Accertamento imposte
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Gazz. Uff., 16 ottobre 1973, n. 268 - Suppl. Ord.)
DPR 600/1973 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Titolo I
dichiarazione annuale
Articolo 1
Dichiarazione dei soggetti passivi.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito dâimposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica agli effetti dellâimposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dellâimposta locale sui redditi e deve contenere lâindicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dellâaccertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dellâart. 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali lâimposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d ) a n-bis ), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a ), b ), c ) e c- bis) del comma 1 dellâart. 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.
Sono esonerati dallâobbligo della dichiarazione:
a ) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b ) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonchè redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui allâart. 10, comma 3- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
b-bis ) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dellâabitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui allâart. 10, comma 3- bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
c ) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dellâabitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui allâart. 10, comma 3- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè altri redditi per i quali la differenza tra lâimposta lorda complessiva e lâammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dellâ8 per mille dellâimposta sul reddito delle persone fisiche prevista dallâart. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui allâart. 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui allâart. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui allâart. 7- bis, con le modalitĂ previste dallâart. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
[d ) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a ) e d ), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dallâultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dallâabitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore alla deduzione di cui allâart. 34, comma 4- quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalitĂ previste dallâart. 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dellâart. 3 del presente decreto, redatto in conformitĂ ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dellâart. 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dellâ8 per mille dellâimposta sul reddito delle persone fisiche prevista dallâart. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui allâart. 8, terzo comma, della Costituzione;]
[e ) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili;]
[e-bis ) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c ), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde unâimposta lorda non superiore allâammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta lâimposta locale sui redditi. In tal caso lâesonero spetta anche se la differenza tra lâimposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dellâ8 per mille dellâimposta sul reddito delle persone fisiche prevista dallâart. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui allâart. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui allâart. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dellâart. 7- bis, con le modalitĂ previste dallâart. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.]
[Ai fini della lettera c ) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a ) e c ) del comma 1 dellâart. 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi.]
Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltĂ di presentare la dichiarazione dei redditi.
Se piĂš soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci lâobbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.
Articolo 2
Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dellâart. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per lâindividuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonchĂŠ per lâeffettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che lâAmministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui allâart. 8, primo comma, primo periodo.
Articolo 3
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche.
1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dellâarticolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nellâart. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo dâimposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito dâimpresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilitĂ ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dallâart. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonchĂŠ i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui allâart. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, allâufficio competente.
Articolo 4
Contenuto della dichiarazione dei soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche.
1. La dichiarazione dei soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dellâart. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per lâindividuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonchĂŠ per lâeffettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che lâAmministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui allâart. 8, primo comma, primo periodo.
[2. Le societĂ o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare lâindirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalitĂ e lâindirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari].
Articolo 5
Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche.
1. I soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nellâart. 22, il bilancio o il rendiconto, nonchĂŠ i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dellâimponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dellâarticolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivitĂ commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
3. Le societĂ e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dellâarticolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivitĂ esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societĂ semplici e le societĂ o le associazioni equiparate nĂŠ gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivitĂ commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
4. Le certificazioni dei sostituti dâimposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110- bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchĂŠ ogni altro documento previsto dal decreto di cui allâart. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dallâart. 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, allâufficio competente.
Articolo 6
Dichiarazione delle societĂ semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
1. Le societĂ semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nellâ articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societĂ e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dellâimposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dellâimposta sul reddito delle persone fisiche e dellâimposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dellâarticolo 1 e nel primo comma dellâart. 4.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nellâart. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo dâimposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dellâimponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilitĂ ordinaria, nonchĂŠ alle societĂ semplici e alle societĂ ed associazioni ad esse equiparate.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dallâart. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonchĂŠ ogni altro documento previsto dal decreto di cui allâart. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, allâufficio competente.
Articolo 7
Dichiarazione dei sostituti dâimposta.
[ 1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti allâIstituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti allâIstituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dellâart. 12, comma 1, secondo periodo.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per lâindividuazione del sostituto dâimposta, per la determinazione dellâammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonchè per lâeffettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che lâamministrazione finanziaria, lâINPS e lâINAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. La dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui allâart. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dallâart. 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, allâufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dellâart. 29.]
Articolo 7 bis
Certificazioni dei sostituti di imposta
[1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti allâIstituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante lâammontare complessivo delle dette somme e valori, lâammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè gli altri dati stabiliti con il decreto di cui allâart. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalitĂ di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dellâanno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui allâart. 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,8,9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.]
Articolo 8
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
[1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullitĂ , su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dellâanno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti dâimposta di cui allâart. 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui allâart. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dellâanno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dellâamministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e lâaggio spettante ai rivenditori.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullitĂ , dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dellâinvito da parte dellâufficio delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullitĂ , dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha lâamministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dellâinvito da parte dellâufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societĂ e degli enti soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva lâapplicazione della sanzione di cui allâart. 53.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle societĂ menzionate nel comma 1 dellâart. 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.]
Articolo 9
Termini per la presentazione delle dichiarazioni
[1. Le persone fisiche e le societĂ o le associazioni di cui allâart. 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalitĂ stabiliti con il decreto di cui allâart. 8.
2. I soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti allâapprovazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dallâatto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dallâapprovazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dallâapprovazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per lâapprovazione, rispettando i termini e le modalitĂ stabiliti con il decreto di cui allâart. 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.
3. Gli altri soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo dâimposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo dâimposta, rispettando i termini e le modalitĂ stabiliti con il decreto di cui allâart. 8.
4. I sostituti dâimposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nellâanno solare precedente ovvero per gli utili di cui allâart. 27, dei quali è stata deliberata la distribuzione nellâanno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalitĂ stabiliti con il decreto di cui allâart. 8.
5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dellâart. 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo dâimposta ai sensi dellâultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dellâart. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonchè per i premi e per le vincite di cui allâart. 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dellâart. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti dâimposta.
7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dellâart. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalitĂ stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo dâimposta successivo, semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui allâart. 32.]
Articolo 10
Dichiarazione nei casi di liquidazione
[In caso di liquidazione di societĂ o enti soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche e di societĂ o associazioni di cui allâart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore [nominato con provvedimento dellâautoritĂ giudiziaria], o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra lâinizio del periodo dâimposta e la data stessa.
La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo dâimposta in corso alla data indicata nel primo comma devono essere presentate, nei termini stabiliti dallâart. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo dâimposta.
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
Resta fermo, anche durante la liquidazione, lâobbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dellâart. 9 nei termini ivi indicati.]
Articolo 11
Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione.
[In caso di trasformazione di una societĂ non soggetta allâimposta sul reddito delle persone giuridiche in societĂ soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo dâimposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra lâinizio del periodo dâimposta e la data stessa.
In caso di fusione di piĂš societĂ deve essere presentata dalla societĂ risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societĂ fuse o incorporate compresa tra lâinizio del periodo dâimposta e la data stessa.
Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi devâessere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dellâart. 8.
In caso di scissione totale la societĂ designata a norma del comma 14 dellâart. 123- bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societĂ scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita lâultima delle iscrizioni prescritte dallâart. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dellâart. 8.
Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle societĂ .]
Articolo 12
Presentazione delle dichiarazioni
[1. La dichiarazione è presentata allâAmministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dellâEnte poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con lâanno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dellâimposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto dâimposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piĂš di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le societĂ di cui allâart. 87, comma 1, lettera a ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente allâamministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con lâamministrazione finanziaria è gratuito.
2. Ai soli fini dellâapplicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nellâart. 78, commi 1, lettere a ) e b ), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dallâamministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. Lâabilitazione è revocata quando nello svolgimento dellâattivitĂ di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolaritĂ , ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dallâordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dellâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
4. La dichiarazione può essere presentata allâamministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dallâestero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto dâimposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente lâimpegno a trasmettere in via telematica allâamministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui lâamministrazione finanziaria ha comunicato lâavvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.
6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni allâAmministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o allâufficio postale ovvero trasmessa allâamministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.
8. Le societĂ che trasmettono la dichiarazione direttamente allâamministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dallâart. 43, la dichiarazione, della quale lâamministrazione finanziaria può chiedere lâesibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui allâart. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto dâimposta per il periodo previsto dallâart. 43.
9. Salva lâapplicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto dâopera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto dâimposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.
10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dellâufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dellâAmministrazione finanziaria attestante lâavvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.
11. Le modalitĂ di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalitĂ di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dellâEnte poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolaritĂ commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.]
Articolo 12 bis
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dellâimposta sul valore aggiunto
1. I sostituti dâimposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dellâarticolo 12di trasmettere la dichiarazione allâAmministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalitĂ di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predettoarticolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dellâarticolo 12 sono individuate, altresĂŹ, le modalitĂ per inserire nei modelli di dichiarazione lâinformativa allâinteressato e lâespressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui allâarticolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, lâinformativa di cui allâarticolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sâintende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.
