Art. 537-bis c.p.p. Indegnità a succedere

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere

Testo in vigore dal 16 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.