Art. 535 c.p.p. Condanna alle spese
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.
2. Comma abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell’articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell’articolo 130.