Titolo II
scritture contabili
Articolo 13
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Ai fini dellâaccertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le societĂ soggette allâimposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societĂ soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchĂŠ i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale lâesercizio di attivitĂ commerciali;
c) le societĂ in nome collettivo, le societĂ in accomandita semplice e le societĂ ad esse equiparate ai sensi dellâart. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dellâart. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dellâ art. 9, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societĂ o associazioni fra artisti e professionisti di cui allâart. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societĂ , soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchĂŠ i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale lâesercizio di attivitĂ commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dellâaccertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dellâipotesi di cui allâart. 28, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivitĂ di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nellâarticolo 18- bis.
Articolo 14
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societĂ e degli enti equiparati.
Le societĂ , gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dellâ art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dellâimposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
d ) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilitĂ , dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantitĂ entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonchè delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonchè delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicitĂ non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo dâimposta, i cali e le altre variazioni di quantitĂ che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivitĂ elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dellâart. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piĂš negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dellâart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dellâart. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dellâart. 2421 del codice civile.
[I soggetti che adottano contabilitĂ in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative.]
Le societĂ e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto alla approvazione dellâassemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali allâapprovazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Le societĂ , gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivitĂ commerciali allâestero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivitĂ commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilitĂ distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dellâesercizio relativi a ciascuna di esse.
[Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d ) devono essere tenute a partire dal secondo periodo dâimposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente lâammontare dei ricavi di cui allâart. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. Lâobbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente lâammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dallâanno solare lâammontare dei ricavi deve essere ragguagliato allâanno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se lâincremento non supera di oltre il 15% i valori dichiarati .]
Articolo 15
Inventario e bilancio.
Le societĂ , gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dellâ art. 13 devono in ogni caso redigere lâinventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dellâarticolo 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
Lâinventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dallâinventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dellâufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dellâinventario.
Nellâinventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivitĂ e le passivitĂ relative allâimpresa.
Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purchĂŠ conformi ai princĂŹpi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dellâart. 3.
Articolo 16
Registro dei beni ammortizzabili.
Le societĂ , gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dellâart. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, lâanno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo dâimposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo dâimposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui allâarticolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metĂ di quelle risultanti dallâapplicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dellâart. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui allâultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dellâanno di formazione.
Articolo 17
Registro riepilogativo di magazzino.
[Le societĂ , gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dellâart. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dellâart. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le quantitĂ esistenti allâinizio del periodo dâimposta, le quantitĂ complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantitĂ esistenti al termine del periodo stesso. Le quantitĂ in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori. I soggetti che esercitano attivitĂ industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantitĂ prodotte o passate in lavorazione.]
Articolo 18
ContabilitĂ semplificata per le imprese minori.
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dellâarticolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nellâultimo anno di applicazione dei criteri previsti dallâarticolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato lâammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivitĂ , sono esonerati per lâanno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivitĂ si fa riferimento allâammontare dei ricavi relativi allâattivitĂ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attivitĂ diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono stabiliti i criteri per lâindividuazione delle attivitĂ consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dellâesonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalitĂ , lâindirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresĂŹ annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nellâesercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dellâimposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nellâipotesi in cui lâincasso o il pagamento non sia avvenuto nellâanno di registrazione, nei registri deve essere riportato lâimporto complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo dâimposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile giĂ registrato ai fini dellâimposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dellâimposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando lâobbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalitĂ di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi allâimposta sul valore aggiunto ai sensi dellâarticolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilitĂ semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facoltĂ di optare per il regime ordinario. Lâopzione ha effetto dallâinizio del periodo dâimposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono lâesercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilitĂ semplificata di cui al presente articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilitĂ , i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo dâimposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.
Articolo 18 bis
Scritture contabili delle imprese di allevamento.
I soggetti i quali, fuori dellâipotesi di cui allâart. 28, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivitĂ di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con lâindicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo dâimposta.
Articolo 18 ter 3
Scritture contabili per le altre attivitĂ agricole
1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui allâ articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed allâ articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 19
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le societĂ o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dellâ art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nellâesercizio dellâarte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e lâammontare della ritenuta dâacconto subita;
b) le generalitĂ , il comune di residenza anagrafica e lâindirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti allâesercizio dellâarte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dellâart. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
[I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piĂš conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nellâesercizio dellâattivitĂ e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. ]
[I compensi in denaro per lâesercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalitĂ di pagamento bancario o postale nonchĂŠ mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro .]
[Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalitĂ ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dellâimposta sul valore aggiunto.]
[I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilitĂ ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:
a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti allâesercizio dellâarte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorchĂŠ estranei allâesercizio dellâarte o professione nonchĂŠ gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
b) i registri obbligatori ai fini dellâimposta sul valore aggiunto;
c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalitĂ di cui allâarticolo 16, primo, secondo e terzo comma;
d ) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalitĂ di cui allâart. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dellâesercente lâarte o la professione, attivitĂ lavorativa non di lavoro dipendente.]
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalitĂ per la tenuta meccanografica del registro.
Articolo 20
Scritture contabili degli enti non commerciali.
Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivitĂ commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale lâesercizio di attivitĂ commerciali.
Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dellâesercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dellâartt. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nellâarticolo 108, comma 2- bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dellâarticolo 109 â bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nellâanno solare precedente ricavi non superiori euro 15.493,71, relativamente alle attivitĂ di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui allâ18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dellâarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 20 bis
Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilitĂ sociale.
1. Le organizzazioni non lucrative di utilitĂ sociale (ONLUS) diverse dalle societĂ cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione allâattivitĂ complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticitĂ le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dellâesercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivitĂ direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dallâartt. 22;
b) in relazione alle attivitĂ direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16 e 18; nellâipotesi in cui lâammontare annuale dei ricavi non sia superiore a euro 15.493,71, relativamente alle attivitĂ di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dellâarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilitĂ consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformitĂ alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nellâesercizio delle attivitĂ istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a euro 51.645,69, modificato annualmente secondo le modalitĂ previste dallâarticolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per lâanno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui allâartt. 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dellâarticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dellalegge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui allâartt. 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi lâammontare di euro 1.032.913,80, modificato annualmente secondo le modalitĂ previste dallâarticolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piĂš revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
Articolo 21
Scritture contabili dei sostituti dâimposta
1. I soggetti indicati nel terzo comma dellâart. 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dellâart. 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro
Articolo 22
Tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dellâarticolo 14, devono essere tenute a norma dellâarticolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dallâimposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le strutture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo dâimposta, anche oltre il termine stabilito dallâ art. 2220 del codice civile o da altre legge tributarie, salvo il disposto dellâart. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. LâautoritĂ adita in sede contenziosa può limitare lâobbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Con decreti del ministro per le finanze potranno essere determinate modalitĂ semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivitĂ .
Titolo III
ritenute alla fonte
Articolo 23
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
[1. Gli enti e le societĂ indicati nellâart. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societĂ e associazioni indicate nellâart. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dellâart. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonchè il condominio quale sostituto dâimposta, i quali corrispondono somme e valori di cui allâart. 48 dello stesso testo unico, devono operare allâatto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto lâimporto corrispondente allâammontare della ritenuta.
1- bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato allâestero di cui allâart. 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare è determinata:
a ) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui allâart. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b ) e c ), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui allâarticolo 12, del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara [annualmente] di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. [La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi]. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. Lâomissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta lâapplicazione delle sanzioni previste dallâarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;
b ) sulle mensilitĂ aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c ) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui allâart. 16, comma 1, lettera b ), del citato testo unico, con i criteri di cui allâart. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto lâammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d ) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennitĂ equipollenti e delle altre indennitĂ e somme di cui allâart. 16, comma 1, lettera a ), del citato testo unico con i criteri di cui allâart. 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2- bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;
[d-bis ) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui allâart. 16, comma 1, lettera a-bis ), del citato testo unico, con i criteri di cui allâart. 17- bis, [comma 1, primo periodo,] dello stesso testo unico;]
e ) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui allâart. 48, del citato testo unico, non compresi nellâart. 16, comma 1, lettera a ), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con lâaliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dellâanno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e lâimposta dovuta sullâammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dellâ articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformitĂ a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dellâanno successivo il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare lâimporto corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica lâinteresse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalitĂ previste per le somme cui si riferisce. Lâimporto che al termine del periodo dâimposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato allâinteressato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dellâanno successivo. [Qualora le comunicazioni delle indennitĂ e dei compensi di cui allâart. 47, comma 1, lettera b ), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo dâimposta successivo, di esse lo stesso terrĂ conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo dâimposta successivo.] Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti allâestero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dellâimposta relativa ai predetti redditi prodotti allâestero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nellâipotesi in cui le somme o i valori prodotti allâestero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi dâimposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piĂš Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto dâimposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo dâimposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.] La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1Âş gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformitĂ delle disposizioni emanate in attuazione dellâ articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.
