Art. 696-novies c.p.p. Impugnazioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall’articolo 696-quinquies.

4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.