Art. 95 disp. att. c.p.p. Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell’internato per misura di sicurezza

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con l’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell’istituto di custodia, salvo quanto previsto dall’articolo 286 del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.