Art. 533 c.p.p. Condanna dell’imputato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimentoallo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 533 c.p.p. apre la sezione II del capo II del titolo III del libro VII, dedicata alla sentenza di condanna, e ne fissa il presupposto, il contenuto necessario e alcune statuizioni accessorie. È la norma che esprime la regola di giudizio del processo penale: il giudice condanna solo se l’imputato risulta colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. Specularmente, l’art. 530, comma 2, c.p.p. impone l’assoluzione quando la prova manca, è insufficiente o contraddittoria.
La formula, mutuata dalla tradizione anglosassone (beyond any reasonable doubt, abbreviata nella sigla BARD), è stata introdotta nel comma 1 dall’art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha sostituito il comma. Essa non ha creato un criterio prima sconosciuto, perché la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) già imponeva di risolvere il dubbio a favore dell’imputato, ma ha positivizzato lo standard probatorio richiesto per la condanna, con ricadute sull’onere di motivazione e sul controllo in sede di impugnazione. Il comma 3-bis, sulla separazione dei procedimenti per i delitti dell’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., è stato aggiunto dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo vigente decorre dal 9 marzo 2006.
Contenuto della disposizione
Regola di giudizio e contenuto della condanna (comma 1). Il giudice pronuncia condanna se, all’esito della valutazione delle prove, la colpevolezza risulta accertata oltre ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.
Pluralità di reati (comma 2). Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e poi determina la pena complessiva secondo le norme sul concorso di reati (artt. 71 e seguenti c.p.) o sulla continuazione (art. 81 c.p.). Si tratta di un procedimento in due fasi, che consente di controllare la legalità della pena finale e incide su istituti come la prescrizione, l’indulto e la scissione del cumulo in sede esecutiva. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara inoltre l’abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere (artt. 102-108 c.p.).
Benefici (comma 3). Quando ritiene di concedere la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) o la non menzione della condanna nel certificato del casellario (art. 175 c.p.), il giudice vi provvede con la sentenza di condanna.
Separazione per la scadenza della custodia (comma 3-bis). Nei procedimenti per i gravi delitti dell’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., anche connessi ad altri reati, il giudice può disporre con la sentenza la separazione dei procedimenti, anche rispetto allo stesso condannato, quando un imputato in custodia cautelare sarebbe altrimenti scarcerato per scadenza dei termini.
Profili applicativi
Il ragionevole dubbio. Non ogni dubbio impedisce la condanna. Rileva solo il dubbio “ragionevole”, cioè fondato su elementi concreti emergenti dagli atti e sostenuto da una logica verificabile; le ipotesi alternative meramente congetturali, prive di qualsiasi riscontro, non bastano. Quando l’accusa ha provato un elemento essenziale del fatto, la difesa che intenda introdurre un dubbio deve allegare elementi concreti, non mere possibilità astratte. Il principio non inverte l’onere della prova, ma ne definisce il funzionamento.
Ribaltamento in appello. La regola BARD condiziona la motivazione del giudice d’appello: la riforma di un’assoluzione in condanna richiede una motivazione rafforzata, capace di superare ogni ragionevole dubbio; la riforma di una condanna in assoluzione può invece fondarsi sulla persistente plausibilità di ricostruzioni alternative, ma con argomenti verificabili sul materiale probatorio.
Calcolo della pena. Nel reato continuato il giudice deve individuare la pena base per il reato più grave e quantificare distintamente ciascun aumento per i reati satellite, motivando in proporzione alla loro entità. Errori o omissioni in questa operazione sono frequente oggetto di ricorso.
Benefici e dispositivo. La concessione della sospensione condizionale o della non menzione va inserita nella sentenza; non è invece necessario che il dispositivo dia atto espressamente del rigetto delle richieste difensive. La mancata devoluzione in appello del diniego dei benefici preclude di dolersene in cassazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 533 c.p.p. si contrappone all’art. 530 c.p.p. sulla sentenza di assoluzione, di cui condivide la regola di giudizio. Si integra con l’art. 535 c.p.p. sulla condanna alle spese, con l’art. 538 c.p.p. sulla decisione relativa all’azione civile e con l’art. 546 c.p.p. sui requisiti della sentenza, in particolare sull’obbligo di motivazione. La determinazione della pena richiama gli artt. 132 e 133 c.p., la disciplina del concorso di reati (artt. 71-80 c.p.) e della continuazione (art. 81 c.p.), le misure di sicurezza (artt. 199 e seguenti c.p.), la sospensione condizionale (art. 163 c.p.) e la non menzione (art. 175 c.p.). Il comma 3-bis va letto con l’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. e con la disciplina dei termini di custodia cautelare (art. 303 c.p.p.). Sul piano costituzionale vengono in rilievo l’art. 27, secondo comma, Cost., che sancisce la presunzione di non colpevolezza, e l’art. 111 Cost. sul giusto processo e sull’obbligo di motivazione.