Art. 91 disp. att. c.p.p. Giudice competente in ordine alle misure cautelari

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Testo in vigore dal 21 marzo 1998

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.