di immagini mediante videosorveglianza è escluso dall’applicazione del GDPR (Regolamento UE 2016/679) solo quando risulti strettamente limitato all’ambito personale o domestico, ossia confinato agli spazi di esclusiva pertinenza del titolare.
Nel momento in cui l’angolo visuale della telecamera si estende, anche parzialmente, a spazi pubblici come strade comunali o marciapiedi, viene meno l’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del GDPR, con conseguente piena applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il precedente della Corte di Giustizia UE in materia di videosorveglianza

Il Garante ha richiamato la storica sentenza Ryneš della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (11 dicembre 2014, causa C-212/13), che ha chiarito in modo inequivocabile come la ripresa di aree aperte al pubblico non possa qualificarsi come attività a carattere esclusivamente personale, neppure quando il sistema sia installato per finalità difensive o per documentare comportamenti illeciti di terzi.
Le violazioni accertate
Il trattamento è stato qualificato come illecito per violazione di molteplici disposizioni del GDPR:
Articolo 5: violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e pertinenza dei dati
Articolo 6: assenza di una valida base giuridica per il trattamento
Articolo 13: mancanza di idonea informativa preventiva agli interessati

L’Autorità ha sottolineato come la tutela dell’incolumità personale possa essere adeguatamente perseguita limitando l’inquadratura agli accessi e alle pertinenze dell’abitazione, senza necessità di estendere le riprese alla sede stradale.

La sanzione irrogata

Nonostante le violazioni accertate, il Garante ha tenuto conto di alcuni elementi attenuanti:

  • La collaborazione dimostrata dalla interessata durante il procedimento
  • La modifica spontanea dell’orientamento delle telecamere, escludendo qualsiasi ripresa di spazi pubblici o di proprietà altrui
  • La mancata diffusione delle immagini a terzi, se non all’autorità giudiziaria a supporto della querela

Per tali ragioni, il Collegio ha ritenuto la violazione di lieve entità, limitandosi ad adottare la misura correttiva dell’ammonimento, senza irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.

Principi consolidati in materia di videosorveglianza privata

Il provvedimento conferma un orientamento ormai consolidato del Garante: la videosorveglianza privata non può trasformarsi in una forma indiretta di controllo dello spazio pubblico.
Anche in presenza di: Conflitti di vicinato,  Condotte persecutorie, Situazioni di oggettivo disagio personale

L’installazione di telecamere resta uno strumento eccezionale, da progettare secondo criteri di stretta necessità e proporzionalità, evitando sistematicamente l’inquadratura di strade, marciapiedi e luoghi destinati alla libera circolazione dei cittadini.

Criteri per installare sistemi di videosorveglianza privata

Per i cittadini che intendono installare sistemi di videosorveglianza, le indicazioni operative sono chiare:

  • Limitare l’inquadratura esclusivamente agli spazi di proprietà privata
  • Orientare le telecamere verso accessi, ingressi e pertinenze dell’abitazione
  • Evitare qualsiasi ripresa, anche parziale, di strade pubbliche, marciapiedi o aree comuni
  • Predisporre idonea informativa secondo l’art. 13 GDPR, quando le riprese possano interessare terzi
  • Valutare alternative meno invasive prima di ricorrere alla videosorveglianza

La sicurezza personale, per quanto legittima, deve sempre essere bilanciata con il diritto alla privacy dei cittadini che transitano negli spazi pubblici. Il rispetto di questo equilibrio non è solo un obbligo normativo, ma un principio di civile convivenza.