Articolo 24
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
[1. I soggetti indicati nel comma 1, dellâart. 23, che corrispondono redditi di cui allâart. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare allâatto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dellâart. 48- bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto lâimporto corrispondente allâammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dellâart. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui allâ art. 16, comma 1, lettera c ), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1- bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui allâart. 48- bis, comma 1, lettera d- bis ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo dâimposta con lâaliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.
1- ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui allâ art. 47, comma 1, lettera c -bis ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo dâimposta nella misura del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui allâarticolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con lâaliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
[2. Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dellâart. 23, i soggetti che corrispondono le indennitĂ e i compensi di cui allâart. 47, comma 1, lettera b ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo dâimposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, lâammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi.]]
Articolo 25
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
[I soggetti indicati nel primo comma dellâart. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nellâinteresse di terzi o per lâassunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare allâatto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con lâobbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto dâimposta anche sui compensi percepiti dallâamministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b ) e sullâintero ammontare delle somme di cui alle lettere a ) e c ) del terzo comma dellâart. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al 20% per le indennitĂ di cui alle lettere f ) e g ) dellâart. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nellâesercizio di imprese (B).
Salvo quanto disposto nellâultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo dâimposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nellâesercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate allâestero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c ) dellâart. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui allâarticolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ă operata, altresĂŹ, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sullâammontare dei compensi corrisposti a non residenti per lâuso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti .
Articolo 25 bis
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
[I soggetti indicati nel primo comma dellâart. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare allâatto del pagamento una ritenuta [del dieci per cento] a titolo di acconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche o dellâimposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Lâaliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dallâart. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dellâammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nellâesercizio della loro attivitĂ si avvalgono in via continuativa dellâopera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dellâammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dallâimposta relativa al periodo di imposta di competenza, purchĂŠ giĂ operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dallâimposta relativa al periodo di imposta nel quale eâ stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dallâimposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sullâammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti lâimporto corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dellâimporto della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dellâanno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attivitĂ di distribuzione di pellicole cinematografiche, [dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;] dalle aziende ed istituti di credito e dalle societĂ finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nellâesercizio delle attivitĂ di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchĂŠ di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonchĂŠ dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalitĂ di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui allâ articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo dâimposta ed è commisurata allâammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalitĂ per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalitĂ devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrĂ avere limiti di tempo e sarĂ valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. Lâomissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta lâapplicazione delle sanzioni previste dallâarticolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.]
Articolo 25 ter
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio allâappaltatore
[1. Il condominio quale sostituto di imposta opera allâatto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dellâimposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nellâinteresse di terzi, effettuate nellâesercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dellâarticolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto dâimposta quando lâammontare delle ritenute operate raggiunga lâimporto di euro 500. Il condominio è comunque tenuto allâobbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto lâimporto stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomĂŹni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalitĂ idonee a consentire allâamministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze da emanare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lâinosservanza della presente disposizione comporta lâapplicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dellâarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.]
Articolo 25 quater
Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi
[1. I soggetti indicati nel primo comma dellâarticolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dellâimposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo dâimposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica allâaliquota fissata dallâarticolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed eâ commisurata allâammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.]
Articolo 26
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
[1. I soggetti indicati nel comma 1 dellâarticolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori .
2. LâEnte poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede allâestero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e lâEnte poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchĂŠ gli interessi sul âFondo di ammortamento dei titoli di Statoâ di cui al comma 1 dellâarticolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui allâart. 23 che intervengono nella loro riscossione. [Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dellâanticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui allâart. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti] .
3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dellâarticolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dellâarticolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui allâ articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dellâarticolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta eâ operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti .
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3- bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a ) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonchè i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi allâimpresa ai sensi dellâart. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b ) societĂ in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui allâart. 5 del testo unico delle imposte sui redditi;
c ) societĂ ed enti di cui alle lettere a ) e b ) dellâart. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societĂ e degli enti di cui alla lettera d ) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3- bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo dâimposta nei confronti dei soggetti esenti dallâimposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3- bis corrisposti a societĂ in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui allâart. 5 del testo unico, alle societĂ ed enti di cui alle lettere a ) e b ) dellâart. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societĂ ed enti di cui alla lettera d ) dello stesso art. 87 .
5. I soggetti indicati nel primo comma dellâart. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo dâacconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista lâapplicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo dâimposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nellâesercizio dâimpresa commerciale. [Lâaliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dellâarticolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.] La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti allâimpresa erogante, e si applica a titolo dâimposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo dâacconto, in ogni altro caso . (B)
5-bis. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attivitaâ per lâerogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dellâUnione europea, enti individuati allâarticolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dellâUnione europea o investitori istituzionali esteri, ancorcheâ privi di soggettivitaâ tributaria, di cui allâ articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti (C).]
Articolo 26 bis
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti
[1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a ), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c ), d ), g-bis ) e g-ter ), dellâart. 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti allâestero, di cui allâ articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;
[b ) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.]
1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui allâ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
2. Qualora i rapporti di cui allâarticolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, lâesenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente allâammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.]
Articolo 26 ter
[1. Sui redditi di cui allâarticolo 41, comma 1, lettera g-quater) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lâimpresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dallâarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. (A)
2. Sui redditi di cui allâarticolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dellâ art. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dallâarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta unâimposta sostitutiva dellâimposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. Lâimposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertĂ di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nellâart. 23, che risponde in solido con lâimpresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dellâimposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui lâimposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertaâ di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, lâimposta sostitutiva eâ applicata dai soggetti di cui allâarticolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente allâestero si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.]
Articolo 26 quater
Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dellâUnione europea
[1. Gli interessi e i canoni pagati a societĂ non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di societĂ che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da societĂ ed enti che rivestono una delle forme previste dallâallegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, allâimposta sul reddito delle societĂ ;
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, allâimposta sul reddito delle societĂ , di societĂ non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti allâattivitĂ della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto allâesenzione se:
a) la societĂ che effettua il pagamento o la societĂ la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societĂ che riceve il pagamento o nella societĂ la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
b) la societĂ che riceve il pagamento o la societĂ la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societĂ che effettua il pagamento o nella societĂ la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c) una terza societĂ avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella societĂ che effettua il pagamento o nella societĂ la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella societĂ che riceve il pagamento o nella societĂ la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle societĂ ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nellâassemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per lâuso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui allâarticolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui allâ articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societĂ emittente o di altre societĂ appartenenti allo stesso gruppo o dellâaffare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi piĂš di cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le societĂ beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le societĂ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dallâallegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dellâUnione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nellâallegato B ovvero a unâimposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle societĂ non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nellâallegato B;
c) le societĂ non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societĂ aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
1) le predette societĂ , se ricevono i pagamenti in qualitĂ di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di unâaltra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, lâutilizzo o lâinformazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nellâallegato B o, in Belgio, allâÂŤimpĂ´t des non-residents/belasting der niet-verblijfhoudersÂť, in Spagna allâÂŤimpuesto sobre la Renta de no ResidentesÂť ovvero a unâimposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e lâimporto degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dellâarticolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lâesenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.
6. Ai fini dellâapplicazione dellâesenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta unâattestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, lâesistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autoritĂ fiscali dello Stato in cui la societĂ beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonchĂŠ una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalitĂ di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.
8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui allâarticolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dellâUnione europea e degli Stati aderenti allâAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
b) garantiti dai soggetti di cui allâarticolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societaâ capogruppo controllante ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile ovvero da altra societaâ controllata dalla stessa controllante.]
Articolo 26 quinquies
Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici
[1. Sui proventi di cui alla lettera g) dellâarticolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, giaâ autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui allâarticolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societaâ di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui allâarticolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societaâ autorizzata ai sensi dellâarticolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta eâ applicata dai soggetti di cui allâarticolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, noncheâ dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societaâ di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societaâ di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dellâarticolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dellâadempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilitaâ previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dellâAmministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione allâorganismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui allâarticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dellâarticolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono stabilite le modalitaâ di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo eâ documentato con una dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 eâ applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative allâimpresa ai sensi dellâarticolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) societaâ in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui allâarticolo 5 del predetto testo unico;
c) societaâ ed enti di cui alle lettere a) e b) dellâarticolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societaâ e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dallâimposta sul reddito delle societaâ, la ritenuta eâ applicata a titolo dâimposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nellâarticolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso eâ attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
6. Ai fini dellâapplicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza [, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione]. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto allâapplicazione della ritenuta la necessaria provvista.
6-bis. Nel caso di societaâ di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 eâ applicata direttamente dalla societaâ di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nellâarticolo 23, che risponde in solido con lâimpresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dellâimposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta eâ applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societaâ autorizzata ai sensi dellâarticolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta eâ applicata dai soggetti di cui allâarticolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, noncheâ dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente eâ tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dellâesercizio dâimpresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo dâimposta.]
