Art. 184 disp. att. c.p.p. Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall’articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.