Art. 97 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.(19)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (19)
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 97 Cost. apre la sezione II del titolo III della parte seconda, dedicata alla pubblica amministrazione, e ne detta lo statuto costituzionale. La disposizione fissa i principi che governano l’organizzazione dei pubblici uffici e l’accesso agli impieghi, collocando l’amministrazione in una posizione distinta tanto dal Governo quanto dagli interessi particolari: essa è al servizio della collettività e deve operare in modo efficiente e neutrale.
Il testo originario si componeva di tre commi. La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio dell’equilibrio di bilancio nella Costituzione, ha premesso un nuovo primo comma: le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La modifica si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2014. I commi originari sono così divenuti il secondo, il terzo e il quarto.
La ratio unitaria della norma è garantire che l’azione amministrativa sia insieme efficace e imparziale: efficace, perché persegue l’interesse pubblico con il miglior impiego delle risorse; imparziale, perché non favorisce né discrimina alcuno e si mantiene estranea alle logiche di parte. Il concorso pubblico e l’equilibrio dei conti sono strumenti serventi rispetto a questi due valori.
Contenuto della disposizione
Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito (primo comma). Il precetto vincola tutte le pubbliche amministrazioni, compresi Regioni ed enti locali, e si integra con l’art. 81 Cost. e con l’art. 119 Cost. L’equilibrio non coincide con il mero pareggio contabile, ma indica una stabilità economica di medio e lungo periodo, che consenta di coprire stabilmente le spese e di non trasferire oneri sulle generazioni future.
Riserva di legge sull’organizzazione (secondo comma). I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Si tratta di una riserva relativa: la legge fissa le linee fondamentali, mentre la disciplina di dettaglio può essere affidata a regolamenti e ad atti di organizzazione. Il fine dichiarato è assicurare il buon andamento, cioè l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione, e l’imparzialità, cioè l’equidistanza dell’amministrazione rispetto agli interessi in gioco e la sua separazione dall’indirizzo politico.
Competenze e responsabilità dei funzionari (terzo comma). L’ordinamento degli uffici deve determinare sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Dalla disposizione discende il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione, riservate alla dirigenza, oggi tradotto negli artt. 4 e 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Concorso pubblico (quarto comma). Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Il concorso è la forma generale e ordinaria di reclutamento, poiché seleziona i più capaci attraverso una procedura aperta e comparativa. Le deroghe sono ammesse, ma devono essere previste dalla legge e trovare giustificazione in peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.
Profili applicativi
Stabilizzazioni e inquadramenti. Il principio del concorso non riguarda solo l’ingresso di soggetti estranei all’amministrazione, ma anche il passaggio a fasce o aree superiori, la trasformazione di rapporti precari in rapporti di ruolo e il transito nei ruoli pubblici di dipendenti di società partecipate o enti privati. Le leggi, soprattutto regionali, che dispongono inquadramenti automatici o procedure interamente riservate sono frequentemente dichiarate illegittime. È ammesso valorizzare l’esperienza maturata all’interno dell’amministrazione, ma entro limiti percentuali, con verifica della professionalità e senza precludere l’accesso dall’esterno.
Contratti a termine illegittimi. Proprio in ragione del quarto comma, la violazione delle norme sull’assunzione o sull’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma soltanto il diritto al risarcimento del danno (art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Dirigenza e spoils system. I meccanismi di decadenza automatica degli incarichi dirigenziali al mutare degli organi politici (il cosiddetto spoils system) sono compatibili con l’art. 97 Cost. solo per gli uffici di diretta collaborazione e per le figure apicali legate da un rapporto fiduciario con il vertice politico. Per i dirigenti che svolgono compiti di gestione, la cessazione anticipata richiede una valutazione dei risultati e le garanzie del giusto procedimento.
Finanza pubblica. Il primo comma è oggi parametro ricorrente nei giudizi promossi dalla Corte dei conti in sede di controllo sui bilanci di Regioni ed enti locali: la Corte costituzionale ha censurato ripiani trentennali dei disavanzi e utilizzi impropri delle anticipazioni di liquidità, valorizzando i principi di copertura, di responsabilità del mandato elettivo e di equità tra generazioni.
Ambito di applicazione. Errore frequente è invocare l’art. 97 Cost. contro norme processuali: il principio di buon andamento si applica agli uffici giudiziari solo per gli aspetti di organizzazione amministrativa, non all’esercizio della funzione giurisdizionale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 97 Cost. si salda con l’art. 98 Cost., per cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, e con l’art. 51 Cost., che garantisce a tutti l’accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza. Il primo comma va letto insieme agli artt. 81, 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost. in materia di equilibrio dei bilanci, armonizzazione contabile e autonomia finanziaria degli enti territoriali, nonché alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, che ne dà attuazione. L’art. 28 Cost. completa il quadro con la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti per gli atti compiuti in violazione di diritti, mentre gli artt. 24 e 113 Cost. assicurano la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. Sul piano legislativo, i principi dell’art. 97 Cost. trovano attuazione nella legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.