Art. 177 CPI Legittimazione all’opposizione

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Sono legittimati all’opposizione:
a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8;

d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell’opposizione.

Testo in vigore dal 23 agosto 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.