Art. 95 disp. att. c.p.p. Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell’internato per misura di sicurezza
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Con l’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell’istituto di custodia, salvo quanto previsto dall’articolo 286 del codice.