Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2007, n. 25171
Nessuna esimente per lâavvocato che in unâintervista offende il teste o la parte avversaria.
Rischia la condanna per diffamazione (nel caso di specie a mezzo stampa) ed il risarcimento dei relativi danni lâavvocato che, nel rilasciare unâintervista, pronunci delle dichiarazioni offensive nei confronti del testimone o della parte avversaria.
LâilliceitĂ della sua condotta non è esclusa dallâesercizio del mandato difensivo nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese al di fuori di unâaula di giustizia o di un atto del processo.
Come specifica la S.C. non ÂŤâŚpuò farsi richiamo al legittimo esercizio del diritto di difesa, poichĂŠ, secondo un principio del tutto scontato nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. pen., sez. V, n. 5403/89, rv. 181028; Cass. pen., sez. V, n. 11745/88, rv. 179833; Cass. pen., sez. V, n. 1368/87, rv. 175038), non sussiste lâesimente di cui allâart. 598 c.p. allorchĂŠ gli scritti o le espressioni a contenuto offensivo siano inviati non solo a coloro che ne debbono essere i destinatari nellâambito del processo, ma â siccome è avvenuto nella fattispecie in oggetto â anche ad altre persone, che nel processo non possono e non debbono avere alcuna parte.
In tale ipotesi, infatti, mentre non può ritenersi sussistente la condizione richiesta dalla stessa lettera della legge, che, riferita agli scritti presentati ed ai discorsi pronunciati dinanzi allâautoritĂ giudiziaria, intende evidentemente riferirsi ad atti destinati ad essere utilizzati unicamente allâinterno del processo, deve, dâaltro lato, rilevarsi che viene a mancare, in relazione allâulteriore diffusione, il fondamento stesso dellâesimente e cioè la necessitĂ degli interessati di difendersi e di tutelare le proprie ragioni.
La non riferibilitĂ della previsione di cui allâart. 598 c.p. agli scritti ed alle espressioni che, pur provenienti da un difensore dellâimputato, abbiano destinazione diversa dalla sede giudiziale competente e siano, invece, diretti alla pubblicazione a mezzo stampa, assorbe lâaltro rilievo circa il regime di pubblicitĂ o meno degli atti di istruzione preventiva assunti con lâincidente probatorioÂť.
Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2007, n. 25171






