Art. 95 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 95 Cost. chiude la sezione dedicata al Consiglio dei ministri e definisce l’organizzazione interna del Governo, dopo che gli artt. 92, 93 e 94 Cost. ne hanno disciplinato la composizione, il giuramento e il rapporto di fiducia con le Camere. La disposizione bilancia tre principi: il principio monocratico, che fa capo al Presidente del Consiglio; il principio collegiale, che si esprime nel Consiglio dei ministri; il principio ministeriale, che riconosce a ciascun ministro la responsabilità del proprio dicastero.
La ratio è garantire che l’azione del Governo sia unitaria e coerente con l’indirizzo politico su cui le Camere hanno accordato la fiducia, senza annullare l’autonomia dei singoli ministri. Il terzo comma contiene una riserva di legge, attuata soprattutto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, sull’attività di Governo e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio, e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sull’organizzazione dei ministeri.
Contenuto della disposizione
Il primo comma attribuisce al Presidente del Consiglio tre compiti: dirigere la politica generale del Governo, risponderne, mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Non si tratta di un potere gerarchico: il Presidente del Consiglio non può impartire ordini ai ministri né sostituirsi a loro, ma dispone di poteri di impulso, coordinamento e direttiva, che la legge n. 400 del 1988 traduce nella facoltà di sospendere l’adozione di atti ministeriali per sottoporli al Consiglio e di emanare direttive politiche e amministrative.
Il secondo comma distingue due forme di responsabilità:
La responsabilità di cui parla la norma è anzitutto politica, cioè verso il Parlamento; quella penale per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni è disciplinata dall’art. 96 Cost.
Il terzo comma riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri. Si tratta di una riserva relativa, che consente interventi della fonte regolamentare entro i limiti fissati dalla legge.
Profili applicativi
Le questioni pratiche sorgono soprattutto nei rapporti con gli altri poteri dello Stato. Poiché il potere esecutivo non è un potere diffuso, la legittimazione a sollevare o a resistere nei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale spetta al Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri quando non si tratti di attribuzioni proprie del solo Presidente, e non al singolo ministro.
Altro ambito ricorrente è il legittimo impedimento a comparire in udienza dei titolari di cariche di governo. La partecipazione al Consiglio dei ministri e le altre attività riconducibili agli artt. 92-96 Cost. possono costituire impedimento ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., ma il giudice conserva il potere di valutarne in concreto il carattere assoluto, nel rispetto della leale collaborazione. Chi invoca l’impedimento deve allegarne la non rinviabilità e indicare date alternative.
Sul piano dei rapporti con le Camere, la responsabilità individuale ha trovato riconoscimento nella mozione di sfiducia rivolta al singolo ministro, ammessa dai regolamenti parlamentari e ritenuta compatibile con la Costituzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 95 Cost. presuppone l’art. 92 Cost., che individua gli organi del Governo e il procedimento di nomina, e l’art. 94 Cost., che fonda sulla fiducia delle Camere la permanenza in carica dell’esecutivo e dà sostanza politica alla responsabilità del Presidente del Consiglio e dei ministri. L’art. 89 Cost. collega la responsabilità ministeriale alla controfirma degli atti presidenziali, mentre l’art. 96 Cost. ne disciplina il versante penale per i reati funzionali. La riserva di legge del terzo comma si coordina con l’art. 97 Cost., che impone la legge per l’organizzazione dei pubblici uffici, e con la legge n. 400 del 1988, che regola anche il potere regolamentare del Governo e i decreti del Presidente del Consiglio.