Art. 96 disp. att. c.p.p. Separazione degli imputati detenuti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l’autorità giudiziaria abbia così ordinato.
In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell’istituto.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.