Articolo 27
Ritenuta sui dividendi
1.Le societaâ e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dellâarticolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo dâimposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui allâarticolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dellâarticolo 67 del medesimo testo unico noncheâ agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui allâarticolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui allâarticolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative allâimpresa ai sensi dellâarticolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresĂŹ dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dellâarticolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui allâarticolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dellâarticolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dellâarticolo 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui allâarticolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sullâintero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societĂ ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellâarticolo 73 del predetto testo unico, lâimporto corrispondente allâammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societĂ emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dellâarticolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta è operata a titolo dâimposta e con lâaliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societĂ ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui allâarticolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui allâarticolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. [Lâaliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.] Lâaliquota della ritenuta è ridotta allâ11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dellâUnione europea e negli Stati aderenti allâAccordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze emanato ai sensi dellâarticolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle societĂ ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dellâimposta che dimostrino di aver pagato allâestero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dellâUnione europea e negli Stati aderenti allâAccordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. (B)
3-bis. I soggetti cui si applica lâarticolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dellâarticolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con lâaliquota dellâ1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societĂ e agli enti soggetti ad unâimposta sul reddito delle societĂ negli Stati membri dellâUnione europea e negli Stati aderenti allâAccordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze emanato ai sensi dellâarticolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui allâarticolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui allâarticolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (C).
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui allâarticolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui allâarticolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui lâassociante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dellâarticolo 67 del testo unico e non relativi allâimpresa ai sensi dellâarticolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo dâimposta dai soggetti di cui al primo comma dellâarticolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo dâacconto:
[a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dellâarticolo 67 del citato testo unico, non relativi allâimpresa ai sensi dellâarticolo 65;]
b) sullâintero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi allâimpresa ai sensi dellâarticolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui allâarticolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dellâesercizio dellâinterpello di cui al comma 3 dellâarticolo 47-bis dello stesso testo unico, che eâ rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui allâarticolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societĂ i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresĂŹ, operata sullâintero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui allâarticolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo .
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino allâatto della percezione che gli utili riscossi sono relativi allâattivitĂ di impresa [o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dellâarticolo 67 del citato testo unico]. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con lâaliquota del 27 per cento ed a titolo dâimposta nei confronti dei soggetti esenti dallâimposta sul reddito delle societĂ .
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo dâimposta o allâimposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8,9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Articolo 27 bis
Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti
[1. Le societĂ che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della societĂ che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dellâarticolo 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nellâallegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dellâUnione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dellâUnione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
1-bis. La disposizione del comma l si applica altresiâ alle remunerazioni di cui allâarticolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societaâ erogante, semprecheâ la remunerazione sia erogata a societaâ con i requisiti indicati nel comma 1.
2. Ai fini dellâapplicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autoritĂ fiscali dello Stato estero, che attesti che la societĂ non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonchĂŠ una dichiarazione della societĂ che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societĂ beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui allâart. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dellâart. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
[4. Resta impregiudicata lâapplicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.]
5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, eâ attuata dallâordinamento nazionale mediante lâapplicazione dellâarticolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.]
Articolo 27 ter
Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.
[1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui allâarticolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dellâarticolo 27, unâimposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo (A).
2. Lâimposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base allâart. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchè dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, lâammontare dellâimposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dellâart. 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dellâeffettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano lâimposta sostitutiva ai percipienti, allâatto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dellâart. 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dellâapplicazione dellâimposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiano degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata lâapplicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dellâaliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) unâattestazione dellâautoritĂ fiscale competente dello Stato ove lâeffettivo beneficiano degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Lâattestazione produce effetti fino al 31 marzo dellâanno successivo a quello di presentazione.
ultimo periodo, dellâart. 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dellâesenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano lâimposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dellâarticolo 27- bis, lâimposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dellâarticolo 27- bis;
b) una certificazione delle competenti autoritĂ fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dellâart. 96- bis del testo unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo dâimposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societĂ di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societĂ di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dellâ articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dellâadempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilitĂ previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
a) versare lâimposta sostitutiva di cui al presente articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui allâarticolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dellâamministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti lâimposta sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o piĂš decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalitĂ semplificate per lâattribuzione ai soggetti non residenti del credito dâimposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra lâItalia e il Paese di residenza del beneficiario e per lâacquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per lâacquisizione dellâattestazione di cui al comma 4, lettera b ) [, anche attraverso lâutilizzo di supporti informatici], e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dellâapplicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purchè da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui allâart. 6 dello stesso decreto.]
Articolo 28
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
[I soggetti indicati nel primo comma dellâart. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare allâatto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con lâobbligo di rivalsa, a titolo di acconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche o dellâimposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
Le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sullâammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per lâacquisto di beni strumentali. n. 2 .]
Articolo 29
Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
[1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui allâart. 23, devono effettuare allâatto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalitĂ :
a ) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui allâart. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b ) e c ), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalitĂ di cui al comma 2 dellâart. 23;
b ) sulle mensilitĂ aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a ) e sulla parte imponibile delle indennitĂ di cui allâart. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito piĂš elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente allâatto del pagamento o, in mancanza, con lâaliquota del primo scaglione di reddito;
c ) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui allâart. 16, comma 1, lettera b ), del citato testo unico, con i criteri di cui allâart. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto lâammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d ) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennitĂ equipollenti e delle altre indennitĂ e somme di cui allâart. 16, comma 1, lettera a ), del citato testo unico con i criteri di cui allâart. 17, dello stesso testo unico;
e ) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui allâart. 48, del citato testo unico, non compresi nellâart. 16, comma 1, lettera a ), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con lâaliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore allâanno, il conguaglio di cui al comma 3 dellâart. 23, con le modalitĂ in esso stabilite. A tal fine, allâinizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dellâ articolo 23 intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dellâanno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dellâanno successivo, lâammontare delle somme corrisposte, lâimporto degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, lâammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dellâart. 23, comma 4. (A)
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, allâatto del pagamento, una ritenuta dâacconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, allâatto del pagamento delle indennitĂ e degli assegni vitalizi di cui allâart. 47, comma 1, lettera g ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennitĂ e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto lâimporto corrispondente allâammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25- bis, 26 e 28 effettuano allâatto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.]
Articolo 30
Ritenuta sui premi e sulle vincite
[I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dellâart. 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilitĂ , quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dellâart. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltĂ di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni giĂ prevedano lâapplicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo dâimposta dal sostituto dâimposta al medesimo soggetto non supera lâimporto di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Lâaliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sullâabilitĂ o sullâalea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso (A).
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltĂ , se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore giĂ prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari allâimposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilitĂ e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dallâUnione nazionale incremento razze equine è compresa nellâimposta unica prevista dalle leggi vigenti.
Lâimposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nellâimporto dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
[La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nellâimposta sugli spettacoli di cui allâ art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.] ]
Titolo IV
accertamento e controlli
Articolo 31
Attribuzioni degli uffici delle imposte.
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti dâimposta, ne rilevano lâeventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sullâosservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel Titolo V e alla presentazione del rapporto allâautoritĂ giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
Per le finalitĂ di cui al primo comma, lâAmministrazione finanziaria svolge le opportune attivitĂ di analisi del rischio.
La competenza spetta allâufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Nel caso di esercizio di attivitĂ dâimpresa o di arti e professioni in forma associata, di cui allâarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societĂ che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta allâufficio competente allâaccertamento nei confronti della societĂ , dellâassociazione o del titolare dellâazienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o allâaltro coniuge, che procede con accertamento parziale.
[LâAmministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autoritĂ competenti degli Stati membri della ComunitĂ economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.]
Articolo 31 bis
Scambio di informazioni su richiesta
1. LâAmministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autoritĂ competenti degli Stati membri dellâUnione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dellâAmministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autoritĂ locali.
2. LâAmministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autoritĂ con le modalitĂ ed entro i limiti previsti per lâaccertamento delle imposte sul reddito.
3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni lâAmministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dellâUnione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.
4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o unâinformazione la cui divulgazione contrasti con lâordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando lâautoritĂ competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalitĂ previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
6. Non è considerata violazione del segreto dâufficio la comunicazione da parte dellâAmministrazione finanziaria alle autoritĂ competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchĂŠ dellâimposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.
Articolo 31 bis
Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata
1. LâAmministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicitĂ dellâazione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attivitĂ di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivitĂ economiche.
2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.
3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.
Articolo 31 bis
(Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)).
1. LâAmministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.
2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso lâuso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dellâUnione europea, è disciplinata dallâarticolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le AutoritĂ competenti delle giurisdizioni terze interessate.
3. Alla presenza dei funzionari dellâAmministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocitĂ e previo accordo tra lâautoritĂ richiedente e lâautoritĂ interpellata.
