Art. 94 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 94 Cost. chiude la sezione I del titolo III della parte seconda, dedicata al Consiglio dei ministri, e rappresenta il cardine della forma di governo parlamentare scelta dal costituente. Il Governo, nominato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 Cost., può restare in carica solo se gode della fiducia di entrambe le Camere: il rapporto fiduciario lega l’esecutivo alle assemblee elettive e rende il Governo politicamente responsabile davanti al Parlamento, e attraverso questo davanti al corpo elettorale.

La disciplina riflette l’intento, espresso già in Assemblea costituente, di razionalizzare il parlamentarismo: la mozione motivata, l’appello nominale, il termine di tre giorni e il numero minimo di firmatari mirano a rendere trasparenti e ponderate le crisi di governo, evitando votazioni improvvise. Il testo non ha subito modifiche; il bicameralismo paritario, che impone la fiducia di entrambe le Camere, è rimasto immutato anche dopo la riduzione del numero dei parlamentari operata con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

Contenuto della disposizione

L’articolo si articola in cinque commi:

  • primo comma: il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere; la fiducia è presupposto della permanenza in carica, non della nomina;
  • secondo comma: la fiducia è accordata o revocata con mozione motivata, cioè con un atto che esplicita le ragioni politiche del voto, e con votazione per appello nominale, che rende palese la posizione di ciascun parlamentare;
  • terzo comma: entro dieci giorni dalla formazione, coincidente con il giuramento, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia iniziale sul programma;
  • quarto comma: il voto contrario su una proposta del Governo non obbliga alle dimissioni, perché la sconfitta su un singolo provvedimento non equivale a revoca della fiducia;
  • quinto comma: la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, per evitare voti a sorpresa e consentire ricomposizioni politiche.

Dal sistema discende, benché non scritto, l’obbligo di dimissioni del Governo che abbia perso la fiducia. La prassi ha poi sviluppato istituti non previsti dal testo: la questione di fiducia, con cui il Governo lega la propria permanenza all’approvazione di un testo, disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e la sfiducia individuale verso il singolo ministro.

Profili applicativi

La disposizione ha rilievo soprattutto nei rapporti tra organi costituzionali e trova applicazione nelle prassi parlamentari più che nelle aule giudiziarie. Le questioni ricorrenti riguardano due ambiti. Il primo è la sfiducia al singolo ministro, ammessa dalla Corte costituzionale: il ministro sfiduciato che non si dimette può essere sostituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Il secondo è l’uso della questione di fiducia, spesso posta su maxiemendamenti che riscrivono interi provvedimenti, in particolare sulle leggi di bilancio e sulla conversione dei decreti-legge: la prassi comprime il dibattito e il potere di emendamento, ma la Corte considera queste dinamiche come espressione dell’autonomia delle Camere e della flessibilità del diritto parlamentare.

Ne deriva un errore frequente nei ricorsi per conflitto di attribuzione promossi da singoli parlamentari o da soggetti esterni: lamentare in modo generico l’abuso della fiducia. La Corte dichiara inammissibili tali ricorsi quando non emerge una lesione grave e manifesta delle prerogative individuali, quando il singolo pretende di agire in nome dell’intera Camera contro il Governo, o quando il ricorrente non è un potere dello Stato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 18 gennaio 1996, n. 7: il venir meno della fiducia determina l’obbligo di dimissioni come atto dovuto, ricavabile dal primo comma e, a contrario, dal quarto; la sfiducia può colpire anche il singolo ministro e, se questi non si dimette, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può sollevarlo dall’incarico e sostituirlo.
  • Corte costituzionale, ord. 26 marzo 2020, n. 60: le procedure parlamentari bilanciano il contraddittorio con l’esigenza di decisioni tempestive, specie in materia di bilancio, attraverso prassi flessibili; la questione di fiducia posta per approvare senza emendamenti un disegno di legge in seconda lettura non è in alcun caso sindacabile dalla Corte.
  • Corte costituzionale, ord. 16 giugno 2022, n. 151: sono inammissibili i conflitti promossi da parlamentari contro l’approvazione con questione di fiducia di una legge di conversione, quando le censure riguardano il modo di agire del Governo e non una prerogativa individuale lesa in modo evidente; il singolo parlamentare non può rappresentare la Camera nei confronti dell’esecutivo.
  • Corte costituzionale, ord. 20 dicembre 2017, n. 277: la posizione della questione di fiducia, anche su una legge elettorale, non lede direttamente la libertà di voto dei cittadini, perché gli atti interni al procedimento legislativo non incidono sulla sfera di soggetti estranei alle Camere; associazioni e singoli elettori non sono legittimati al conflitto.

Rapporti con altre norme

L’art. 94 Cost. presuppone l’art. 92 Cost., sulla composizione del Governo e sulla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, e l’art. 93 Cost., sul giuramento, da cui decorre il termine di dieci giorni. L’art. 95 Cost. definisce la responsabilità collegiale e individuale dei ministri, che la fiducia rende politicamente sanzionabile. L’art. 88 Cost. consente lo scioglimento delle Camere, strumento che interagisce con le crisi di governo, mentre l’art. 67 Cost. garantisce la libertà del parlamentare anche nel voto fiduciario. L’art. 72 Cost. disciplina il procedimento legislativo su cui si innesta la questione di fiducia, regolata dai regolamenti delle Camere (art. 116 reg. Camera e art. 161 reg. Senato) e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.