Art. 193 disp. att. c.p.p. Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che la ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/09/1989, n. 227 durante il periodo di “vacatio legis”.
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Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.