4. I funzionari dellâAmministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte allâestero.
Articolo 31 bis
Controlli simultanei
1. Quando la situazione di uno o piĂš soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, lâAmministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosĂŹ ottenute quando tali controlli appaiano piĂš efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
2. LâAmministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti dâimposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autoritĂ competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che lâhanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
3. Qualora lâautoritĂ competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, lâAmministrazione finanziaria comunica alla suddetta autoritĂ lâadesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in questâultimo caso, i motivi che si oppongono allâeffettuazione di tale controllo.
4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dallâautoritĂ competente di un altro Stato membro, lâAmministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
5. LâAmministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autoritĂ estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosĂŹ ottenute quando tali controlli appaiano piĂš efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.
Articolo 31 bis
Verifiche congiunte
1. Quando la situazione di uno o piĂš soggetti dâimposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dellâUnione europea, lâAmministrazione finanziaria può chiedere allâautoritĂ competente di un altro Stato membro o di piĂš Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
2. Quando lâautoritĂ competente di un altro Stato membro o le autoritĂ competenti di piĂš Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, lâAmministrazione finanziaria comunica alle suddette autoritĂ il rifiuto o lâadesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono allâeffettuazione della verifica congiunta.
3. LâAmministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autoritĂ competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivitĂ di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piĂš ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, lâAmministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivitĂ di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivitĂ di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalitĂ procedurali stabilite dalla normativa vigente;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivitĂ di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilitĂ , alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivitĂ di verifica;
c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivitĂ di verifica.
5. LâAmministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autoritĂ competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autoritĂ competenti concordano. Lâesito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dallâemissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.
6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, lâAmministrazione finanziaria può concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare lâattivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o piĂš soggetti dâimposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.
Articolo 31 ter
Accordi preventivi per le imprese con attivitaâ internazionale
1. Le imprese con attivitaâ internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dellâarticolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dellâadempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 9-bis dellâarticolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti lâattribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di unâimpresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dallâarticolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, noncheâ dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate allâItalia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti lâerogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autoritĂ competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo dâimposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi dâimposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dellâaccordo ricorrano per uno o piĂš dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dallâarticolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitĂ amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltĂ di far valere retroattivamente lâaccordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, allâeffettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dellâarticolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza lâapplicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autoritĂ competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autoritĂ , a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dellâaccordo purchĂŠ non anteriori al periodo dâimposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. Ă concessa al contribuente la facoltĂ di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dallâarticolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dellâaccordo stipulato con le autoritĂ competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nellâistanza di accordo preventivo; c) le autoritĂ competenti di Stati esteri acconsentano a estendere lâaccordo ad annualitĂ precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitĂ amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede allâeffettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dellâarticolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza lâapplicazione delle eventuali sanzioni.
3-bis. LâammissibilitĂ della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dellâaccordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metĂ . Con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma.
[4. In base alla normativa comunitaria, lâAmministrazione finanziaria invia copia dellâaccordo allâautoritaâ fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.]
5. Per i periodi dâimposta di validitaâ dellâaccordo, lâAmministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dellâaccordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo eâ presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalitaâ con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dellâaccordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui lâaccordo si basa.
7. Qualunque riferimento allâarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.
Articolo 31 quater
Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attivitaâ internazionale
1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui allâarticolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puoâ essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autoritaâ competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa allâeliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, noncheâ delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017 ;
b) a conclusione dei controlli effettuati nellâambito di attivitaâ di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalitaâ e i termini previsti con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale eâ in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltaâ per il contribuente di richiedere lâattivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.
Articolo 32
Poteri degli uffici.
Per lâadempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere allâesecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dellâaccertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dellâarticolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dellâ articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dellâarticolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dellâ articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresĂŹ posti come ricavi [o compensi] a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nellâambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale ;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dellâaccertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche lâesibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. Lâufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dellâaccertamento nei loro confronti nonchĂŠ nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societĂ ed enti di assicurazione ed alle societĂ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi [, ovvero attivitĂ di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,] la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societĂ ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, allâammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica allâIstituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societĂ Poste italiane Spa, per le attivitĂ finanziarie e creditizie, alle societaâ ed enti di assicurazione per le attivitaâ finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societĂ di gestione del risparmio e alle societĂ fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con lâattestazione di conformitĂ allâoriginale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6- bis ) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dellâaccertamento dellâAgenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente lâindicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societĂ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societĂ di gestione del risparmio e le societĂ fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piĂš di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dellâaccertamento dellâAgenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societĂ Poste italiane Spa, per le attivitĂ finanziarie e creditizie, alle societaâ ed enti di assicurazione per le attivitaâ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societĂ di gestione del risparmio e alle societĂ fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalitaâ dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societĂ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dellâalbo di cui allâarticolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra lâaltro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalitĂ dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dellâufficio destinatario che ne dĂ notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dellâufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalitaâ stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare dâintesa con lâAutoritaâ di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dellâaccertamento dellâAgenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autoritaâ ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivitaâ di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nellâart. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivitĂ svolte in un determinato periodo dâimposta, rilevanti ai fini dellâaccertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;
8- bis ) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
8- ter ) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale;
8-quater) svolgere le opportune attivitĂ di analisi del rischio.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dellâart. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dallâufficio per lâadempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dellâoperatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per lâAgenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalitĂ di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dellâufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dellâaccertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò lâufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilitĂ previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato allâatto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Quando lâAgenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dellâesercizio dellâazione penale ai sensi dellâarticolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, lâattestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.
Articolo 33
Accessi, ispezioni e verifiche.
Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dellâart. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facoltĂ di disporre lâaccesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dellâart. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dellâarticolo 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nellâultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o lâesattezza delle risposte allorcheâ lâufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per lâacquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dellâaccertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltĂ di cui allâart. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dellâautoritĂ giudiziaria che può essere concessa anche in deroga allâart. 329 del codice di procedura penale [istruttorio], utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti [nei confronti dellâimputato], direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nellâesercizio dei poteri di polizia giudiziaria, [anche al di fuori dei casi di deroga previsti dallâart. 35].
Ai fini del necessario coordinamento dellâazione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nellâambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dellâinizio delle ispezioni e verifiche intraprese. Lâufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere allâorgano che sta eseguendo la ispezione o la verifica lâesecuzione di specifici controlli e lâacquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente giĂ eseguiti o gli elementi eventualmente giĂ acquisiti, utili ai fini dellâaccertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche lâufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dellâarticolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per lâAgenzia delle entrate, del Direttore centrale dellâaccertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dellâufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse eâ data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dellâAmministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalitĂ di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
Articolo 34
Certificazione delle passivitĂ bancarie
[Se il contribuente afferma lâesistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, lâufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con lâente creditore e un certificato dellâente stesso attestante lâammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori nonchè dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo dâimposta e ad altre date anteriori o successive indicate dallâufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dallâente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali dellâazienda o istituto di credito.
Su richiesta del ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla lâesattezza delle attestazioni contenute nel certificato.]
Articolo 35
Deroghe al segreto bancario
[Lâufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dellâart. 32 su conforme parere dellâispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende e istituti di credito e lâAmministrazione postale a norma del secondo comma dellâart. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e lâufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo dâimposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni;
b) quando da elementi certi in possesso dellâufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo dâimposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dellâimponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
c) quando il reddito complessivo fondatamente attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dellâart. 38 e salva la facoltĂ di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta;
d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18- bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dellâart. 39 sono cosĂŹ gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilitĂ sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dellâufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni;
e) quando ricorre lâipotesi prevista dalla lettera d) dellâart. 51- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi di imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una societĂ che esercita lâattivitĂ di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle societĂ di fatto nonchĂŠ agli amministratori delle societĂ in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.
Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.
Lâispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione allâaccesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dellâart. 34.]
Articolo 36
Comunicazione di violazioni tributarie
[Le societĂ , comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle societĂ soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare allâufficio delle imposte competente per lâaccertamento, entro tre mesi, copia dellâatto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui è richiesto lâatto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto lâatto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data dâiscrizione.]
[Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione allâufficio delle imposte della variazione dellâindirizzo della loro sede legale o amministrativa nonchè della stabile organizzazione in Italia se hanno sede allâestero.]
[Gli amministratori delle societĂ ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la societĂ o lâente è posto in liquidazione. ]
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivitĂ ispettive o di vigilanza nonchĂŠ gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nellâesercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalitĂ stabilite da leggi o norme regolamentari per lâinoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo lâeventuale documentazione atta a comprovarli.
Articolo 36 bis
Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, lâamministrazione finanziaria procede, entro lâinizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative allâanno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti dâimposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dellâanagrafe tributaria, lâAmministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni dâimposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti dâimposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivitĂ dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualitĂ di sostituto dâimposta.
