Cassazione civile, sez. II, ord. 20 luglio 2010, n. 17049

La competenza per territorio ai fini dell’ingiunzione di pagamento relativamente a crediti per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso spese fatte degli avvocati, ai sensi dell’art. 637 c.p.c., spetta, in via alternativa, al giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (1 comma), al giudice che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce (2 comma) od anche al giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo l’avvocato è iscritto (3 comma).
Circa il foro facoltativo e concorrente previsto dal terzo ed ultimo comma dell’art. 637 c.p.c. per gli avvocati (ed anche per i notai) la Corte chiarisce che detto foro va individuato in relazione al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo il legale è iscritto “attualmente”, cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, e non già con riferimento all’eventualmente diverso ordine di appartenenza al momento in cui è maturato il credito professionale.

Cassazione civile, sez. II, ord. 20 luglio 2010, n. 17049