Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2016, n. 4269
Può essere liquidato allâavvocato difensore della curatela fallimentare un compenso inferiore a quello indicato dal giudice della causa di merito in cui detto difensore ha difeso il fallimento?
A tale quesito ha risposto la Corte di Cassazione su istanza di un professionista il cui compenso era stato determinato  dal Giudice delegato in misura inferiore rispetto a quanto liquidato, a conclusione del giudizio, in favore del fallimento, dal giudice di merito.
Ă sĂŹ vero che il procedimento di liquidazione del compenso al difensore, il quale abbia prestato la propria attivitĂ in un procedimento di curatela fallimentare, ex art. 25 r.d. n. 267 del 1942, deve soddisfare le specifiche esigenze della procedura ma tale giusta considerazione â precisa la Corte â sta a significare semplicemente che la liquidazione autonoma non è preclusa dal provvedimento che il giudice di detta causa abbia reso ai sensi dellâart. art. 91 c.p.c., quanto al regolamento finale delle spese processuali.
In ogni caso nel liquidare il compenso dellâavvocato anche il tribunale fallimentare deve osservare le prescrizioni della tariffa professionale ed inoltre occorre distinguere a seconda che la sentenza conclusiva della causa del cui patrocinio si tratta sia o meno passata in giudicato.
Qualora la definitiva decisione della causa determini lâimporto delle spese processuali dovute alla curatela in misura superiore a quella liquidata al professionista in sede fallimentare, il professionista può invocare tale decisione come titolo per ottenere lâeventuale maggior somma che gli compete per lâopera prestata e che, se incamerata dal cliente, ne determinerebbe una ingiusta locupletazione.
Inoltre non è onere del professionista provare lâavvenuta ricezione dei relativi importi da parte della massa, spontaneamente o allâesito di azioni esecutive.
Nessun fondamento normativo possiede difatti una simile considerazione di necessitĂ , mentre ciò che in effetti rileva è che la liquidazione delle spese ai sensi dellâart. 91 c.p.c., con sentenza passata in giudicato, renda indiscutibile il parametro cui associare la valutazione del pregio dellâopera prestata e del risultato ottenuto dal professionista.
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Cassazione civile, sez. I, 4 marzo 2016, n. 4269






