Art. 175 CPI Deposito delle osservazioni dei terzi

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).

Testo in vigore dal 2 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.