Art. 536 c.p.p. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.