Art. 696-decies c.p.p. Tutela dei terzi di buona fede

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. I terzi di buona fede interessati dall’esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall’ordinamento interno.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.