Art. 184 disp. att. c.p.p. Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall’articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1989
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.