Art. 187 disp. att. c.p.p. Determinazione del reato più grave
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.