Art. 103 disp. att. c.p.p. Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l’azione contro il condannato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.