Art. 535 c.p.p. Condanna alle spese

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

2. Comma abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell’articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell’articolo 130.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.