Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, 24 ottobre 2008, del. n. 128

«La richiesta del Comune di Treviso […] è intesa a conoscere il parere di questa Sezione su chi ricada l’onere del pagamento della tassa annuale di iscrizione all’albo professionale (elenco speciale annesso all’albo degli avvocati), ovvero se la relativa spesa debba essere a carico del singolo dipendente o a carico del comune, datore di lavoro.
Preliminarmente va evidenziato che, sul piano normativo, per l’esercizio dell’attività di avvocato, l’iscrizione all’albo, ai sensi dell’art. 1 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, costituisce requisito imprescindibile che si caratterizza per la sua natura strettamente personale. Esso è richiesto anche per coloro, come nel caso all’esame, che intraprendano e che svolgano tale attività alle dipendenze di un comune i quali vengono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo stesso. Il vincolo di iscrizione, pertanto, deve sussistere non solo all’atto dell’assunzione del soggetto per lo svolgimento dell’incarico specifico ma deve permanere per tutta la durata dell’ incarico stesso alle dipendenze dell’amministrazione interessata.
Sembra quindi potersi ritenere che ricada sul soggetto che ricopre un ruolo per il quale è richiesto il requisito dell’ iscrizione all’albo l’onere di assicurarne nel tempo la sussistenza anche attraverso il pagamento della quota annuale prevista. Ne consegue che l’amministrazione pubblica interessata risulta del tutto estranea al rapporto che si instaura e continua nel tempo tra un proprio dipendente e l’ordine professionale.
Per contro, non esiste una norma che ponga a carico di soggetti diversi (nel caso specifico il comune) dal personale interessato l’obbligo di sostenere l’onere del pagamento della tassa annuale. Peraltro, volendo ricercare comunque una soluzione in tale direzione, non possono essere ignorati i principi che vietano di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi. Tra questi, in particolare, quelli del contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli della finanza pubblica (art. 1, comma 1, lettera b. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e quello che rimanda ai contratti collettivi o individuali l’attribuzione di trattamenti economici (art. 2, comma 3 del citato D.Lgs. 165/2001), oltre le disposizioni delle varie leggi finanziarie quale ad esempio quella recata dal comma 557 dell’articolato unico della legge 296/2006.
Per tali motivi non può essere condivisa la opposta soluzione di attribuire all’Ente datore di lavoro l’onere del pagamento della tassa annuale in argomento.
Conclusivamente, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali finora emersi, si ritiene che, in mancanza di una espressa previsione di legge e/o contrattuale, non possano essere accollati ad un comune oneri che derivano da un obbligo di natura strettamente di carattere personale quale quello del pagamento della tassa annuale di iscrizione all’albo degli avvocati da parte di un dipendente».

Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, 24 ottobre 2008, del. n. 128