Art. 94 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 94 Cost. chiude la sezione I del titolo III della parte seconda, dedicata al Consiglio dei ministri, e rappresenta il cardine della forma di governo parlamentare scelta dal costituente. Il Governo, nominato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 Cost., può restare in carica solo se gode della fiducia di entrambe le Camere: il rapporto fiduciario lega l’esecutivo alle assemblee elettive e rende il Governo politicamente responsabile davanti al Parlamento, e attraverso questo davanti al corpo elettorale.
La disciplina riflette l’intento, espresso già in Assemblea costituente, di razionalizzare il parlamentarismo: la mozione motivata, l’appello nominale, il termine di tre giorni e il numero minimo di firmatari mirano a rendere trasparenti e ponderate le crisi di governo, evitando votazioni improvvise. Il testo non ha subito modifiche; il bicameralismo paritario, che impone la fiducia di entrambe le Camere, è rimasto immutato anche dopo la riduzione del numero dei parlamentari operata con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.
Contenuto della disposizione
L’articolo si articola in cinque commi:
Dal sistema discende, benché non scritto, l’obbligo di dimissioni del Governo che abbia perso la fiducia. La prassi ha poi sviluppato istituti non previsti dal testo: la questione di fiducia, con cui il Governo lega la propria permanenza all’approvazione di un testo, disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e la sfiducia individuale verso il singolo ministro.
Profili applicativi
La disposizione ha rilievo soprattutto nei rapporti tra organi costituzionali e trova applicazione nelle prassi parlamentari più che nelle aule giudiziarie. Le questioni ricorrenti riguardano due ambiti. Il primo è la sfiducia al singolo ministro, ammessa dalla Corte costituzionale: il ministro sfiduciato che non si dimette può essere sostituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Il secondo è l’uso della questione di fiducia, spesso posta su maxiemendamenti che riscrivono interi provvedimenti, in particolare sulle leggi di bilancio e sulla conversione dei decreti-legge: la prassi comprime il dibattito e il potere di emendamento, ma la Corte considera queste dinamiche come espressione dell’autonomia delle Camere e della flessibilità del diritto parlamentare.
Ne deriva un errore frequente nei ricorsi per conflitto di attribuzione promossi da singoli parlamentari o da soggetti esterni: lamentare in modo generico l’abuso della fiducia. La Corte dichiara inammissibili tali ricorsi quando non emerge una lesione grave e manifesta delle prerogative individuali, quando il singolo pretende di agire in nome dell’intera Camera contro il Governo, o quando il ricorrente non è un potere dello Stato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 94 Cost. presuppone l’art. 92 Cost., sulla composizione del Governo e sulla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, e l’art. 93 Cost., sul giuramento, da cui decorre il termine di dieci giorni. L’art. 95 Cost. definisce la responsabilità collegiale e individuale dei ministri, che la fiducia rende politicamente sanzionabile. L’art. 88 Cost. consente lo scioglimento delle Camere, strumento che interagisce con le crisi di governo, mentre l’art. 67 Cost. garantisce la libertà del parlamentare anche nel voto fiduciario. L’art. 72 Cost. disciplina il procedimento legislativo su cui si innesta la questione di fiducia, regolata dai regolamenti delle Camere (art. 116 reg. Camera e art. 161 reg. Senato) e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.