Art. 181 CPI Estinzione della procedura di opposizione

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l’opposizione è ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l’opposizione è cancellata; b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;
c) l’opposizione è ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177.

e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione;
e-ter) è venuto meno l’interesse ad agire.

Testo in vigore dal 23 marzo 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.