2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, lâufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualitĂ di sostituto dâimposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dallâufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge unâimposta o una maggiore imposta, lâesito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto dâimposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [e la comunicazione allâAmministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari allâamministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dellâarticolo 42 del presente decreto, del comma 3 dellâarticolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dellâarticolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dellâarticolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, lâamministrazione finanziaria provvede a ridurre lâimporto delle perdite riportabili ai sensi dellâarticolo 8 e dellâarticolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nellâultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dellâarticolo 42 del presente decreto, lâamministrazione finanziaria provvede a ridurre lâimporto delle perdite riportabili ai sensi dellâarticolo 8 e dellâarticolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dellâarticolo 42 del presente decreto
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto dâimposta.
Articolo 36 ter
Controllo formale delle dichiarazioni
1. Gli uffici periferici dellâamministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti dâimposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacitĂ operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dellâazione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute dâacconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti dâimposta, dalle comunicazioni di cui allâart. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni dâimposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui allâarticolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti dâimposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sullâammontare complessivo dei redditi risultanti da piĂš dichiarazioni o certificati di cui allâart. 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti dâimposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto dâimposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dellâarticolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nellâanagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dellâamministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dallâamministrazione per dati giaâ in suo possesso sono considerate inefficaci.
4. Lâesito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto dâimposta con lâindicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Articolo 37
Controllo delle dichiarazioni.
Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacitĂ operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dallâanagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per lâattivitĂ di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivitĂ in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti dâufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
In sede di rettifica o di accertamento dâufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è lâeffettivo possessore per interposta persona (B).
Il contribuente puoâ comunque richiedere un parere allâamministrazione in ordine allâapplicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. Lâamministrazione procede al rimborso dopo che lâaccertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore allâimposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.
Articolo 37 bis
Disposizioni antielusive
[1. Sono inopponibili allâamministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dallâordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. Lâamministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile allâamministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nellâambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piĂš delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in societĂ , nonchĂŠ negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze dâimposta;
e ) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per lâadeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti dâattivo e scambi di azioni, noncheâ il trasferimento della residenza fiscale allâestero da parte di una societĂ ;
f ) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad i beni ed i rapporti di cui allâart. 81, comma 1, lettere da c ) a c-quinquies ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui allâarticolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui allâart. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o piĂš soggetti non residenti in uno Stato dellâUnione europea;
f-quater) pattuizioni intercorse tra societĂ controllate e collegate ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dellâarticolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
4. Lâavviso di accertamento è emanato, a pena di nullitĂ , previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dallâart. 42, lâavviso dâaccertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullitĂ , in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui allâart. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dallâamministrazione finanziaria a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui lâaccertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso allâamministrazione, che provvede nei limiti dellâimposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti dâimposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dallâordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente lâoperazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dellâart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalitĂ per lâapplicazione del presente comma.]
Articolo 38
Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
Lâufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni dâimposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dellâimposta sul reddito delle persone fisiche e dellâimposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui allâart. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Lâincompletezza, la falsitĂ e lâinesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nellâart. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa [e dai relativi allegati], dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui allâarticolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
Lâufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dallâarticolo 39, puoâ sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo dâimposta[, salva la prova che il relativo finanziamento eâ avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo dâimposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile].
La determinazione sintetica puoâ essere altresiâ fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacitaâ contributiva individuato mediante lâanalisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dellâarea territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dellâEconomia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicitaâ biennale, sentiti lâIstituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacitaâ di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. [In tale caso eâ fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma].
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte lâimporto corrispondente allâassegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicitĂ biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che:
a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
Lâufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha lâobbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dellâaccertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dellâ articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dallâ articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dallâimposta lorda previste dalla legge.
[Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dellâart. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).] .
Articolo 38 bis
Atti di recupero
1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, lâAgenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonchĂŠ quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e senza pregiudizio dellâulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, lâufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalitĂ previste dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivitĂ di recupero delle somme di cui allâarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e allâarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;
b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
c) lâatto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui allâarticolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dellâottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilitĂ di avvalersi della compensazione prevista dallâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base allâatto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dellâarticolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) la competenza allâemanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta allâufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;
f) per le controversie relative allâatto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piĂš ampi termini previsti dalla normativa vigente, lâatto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La competenza allâemanazione dellâatto di recupero spetta allâufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza è attribuita a unâarticolazione dellâAgenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore.
1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati allâemanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati allâemanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui allâarticolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dellâottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.
2. Con provvedimenti del direttore dellâAgenzia delle entrate, dâintesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attivitĂ amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilitĂ che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformitĂ della copia informatica al documento analogico ai sensi dellâarticolo 22 del codice dellâamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 39
Redditi determinati in base alle scritture contabili
Per i redditi dâimpresa delle persone fisiche lâufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dellâeventuale prospetto di cui al comma 1 dellâarticolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) se lâincompletezza, la falsitĂ o lâinesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dellâarticolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dellâufficio;
d) se lâincompletezza, la falsitĂ o lâinesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dallâispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui allâarticolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicitĂ delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi allâimpresa nonchĂŠ dei dati e delle notizie raccolti dallâufficio nei modi previsti dallâarticolo 32. Lâesistenza di attivitĂ non dichiarate o la inesistenza di passivitĂ dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchĂŠ queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente lâufficio delle imposte determina il reddito dâimpresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltĂ di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d ) del precedente comma:
a) quando il reddito dâimpresa non è stato indicato nella dichiarazione;
[b ) quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite;]
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dellâart. 33risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto allâispezione una o piĂš scritture contabili prescritte dallâart. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d ) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolaritĂ formali delle scritture contabili risultanti dal verbale dâispezione sono cosĂŹ gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilitĂ sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantitĂ annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d ) del primo comma dellâart. 14 del presente decreto;
d-bis ) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dellâart. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dellâart. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellâapplicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilitaâ degli studi di settore non sussistenti, noncheâ di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dallâesercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito dâimpresa dei soggetti indicati nel quarto comma dellâart. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Articolo 40
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dellâimposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dellâart. 39 relative al reddito dâimpresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui allâart. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dellâart. 39, anche le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societĂ e associazioni indicate nellâart. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dellâimposta locale sui redditi dovuta dalle societĂ stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dellâart. 38, secondo che si tratti di societĂ in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societĂ semplici o di societĂ o associazioni equiparate.
Articolo 40 bis 2
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale
1. Ai fini dellâimposta sul reddito delle societaâ, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societaâ consolidate e dalla consolidante noncheâ le relative rettifiche, spettano allâufficio dellâAgenzia delle entrate competente alla data in cui eâ stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale eâ determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societaâ consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari.
Il pagamento delle somme scaturenti dallâatto unico estingue lâobbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facoltaâ di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare unâapposita istanza, allâufficio competente a emettere lâatto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per lâimpugnazione dellâatto eâ sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. Lâufficio procede al ricalcolo dellâeventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica lâesito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dellâistanza.
4. Le attivitaâ di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite allâufficio dellâAgenzia delle entrate competente nei confronti della societaâ consolidante alla data in cui eâ stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nellâ articolo 43 [del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni], lâaccertamento del reddito complessivo globale puoâ essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.
Articolo 41
Accertamento dâufficio.
Gli uffici delle imposte procedono allâaccertamento dâufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma lâufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti allâimposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltĂ di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui al terzo comma dellâart. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorchĂŠ regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.
Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui allâart. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dellâart. 38.
Agli effetti dellâimposta locale sui redditi il reddito complessivo delle persone fisiche determinato dâufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nellâart. 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.
Articolo 41 bis
Accertamento parziale
1. Senza pregiudizio dellâulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dallâart. 43, i competenti uffici dellâAgenzia delle entrate, qualora dalle attivitaâ istruttorie di cui allâarticolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dellâanagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire lâesistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societĂ , associazioni ed imprese di cui allâart. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o lâesistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonchè lâesistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dellâart. 44, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
[2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche allâaccertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui allâart. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilitĂ dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalitĂ di cui allâultimo periodo del comma 1 dello stesso art. 12. Lâaccertamento parziale avverrĂ utilizzando anche il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui allâart. 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilitĂ ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilitĂ dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui allâart. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nellâart. 4 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dallâart. 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.]
Articolo 41 ter
Accertamento dei redditi di fabbricati
1. Le disposizioni di cui agli art. 32, primo comma, numero 7), art. 38, art. 40 e 41-bis-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dellâimmobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, lâesistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi dâimposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dellâimmobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dellâimmobile è determinato ai sensi dellâarticolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.
Articolo 42
Avviso di accertamento.
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti dâufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dellâufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Lâavviso di accertamento deve recare lâindicazione dellâimponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti dâimposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nĂŠ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato allâatto che lo richiama salvo che questâultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Lâaccertamento è nullo se lâavviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui allâultimo periodo del secondo comma.
