Art. 696-quater c.p.p. Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.

2. L’autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 696-sexies.

3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.