Art. 696-quinquies c.p.p. Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.