Art. 191 disp. att. c.p.p. Applicazione del divieto di soggiorno
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell’articolo 233 del codice penale è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.