Corte costituzionale, 21 novembre 2006, n. 390

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 Cost.
L’art. 1 della legge impugnata prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge n. 662 del 1996 – le quali consentono l’iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (c.d. part time ridotto) – «non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni».
La Corte ha motivato essenzialmente sull’art. 3 Cost. Ha ritenuto che, come non poteva dirsi priva di qualsiasi ragionevolezza la disciplina del 1996 (abrogativa del divieto di iscrizione agli albi degli avvocati in precedenza esistente per i pubblici dipendenti), così non può dirsi irragionevole l’opposta disciplina del 2003, concludendo che il legislatore ha, nell’un caso e nell’altro, esercitato null’altro che il suo potere discrezionale. Secondo la Corte, il divieto ripristinato dalla legge n. 339 del 2003 è coerente con la caratteristica – peculiare della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) – dell’incompatibilità con qualsiasi «impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario». Le eccezioni, alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente. In particolare, l’eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dell’insegnamento (art. 33 Cost.). Quella che riguarda gli uffici legali presuppone – secondo la costante giurisprudenza – la creazione di una struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell’ente e l’assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto all’organizzazione amministrativa dell’ente.

Corte costituzionale, 21 novembre 2006, n. 390