Art. 180 CPI Sospensione della procedura di opposizione

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1;
b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
c) se l’opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l’opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

d-bis) se l’opposizione è basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione; e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell’articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.
e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice.

e-ter) se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.

3. Se l’opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed e-bis), l’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

3-bis. Comma abrogato dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

Testo in vigore dal 23 marzo 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.