Art. 96 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1989

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.