Art. 100 disp. att. c.p.p. Trasmissione degli atti in caso di impugnazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull’impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell’avviso della proposizione dell’impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.