Fatte salve le previsioni di cui allâarticolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo dâimposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dallâeventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltaâ di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare unâapposita istanza allâufficio competente allâemissione dellâavviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per lâimpugnazione dellâatto eâ sospeso per un periodo di sessanta giorni. Lâufficio procede al ricalcolo dellâeventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica lâesito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dellâistanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo dâimposta oggetto di accertamento ai sensi dellâarticolo 8 e dellâarticolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 43
Termine per lâaccertamento
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui eâ stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla lâavviso di accertamento puoâ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati allâemanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati allâemanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui allâarticolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dellâottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti lâaccertamento puoâ essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dellâAgenzia delle entrate. Nellâavviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullitaâ, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dellâufficio delle imposte.
Articolo 44
Partecipazione dei comuni allâaccertamento.
I comuni partecipano allâaccertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
LâAgenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni [e dei consigli tributari] le dichiarazioni di cui allâ articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dellâAgenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dellâarticolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi che abbiano stipulato convenzioni con lâAgenzia delle entrate [noncheâ ai relativi consigli tributari].
Il comune di domicilio fiscale del contribuente [, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario] segnala allâAgenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dellâart. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. [A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni giĂ trasmessegli in copia dallâufficio stesso.] Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma [, ed il consiglio tributario] comunica entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
[Le proposte di accertamento dellâufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta allâufficio mittente. ]
[Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma lâufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dallâufficio stesso.]
[Le proposte di aumento non condivise dallâufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, allâapposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, lâufficio delle imposte provvede allâaccertamento dellâimponibile giĂ determinato.]
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con la Conferenza Stato-CittĂ ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalitĂ per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresĂŹ individuati gli ulteriori dati che lâAgenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni [e dei consigli tributari] per favorire la partecipazione allâattivitĂ di accertamento, nonchĂŠ le modalitĂ di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.
Articolo 45
[Commissione per lâesame delle proposte del comune
La commissione di cui al sesto comma dellâart. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metĂ da impiegati dellâufficio e per metĂ da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.
Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dellâufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica allâufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.
La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. Lâavviso deve contenere lâindicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.
La commissione determina lâammontare dellâimponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso deliberando a maggioranza di voti con lâintervento di almeno la metĂ piĂš uno dei componenti; in caso di paritĂ prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.
Ai compiti di segreteria della commissione provvede lâufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi. ]
Titolo V
sanzioni
Articolo 46
Omissione, incompletezza e infedeltĂ della dichiarazione.
[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte lâammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d ) del terzo comma dellâart. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte lâammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.
Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti allâestero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.
Se nella dichiarazione, al di fuori dellâipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertatosi applica la pena pecuniaria da una a due volte lâammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilitĂ di spese, passivitĂ e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti allâestero, è ridotta alla metĂ se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.
Per maggiore imposta si intende la differenza tra lâimposta liquidata in base allâaccertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dellâart. 36- bis ovvero ai sensi dellâart. 36- ter.
Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto. ]
Articolo 47
Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti dâimposta.
[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dallâart. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte lâammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.
Se lâammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Si applicano le disposizioni [del quinto e] del sesto comma dellâart. 46.]
Articolo 48
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
[Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Se lâomissione o lâincompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dellâart. 2 e dellâart. 7, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.
In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al Comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dellâart. 12, si applica la pena pecuniaria di lire ventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme allâoriginale. ]
Articolo 49
Deduzioni e detrazioni indebite.
[Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dallâimposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e allâart. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dellâart. 55. ]
Articolo 50
Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
[1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dallâart. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.]
Articolo 51
Violazione degli obblighi relativi alla contabilitĂ .
[Se nel corso degli accessi di cui allâart. 32 viene rifiutata lâesibizione o comunque impedita lâispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta lâesistenza, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21.
Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformitĂ alle disposizioni dellâart. 22, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo allâaccertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni dâimposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni.
Nellâipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se le irregolaritĂ delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle societĂ e degli enti soggetti allâimposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Nelle ipotesi di cui allâart. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dallâart. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dellâammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.]
Articolo 52
Violazione degli obblighi delle aziende di credito.
[Se i documenti trasmessi a norma dellâart. 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dellâazienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dellâazienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dellâinvio dei documenti. Si considera omesso lâinvio avvenuto oltre il termine di cui allâart. 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metĂ . Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societĂ ed enti di assicurazione e delle societĂ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivitĂ di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui allâart. 32, primo comma, numero 5).
In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dellâazienda o istituto; in caso di eccezionale gravitĂ può essere revocata lâautorizzazione allâesercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.
Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte allâamministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico delle persone responsabili secondo lâordinamento dellâamministrazione stessa.]
Articolo 53
Altre violazioni.
[Sono punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila:
1) lâomissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dellâart. 32 o lâinvio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dellâart. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
3) la inottemperanza allâinvito di comparizione di cui al n. 2) dellâart. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nellâesercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;
4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.
La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dellâart. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dellâart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e lâuso di tali attestazioni.
Lâinosservanza dellâobbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dellâart. 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.]
Articolo 54
Determinazione delle pene pecuniarie.
[Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravitĂ del danno o del pericolo per lâerario e della personalitĂ dellâautore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
La pena può essere aumentata fino alla metĂ nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in unâaltra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piĂš disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.
Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e lâobbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia giĂ stata constatata formalmente.
[Quando il reddito netto è definito per mancata impugnazione dellâaccertamento dellâufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla metĂ .]
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo.]
Articolo 55
Applicazione delle pene pecuniarie.
[Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dallâufficio delle imposte.
Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o dâufficio lâirrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento.
Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti lâufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dellâart. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto allâesattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena.
Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dallâart. 51 non siano giĂ state constatate non si fa luogo allâapplicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati.
Nei casi previsti dallâart. 52 lâufficio delle imposte trasmette il processo verbale al ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il ministro per il tesoro e il ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dellâart. 52 sono adottati su proposta del ministro per le finanze di concerto con il ministro per il tesoro.
Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sullâambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.]
Articolo 56
Sanzioni penali
[Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando lâimposta relativa al reddito accertato è superiore a cinque milioni di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nellâart. 46, con lâarresto da tre mesi a tre anni. Se lâimposta dovuta è superiore a trenta milioni di lire, la pena dellâarresto non può essere inferiore ad un anno.
Nei casi previsti dallâart. 47, quando lâammontare complessivo delle somme non dichiarate è superiore a duecento milioni di lire, si applica, oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dellâarresto da tre mesi ad un anno.
Eâ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:
a ) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti è stata omessa lâiscrizione di attivitĂ o sono state iscritte passivitĂ inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dellâimponibile;
b ) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a ), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passivitĂ inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dellâimponibile;
c ) chiunque, nella dichiarazione prescritta dallâart. 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti;
d ) chiunque nei certificati di cui allâart. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte;
e ) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito.
Se i fatti indicati alle lettere a ), b ) ed e ) del comma precedente comportano evasioni dâimposta per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa è applicata in misura pari allâimporto di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano unâevasione dâimposta di speciale tenuitĂ .
Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza è punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a ), b ) e c ) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a ) e b ) comportano evasioni dâimposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa è pari alla metĂ di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni dâimposta di speciale tenuitĂ .
Lâazione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che lâaccertamento dellâimposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data.]
Articolo 57
Sanzioni accessorie
[La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e lâincapacitĂ prevista dallâart. 2641 del codice civile nonchè la cancellazione, per lo stesso periodo, dallâalbo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante lâistruzione o il giudizio a norma dellâart. 140 del codice penale.]
[La condanna allâarresto o al pagamento di una multa per somma superiore a un milione di lire importa:
1) la cancellazione dallâalbo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un periodo di due anni;
2) la sospensione dallâesercizio della professione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno;
3) la decadenza da incarichi conferiti dallâautoritĂ giudiziaria e da uffici onorari e lâesclusione fino a cinque anni da tali incarichi o uffici;
4) lâincompatibilitĂ con lâufficio di componente delle commissioni tributarie;
5) la decadenza dallâagevolazione di non prestare cauzione;
6) la decadenza da agevolazioni concesse dallâamministrazione in relazione alla tenuta della contabilitĂ e ad altri obblighi formali;
7) la decadenza dagli uffici di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e lâesclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi;
8) lâesclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa.]
[Lâapplicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci milioni importa:
1) la sospensione dallâalbo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno;
2) lâincompatibilitĂ con lâufficio di componente delle commissioni tributarie;
3) la decadenza dallâufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e lâesclusione per un anno dallâufficio stesso.]
Lâapplicazione della pena pecuniaria stabilita nellâart. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per lâesecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.]
Titolo VI
disposizioni varie
Articolo 58
Domicilio fiscale.
Agli effetti dellâapplicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in piĂš Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito piĂš elevato. I cittadini italiani, che risiedono allâestero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonchè quelli considerati residenti ai sensi dellâart. 2, comma 2- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività .
Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dellâindirizzo solo ove espressamente richiesto.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Articolo 59
Domicilio fiscale stabilito dallâamministrazione.
Lâamministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dellâarticolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attivitĂ ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze la amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dallâarticolo precedente.
