Art. 185 disp. att. c.p.p. Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.