Art. 103 disp. att. c.p.p. Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l’azione contro il condannato.