Art. 696-octies c.p.p. Modalità di esecuzione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l’efficacia.

2. All’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l’interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.