Competente allâesercizio delle facoltĂ indicate nei precedenti commi è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dellâAgenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nellâambito della stessa regione o in altra regione.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato allâinteressato ed ha effetto dal periodo dâimposta successivo a quello in cui è stato notificato.
Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dellâufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente allâesercizio della sola revoca è lâorgano che ha emanato lâoriginario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dellâAgenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nellâambito della stessa regione o in altra regione.
Articolo 60
Notificazioni.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a ) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dallâufficio [delle imposte];
b ) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario lâatto o lâavviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dellâatto o dellâavviso, il messo consegna o deposita la copia dellâatto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce allâoriginale e alla copia dellâatto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dellâatto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dĂ notizia dellâavvenuta notificazione dellâatto o dellâavviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c ) salvo il caso di consegna dellâatto o dellâavviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d ) è in facoltĂ del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso lâelezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalitaâ stabilite con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate;
e ) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, lâavviso del deposito prescritto dallâart. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nellâalbo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nellâottavo giorno successivo a quello di affissione ;
e-bis) è facoltĂ del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalitĂ di cui alla stessa lettera d), lâindirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dellâatto o dellâavviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f ) le disposizioni contenute negli articoli 142,143,146,150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
Lâelezione di domicilio [non risultante dalla dichiarazione annuale] ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dellâindirizzo [non risultanti dalla dichiarazione annuale] hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dellâavvenuta variazione anagrafica, o per le persone giuridiche e le societĂ ed enti privi di personalitĂ giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dellâufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivitaâ IVA. [Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel Comune di domicilio fiscale risultante dallâultima dichiarazione annuale] .
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dallâ articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti eâ validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allâindirizzo della residenza estera rilevato dai registri dellâAnagrafe degli italiani residenti allâestero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui allâ articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento eâ effettuata allâindirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti eâ validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato allâAgenzia delle entrate lâindirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalitaâ previste con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui lâatto è ricevuto.
[In deroga allâarticolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalitaâ di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi dâimposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puoâ essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalitaâ previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, allâindirizzo del destinatario risultante dallâindice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Allâufficio sono consentite la consultazione telematica e lâestrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, lâufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se lâindirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dellâatto nellâarea riservata del sito internet della societaâ InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; lâufficio inoltre daâ notizia al destinatario dellâavvenuta notificazione dellâatto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica lâavvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette allâufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dellâavviso nel sito internet della societaâ InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operativitaâ dellâanagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nellâINI-PEC, la notificazione puoâ essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, allâindirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, allâindirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui allâarticolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui allâarticolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalitaâ stabilite con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, lâindirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui lâufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, lâufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui lâindirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dellâarticolo 149-bis del codice di procedura civile.].
Articolo 60 bis
Assistenza per le richieste di notifica tra le autoritĂ competenti degli Stati membri dellâUnione europea
1. LâAmministrazione finanziaria può chiedere allâautoritĂ competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi allâapplicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nellâarticolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
2. Su domanda dellâautoritĂ competente di un altro Stato membro, lâAmministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autoritĂ amministrative dello Stato membro richiedente relativi allâapplicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nellâarticolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
Lâamministrazione finanziaria puoâ notificare un documento, secondo le modalitaâ di cui allâarticolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.
3. La domanda di notifica indica il contenuto dellâatto o della decisione da notificare e contiene il nome, lâindirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dellâidentificazione dello stesso.
4. LâAmministrazione finanziaria informa immediatamente lâautoritĂ richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui lâatto o la decisione sono stati notificati al destinatario.
Articolo 60 ter
Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale
1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalitĂ previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga allâarticolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalitĂ di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi dâimposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dallâIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui allâarticolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nellâIndice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui allâarticolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nellâIndice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti allâiscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui allâarticolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nellâIndice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui allâarticolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dallâIndice di cui allâarticolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, allâunico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. Allâufficio sono consentite la consultazione telematica e lâestrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato lâinvio risulta saturo, lâufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato lâinvio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dellâarticolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dellâarticolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dellâatto nellâarea riservata del sito internet della societĂ Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; lâufficio inoltre dĂ notizia al destinatario dellâavvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica lâavvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette allâufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dellâavviso nel sito internet della societĂ InfoCamere Scpa.
5. I soggetti di cui allâarticolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalitĂ stabilite con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalitĂ con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalitĂ stabilite dai provvedimenti del direttore dellâAgenzia delle entrate emanati nelle more della piena operativitĂ dellâanagrafe nazionale della popolazione residente.
6. Ai fini della notificazione e dellâinvio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dellâarticolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, lâAgenzia delle entrate provvede costantemente allâaggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nellâelenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui allâarticolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per lâinnovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui allâarticolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente allâaggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione allâAgenzia delle entrate e allâAgenzia delle entrate- Riscossione, nellâelenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate, dâintesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalitĂ dellâaggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.
Articolo 61
Ricorsi
Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
La nullitĂ dellâaccertamento ai sensi del terzo comma dellâart. 42 e del terzo comma dellâart. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui allâarticolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.
Il secondo e il terzo comma dellâart. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
âLa nullitĂ degli avvisi per lâomissione o lâinsufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanzeâ.
Articolo 62
Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno lâamministrazione anche di fatto.
Articolo 63
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. Lâautenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nellâelenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nellâarticolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, è data facoltĂ agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura eâ rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societaâ di servizi di cui allâarticolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dellâassistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societaâ di servizi.
Il Ministero dellâeconomia e delle finanze puoâ autorizzare allâesercizio dellâassistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dallâimpiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivitaâ connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero noncheâ gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. Lâautorizzazione puoâ essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivitaâ connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui allâarticolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorcheâ iscritti in un albo professionale, eâ vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto dâimpiego.
Lâesercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo eâ punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila.
Articolo 64
Sostituto e responsabile dâimposta
[Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.
Il sostituito ha facoltĂ di intervenire nel procedimento di accertamento dellâimposta.
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dellâimposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.]
Articolo 65
Eredi del contribuente
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare allâufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalitĂ e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente allâufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro lâaccertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dellâ art. 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dellâanno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nellâultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
Articolo 66
Computo dei termini.
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dellâarticolo 2963 del codice civile.
Articolo 67
Divieto della doppia imposizione.
La stessa imposta non può essere applicata piÚ volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi.
Lâimposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dallâimposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.
Articolo 68
Segreto dâufficio.
Eâ considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante lâaccertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dellâamministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonchĂŠ dai competenti delle commissioni di cui allâart. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimitĂ sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano allâaccertamento. Non è considerata violazione del segreto dâufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.
Qualora lâAmministrazione finanziaria si avvalga delle facoltĂ previste nel successivo art. 69, quarto comma, nellâart. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, e nellâart. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per lâesecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio.
[Non è considerata violazione del segreto dâufficio la comunicazione da parte dellâAmministrazione finanziaria alle competenti autoritĂ degli Stati membri della ComunitĂ economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle ComunitĂ europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979.]
Articolo 69
Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nellâambito dellâattivitĂ di programmazione svolta dagli uffici nellâanno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonchè i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dellâanno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalitĂ per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo eâ ammessa la visione e lâestrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, noncheâ da specifiche disposizioni di legge. Per lâaccesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, eâ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puoâ essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
Articolo 70
Norme applicabili.
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, dellaLegge 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 898 [ rectius: n. 63], e successive integrazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso lâamministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori con le modalitĂ previste con il decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dellâart. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Titolo VII
disposizioni transitorie e finali
Articolo 71
Dichiarazioni e scritture contabili.
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi dâimposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto comprese le frazioni di esercizio o periodi di gestione di cui allâart. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Le scritture contabili relative a periodi di imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dellâaccertamento.
Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dellâart. 27 del decreto indicato nel primo comma.
Le persone fisiche e le societĂ o associazioni di cui allâart. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nellâanno 1974, entro il 30 aprile 1975.
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati allâart. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.
I sostituti dâimposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dellâart. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nellâanno 1974, entro il 15 aprile 1975.
Articolo 72
Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni.
Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dellâart. 26 si applica in misura pari al minore tra lâammontare determinato a norma del detto articolo e lâammontare complessivo dellâimposta di ricchezza mobile e dellâimposta sulle obbligazioni e delle relative addizionali che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa sarĂ esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte.
La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dallâart. 37 e dal terzo comma dellâart. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Articolo 73
Ritenuta sui dividendi.
Le disposizioni dellâ art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle societĂ ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nellâesercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10- bis e 10- ter.
In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dellâart. 54 del presente decreto.
Articolo 74
NominativitĂ obbligatoria dei titoli azionari.
Le azioni di tutte le societĂ aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative.
Le azioni al portatore emesse anteriormente allâentrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo lâentrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dellâart. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo dâimposta.
Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli articoli 6,7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.
Articolo 75
Accordi internazionali.
Nellâapplicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Articolo 76
Abrogazione.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.
Articolo 77
Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.






